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Circolare

Circolare numero 34 del 7-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’aumento delle aliquote contributive per la Gestione separata dei lavoratori autonomi dal 1° gennaio 1998, distinguendo tra soggetti senza altra copertura previdenziale e soggetti iscritti ad altre gestioni obbligatorie. Definisce la misura dei contributi IVS e dell’ulteriore 0,5% per maternità e assegno per il nucleo familiare, precisa la ripartizione dell’onere nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e indica gli adempimenti dichiarativi e di versamento. Viene inoltre anticipata una futura disciplina specifica per l’estensione delle tutele di maternità e ANF e segnalata la necessità di nuovi modelli di denuncia per il 1998.

Contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione separata ex art. 59, comma 16, legge n. 449/1997

Contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione separata ex art. 59, comma 16, legge n. 449/1997

La circolare illustra le modalità applicative delle modifiche introdotte dall’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contribuzione dovuta alla Gestione separata dei lavoratori autonomi. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione, la misura delle aliquote IVS e delle nuove contribuzioni per maternità e assegno per il nucleo familiare, nonché gli adempimenti operativi a carico dei soggetti tenuti al versamento.

Ambito soggettivo di applicazione

Le maggiorazioni contributive previste dalla legge trovano applicazione soltanto nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. La circolare precisa che il requisito va verificato con riferimento alla contemporanea svolta attività lavorativa: se il soggetto svolge anche un’attività dipendente o autonoma che comporti un diverso rapporto assicurativo-contributivo obbligatorio, non si applicano gli aumenti previsti per i soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie.

La stessa circolare chiarisce che, qualora nel corso del periodo di riferimento intervenga o cessi un ulteriore rapporto assicurativo, l’aliquota contributiva deve essere rideterminata in funzione della durata delle diverse situazioni. In presenza di compensi riferiti a periodi nei quali la condizione soggettiva è variata, la contribuzione deve essere calcolata in modo proporzionale al tempo in cui il lavoratore è stato, rispettivamente, soggetto iscritto o non iscritto ad altre gestioni.

Restano esclusi dagli aumenti i prosecutori volontari e i soggetti inattivi con copertura da contribuzione figurativa. Per i pensionati l’Istituto si riserva di fornire successive comunicazioni.

Misura del contributo IVS

Dal 1° gennaio 1998 il contributo dovuto alla Gestione separata per l’assicurazione IVS è fissato all’11,5% per i soggetti non iscritti ad altre gestioni obbligatorie. La circolare interpreta il meccanismo degli incrementi biennali di 0,5 punti percentuali previsto dalla norma nel senso che il primo aumento ulteriore opera dal 1° gennaio 2000. Conseguentemente, il raggiungimento dell’aliquota del 19% è collocato al 1° gennaio 2028.

L’aliquota maggiorata si applica ai compensi erogati dopo il 31 dicembre 1997, purché riferiti a periodi nei quali il soggetto non fosse iscritto ad altre forme obbligatorie, anche se tali periodi sono anteriori al 1° gennaio 1998. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’onere contributivo rimane ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

Contribuzione per maternità e assegno per il nucleo familiare

La legge introduce, sempre dal 1° gennaio 1998, un’ulteriore aliquota dello 0,5% destinata al finanziamento dell’estensione della tutela relativa alla maternità e agli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata non coperti da altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Tale aliquota si aggiunge al contributo IVS dell’11,5% e concorre a determinare la contribuzione complessiva del 12% per il 1998.

Anche per questa quota la circolare applica, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il criterio ordinario di ripartizione dell’onere in misura di 2/3 per il committente e 1/3 per il collaboratore. Tuttavia, la disciplina concreta dell’estensione delle prestazioni è demandata a un successivo decreto ministeriale, rispetto al quale l’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Aliquote complessive e riparto nei rapporti di collaborazione

Per l’anno 1998, i lavoratori assicurati alla Gestione separata e privi di altra iscrizione obbligatoria devono versare complessivamente il 12% del reddito percepito, composto dall’11,5% per IVS e dallo 0,5% per maternità e assegno per il nucleo familiare. Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, questa aliquota complessiva si traduce in un onere dell’8% a carico del committente e del 4% a carico del collaboratore.

Per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, la contribuzione resta invece ferma al 10%. La circolare conferma anche la misura del 4% del compenso lordo che i professionisti possono addebitare al committente.

Adempimenti di versamento e nuove denunce

Fino a nuove disposizioni, il versamento dei contributi continua a essere effettuato con il modello già in uso, Mod. GLA 21/OTT. La circolare segnala però che le nuove regole contributive e l’imminente introduzione del modello unificato Fisco/INPS/Regioni rendono necessaria una revisione delle modalità di denuncia, poiché i dati attualmente trasmessi non sono più sufficienti.

Per una corretta gestione del conto assicurativo e della contabilizzazione dei versamenti relativi anche alla maternità e agli assegni per il nucleo familiare, occorre acquisire, per ciascun versamento, informazioni aggiuntive sulla base imponibile, sull’aliquota applicata e sui periodi di svolgimento dell’attività. L’Istituto sta quindi predisponendo un nuovo modulo di denuncia trimestrale, da presentare su dischetto o su supporto cartaceo, che tutti i committenti dovranno trasmettere alle sedi competenti.

La nuova modulistica e il software di acquisizione e controllo saranno resi disponibili in tempo utile per la prima denuncia relativa all’anno 1998, cioè quella concernente i compensi percepiti nel primo trimestre 1998, da presentare entro il 30 aprile 1998.

Disposizioni transitorie

Per i compensi percepiti nel mese di dicembre 1997 e versati il 20 gennaio successivo, deve essere utilizzata la modulistica vigente al momento del versamento. Per gli obblighi di denuncia dei professionisti l’Istituto rinvia a successive istruzioni, anche in considerazione delle disposizioni in via di emanazione sulla dichiarazione unificata prevista dal decreto legislativo n. 241/1997.

Nel complesso, la circolare ha funzione di prima applicazione delle nuove aliquote e dei nuovi adempimenti connessi alla Gestione separata, fornendo criteri operativi per distinguere i soggetti interessati, determinare correttamente le aliquote dovute e adeguare progressivamente gli strumenti di versamento e denuncia.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Gli aumenti contributivi si applicano ai soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria. La circolare precisa che restano inclusi solo coloro che svolgono l’attività tutelata senza contestuale copertura assicurativo-contributiva in altro regime obbligatorio. In caso di sopravvenienza o cessazione di un ulteriore rapporto assicurativo nel corso del periodo di riferimento, l’aliquota va rideterminata proporzionalmente al periodo di effettiva appartenenza alle diverse condizioni. Sono esclusi dagli aumenti i prosecutori volontari e i soggetti inattivi con contribuzione figurativa; per i pensionati è espressa riserva di successive comunicazioni.

Misura del contributo IVS

Dal 1° gennaio 1998 il contributo IVS per i soggetti non iscritti ad altre gestioni obbligatorie è fissato all’11,5%. La circolare interpreta l’incremento biennale di 0,5 punti come operante dal 1° gennaio 2000, con progressivo raggiungimento dell’aliquota del 19% al 1° gennaio 2028. L’aliquota maggiorata si applica ai compensi erogati dopo il 31 dicembre 1997, se riferiti a periodi in cui il soggetto non era iscritto ad altre forme obbligatorie. Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’onere resta ripartito in misura pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

Aliquota per maternità e assegno al nucleo familiare

Dal 1° gennaio 1998, per i lavoratori non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, si aggiunge un’aliquota dello 0,5% destinata a finanziare l’estensione della tutela per maternità e degli assegni al nucleo familiare. Anche per tale quota, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la ripartizione dell’onere è pari a 2/3 per il committente e 1/3 per il collaboratore. La circolare segnala però che la disciplina concreta dell’estensione è demandata a un decreto ministeriale e rinvia a successive istruzioni.

Aliquote complessive e ripartizione dell’onere

Per il 1998, i lavoratori assicurati alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie devono versare complessivamente il 12% del reddito percepito, di cui 11,5% per IVS e 0,5% per maternità e assegno per il nucleo familiare. Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tale contributo complessivo è ripartito nella misura dell’8% a carico del committente e del 4% a carico del collaboratore. Per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie resta ferma l’aliquota del 10%. La circolare conferma inoltre il 4% quale misura del compenso lordo addebitabile al committente dai professionisti.

Adempimenti di versamento e nuovi modelli di denuncia

Fino a nuove disposizioni, il versamento contributivo continua a essere effettuato con il modello già in uso, Mod. GLA 21/OTT. Tuttavia, le modifiche introdotte dalla legge n. 449/1997 e l’imminente avvio della riscossione tramite modello unificato Fisco/INPS/Regioni rendono insufficienti i dati attualmente denunciati. Per una corretta gestione del conto assicurativo e della contabilizzazione dei versamenti, è richiesta l’acquisizione, per ciascun versamento, anche della base imponibile, dell’aliquota applicata e dei periodi di svolgimento dell’attività. L’Istituto sta predisponendo un nuovo modulo di denuncia trimestrale, da presentare su dischetto o su supporto cartaceo; la nuova modulistica e il software saranno disponibili per la prima denuncia 1998, relativa ai compensi del primo trimestre, da presentare entro il 30 aprile 1998.

Disposizioni transitorie e chiarimenti operativi

Per i compensi percepiti nel mese di dicembre 1997, per i quali il versamento è stato effettuato il 20 gennaio successivo, deve essere utilizzata l’attuale modulistica. Per gli obblighi di denuncia dei professionisti, la circolare rinvia a successive istruzioni, anche in relazione alla disciplina della dichiarazione unificata prevista dal decreto legislativo n. 241/1997. Viene inoltre precisato che, nei casi in cui nel medesimo periodo siano presenti sia attività con iscrizione ad altra gestione sia attività senza tale iscrizione, il contributo va calcolato in modo proporzionale al periodo di appartenenza alle diverse situazioni, anche sulla medesima base imponibile.

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