Cassazione Civile, Sentenza n. 24925/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I resistenti avevano chiesto la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia rivalutando i redditi a partire dal 1980 applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980 (svalutazione 1979-1980 pari al 21,1%) invece che a partire dal 1981 con l'indice 1981 (18,7%) come fatto dalla Cassa. La Cassa Forense ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano sostenendo (i) che la rivalutazione dovesse decorrere dal 1981, (ii) che non potesse riconoscersi la riliquidazione ove non fossero stati versati i maggiori contributi derivanti dalla rivalutazione dal 1980, (iii) che il Regolamento del 2005/2006 escluderebbe il computo degli anni con omissione contributiva, e (iv) che dovevano essere condannati al pagamento delle differenze contributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi primo e terzo del ricorso (confermando che la rivalutazione dei redditi va applicata a partire dall'anno di entrata in vigore della L. n.576/80, quindi dal 1980, ai fini del calcolo retributivo della pensione), ma ha accolto i second o e quarto motivi. In particolare la Corte ha stabilito che: (a) la rivalutazione dei redditi incide anche sull'obbligo contributivo e, pertanto, se in passato la Cassa ha applicato un coefficiente di rivalutazione inferiore e su tale base sono stati versati contributi minori, si è verificata una inadempienza contributiva parziale; (b) gli anni parzialmente coperti da contribuzione vanno comunque computati ai fini dell'anzianità, ma la misura della pensione deve essere commisurata ai redditi effettivamente coperti da contribuzione "effettivamente versata"; (c) la questione della imputabilità dell'inadempimento e la prova liberatoria del contribuente devono essere valutate in sede di rinvio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle doglianze accolte e rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e determinazioni (anche sulle spese).
Norme richiamate
L. n.576/1980, art.2
per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione la pensione di vecchiaia è pari all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati
Stabilisce il parametro di calcolo della pensione e il requisito della "effettiva contribuzione": anni con contribuzione parziale sono computabili per l'anzianità, ma la misura si commisura alla contribuzione effettivamente versata
L. n.576/1980, artt.15,16
Disciplina la rivalutazione dei redditi e delle pensioni e il meccanismo con cui la variazione ISTAT incide sui contributi e sul contributo soggettivo minimo
L. n.576/1980, art.26
Stabilisce la decorrenza soggettiva della legge (pensioni che maturano dal 1° gennaio 1982) senza escludere che per il calcolo dei redditi si applichi la rivalutazione a partire dall'anno di entrata in vigore (1980)
L. n.576/1980, art.27, co.4
Non è norma meramente transitoria ma criterio generale: la prima tabella di rivalutazione deve fare riferimento all'anno di entrata in vigore della legge (1980), perciò i redditi si rivalutano applicando l'indice ISTAT relativo al 1980
Richiamato in relazione alla materia contributiva e agli effetti della prescrizione; la sentenza osserva che la prescrizione del credito contributivo non comporta automaticamente diritto a prestazione maggiorata
Richiamata in motivazione relativa a regimi di rivalutazione e calcolo pensionistico; utilizzata in contestazioni sollevate dalla Cassa su richiamo normativo
L.247/2012, art.66
Richiamata dalla Cassa in relazione al regolamento/disciplinamento contributivo, ma la Corte non ha accolto la sua applicazione retroattiva per contrasto con norme primarie
Massime di principio
- Per la previdenza forense, la rivalutazione dei redditi da utilizzare per il calcolo retributivo delle pensioni si applica a partire dall'anno di entrata in vigore della L. n.576/80 (1980) e quindi va usato l'indice ISTAT relativo al 1980, salvo diverso e successivo intervento della legge primaria.
- La rivalutazione dei redditi incide sull'obbligo contributivo: se la Cassa ha applicato un coefficiente di rivalutazione inferiore e su quella base sono stati versati contributi minori, si configura un'inadempienza contributiva parziale.
- Gli anni in cui è stata versata contribuzione parziale devono essere computati ai fini dell'anzianità contributiva, ma la misura della pensione è commisurata ai redditi per i quali la contribuzione è stata effettivamente versata.
- La delibera/amministrazione interna della Cassa (o regolamento adottato successivamente) non può derogare a una norma primaria; atti regolamentari contrari alla legge primaria possono essere disapplicati.
- Se il contribuente invoca l'errore e la buona fede per la minor contribuzione versata, spetta a lui eventualmente provare la non imputabilità dell'inadempimento (onere della prova per la causa liberatoria).
- La prescrizione del credito contributivo nei confronti della Cassa non determina automaticamente il diritto del prestatore a una pensione maggiorata: la prescrizione riguarda il credito della Cassa, non il parametro di calcolo della prestazione.
- In casi analoghi è opportuno procedere a istruttoria per accertare l'esatto ammontare dei contributi effettivamente dovuti e versati e per valutare la posizione di eventuale responsabilità o causa liberatoria invocata dai contribuenti
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