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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26501/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado e a seguito di concordato tra le parti, aveva ridotto la pena a un anno di reclusione e Euro 2.800,00 di multa per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 599-bis, comma 3-bis, c.p.p. e carenza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la pena concordata fosse illegale o sproporzionata e che la Corte d'appello avrebbe dovuto rifiutare il concordato e applicare attenuanti in misura maggiore; (2) violazione degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p. connessi all'art. 606 lett. b) c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), censurando la dichiarata inammissibilità della domanda di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, nonostante la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale e la procura speciale conferita al difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità del gravame in relazione alla misura della pena concordata in appello, essendo non sindacabile in cassazione la commisurazione del patteggiamento salvo ipotesi di illegittimità della pena (che non sussisteva). Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria non era parte dell'accordo operativo tra le parti; una volta recepito in sentenza il concordato, il giudice non può discostarsene pronunciando d'ufficio la conversione in assenza di esplicita previsione nell'accordo o di richiesta contenuta nello stesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale del reato contestato; la fattispecie è stata riqualificata ai sensi di questo articolo e su di essa è stata calcolata la pena concordata.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento in appello/concordato: l'accordo tra parti sulla pena, una volta recepito dal giudice, vincola la decisione e la determinazione della pena non è sindacabile in cassazione se non per illegittimità formale o sostanziale.

  • art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Criteri di censura in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme): utilizzati dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e illegittimità della pena, ma non ritenuti applicabili ai profili meramente commisurativi del concordato.

  • art. 20-bis c.p.

    Introdotto dal d.lgs. n.150/2022 per disciplinare le pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte osserva che, pur prevista la possibilità di pene sostitutive, la conversione non può essere decisa dal giudice se non richiesta ed inserita nell'accordo.

  • legge n.689/1981 (Capo III) e art. 61-bis

    Riferimento alla disciplina delle sanzioni pecuniarie e della sospensione condizionale: la Corte ricorda la disciplina transitoria favorevole ma sottolinea che, nel caso di concordato, rileva ciò che è stato pattuito.

  • d.lgs. n.150/2022, art.1 e art.71 (riforma pene sostitutive) e art.99-bis

    Richiamate per spiegare il contesto normativo delle pene sostitutive e la regola transitoria che applica norme più favorevoli anche ai procedimenti pendenti; la Corte tuttavia afferma che l'accordo tra parti resta determinante.

  • D.Lgs. n.31/2024 (modifica art. 599-bis c.p.p.)

    Citato come modifica recente che consente la possibilità di chiedere pena sostitutiva anche nell'ambito del concordato, ma la Corte chiarisce che ciò richiede l'inclusione esplicita nell'accordo.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 19983/09.06.2020)

    Principio consolidato: la misura della pena concordata non è sindacabile in cassazione se non sussiste illegittimità.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, ord. n. 30767/28.04.2023)

    Orientamento che richiede che la richiesta di pena sostitutiva sia parte integrante dell'accordo di patteggiamento/concordato per potersi attuare.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 43980/26.10.2023)

    Conferma che il giudice non può, in assenza di espressa richiesta delle parti, sostituire d'ufficio la pena detentiva con pene sostitutive nel patteggiamento/concordato.

Massime di principio

  • La misura della pena concordata nel patteggiamento o concordato in appello è vincolante e non rimessa al sindacato della Cassazione salvo ipotesi di illegittimità della pena (es. pena non prevista o eccedente i limiti di legge).
  • Se si desidera la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria (o altra pena sostitutiva), tale richiesta deve essere esplicitamente inserita nell'accordo fra le parti: il giudice non può introdurla d'ufficio in sentenza che recepisce il concordato.
  • La mera rinuncia al beneficio della sospensione condizionale, depositata separatamente o dopo l'accordo, non obbliga il giudice ad accogliere la conversione della pena in assenza della previsione nell'accordo stesso.
  • Le modifiche legislative che hanno introdotto o ampliato le pene sostitutive (es. art. 20-bis c.p. e riforme correlate) possono essere favorevoli e applicabili ai procedimenti pendenti, ma non incidono sul principio che l'accordo tra le parti determina il contenuto della sentenza; pertanto le parti devono negoziare e inserire nell'accordo ogni richiesta alternativa che intendono vedere realizzata.
  • In fase di negoziazione del concordato/patteggiamento è essenziale esplicitare tutte le istanze concreti (es. conversione in pena pecuniaria, modalità di rateizzazione, rinuncia a benefici) e documentare la procura e le deleghe necessarie, perché omissioni non possono essere rimesse al giudice successivamente.

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