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Risoluzione

Risoluzione n. 90 del 17/09/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per gli enti locali, la sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio dei revisori ex art. 234 TUEL può sostituire il visto di conformità ai fini della compensazione di crediti IVA superiori a 15.000 euro. La soluzione è ritenuta equivalente al visto perché il collegio svolge controlli analoghi a quelli richiesti dalla norma tributaria.

Visto di conformità per compensazione crediti IVA degli enti locali

Visto di conformità e crediti IVA degli enti locali

La risoluzione affronta il tema dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA superiori a 15.000 euro annui da parte degli enti locali. L’Agenzia delle Entrate valuta se, in luogo del visto di conformità, sia sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione previsto dal TUEL.

Quesito posto dall’ente istante

Il Comune chiede chiarimenti sull’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che impone il visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA superiori a 15.000 euro.

L’istanza verte in particolare sul fatto che:

  • negli enti locali la revisione economico-finanziaria è affidata, ai sensi dell’articolo 234 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), a un collegio di revisori o, nei comuni più piccoli, a un revisore unico;
  • ai sensi dell’articolo 239 del TUEL, tale organo svolge attività di vigilanza sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, con funzione ritenuta analoga a quella richiesta per il rilascio del visto di conformità.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Comune sostiene che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio dei revisori debba avere la stessa efficacia giuridica del visto di conformità.

La tesi si fonda su due argomenti principali:

  • l’equiparazione funzionale tra i controlli svolti dall’organo di revisione dell’ente locale e quelli richiesti per il visto;
  • l’esigenza di contenere la spesa pubblica ed evitare una duplicazione di adempimenti e soggetti incaricati dei controlli.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia condivide la soluzione proposta, richiamando il contenuto dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del DL n. 78/2009, che prevede:

  • l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA superiori a 15.000 euro annui;
  • in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati dall’articolo 1, comma 5, del DPR n. 322/1998, per i contribuenti soggetti a controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

L’Agenzia ricorda che il visto di conformità rappresenta un livello di controllo affidato a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria e, ai fini IVA, riguarda la verifica della corrispondenza tra:

  • i dati dichiarati;
  • le scritture contabili;
  • la documentazione di supporto.

Soggetti legittimati al visto di conformità

Richiamando il combinato disposto degli articoli 35 del D.Lgs. n. 241/1997 e 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322/1998, la risoluzione ricorda che possono rilasciare il visto di conformità:

  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese;
  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti delle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso dei requisiti di studio richiesti.

Alternativa al visto: sottoscrizione del revisore

L’alternativa al visto opera per i soggetti per i quali è previsto il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile. In tali casi la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 4, del DPR n. 322/1998, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile, ossia coloro che sottoscrivono la relazione di revisione.

Collegio dei revisori degli enti locali

L’articolo 234 del TUEL prevede che la revisione economico-finanziaria degli enti locali sia affidata:

  • a un collegio di revisori composto da tre membri, scelti uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri;
  • oppure, nei comuni più piccoli, a un solo revisore.

L’Agenzia osserva che tale collegio svolge nell’ambito dell’ente locale una funzione di garanzia analoga a quella del revisore legale dei conti nelle società di capitali, con riferimento alla regolarità contabile e finanziaria.

Conferme interpretative richiamate

La risoluzione richiama anche un parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 305 del 16 marzo 2010, che descrive la competenza del collegio dei revisori come quella di "asseverare" i conti pubblici, cioè garantire la corrispondenza tra i dati comunicati all’Amministrazione finanziaria e quelli risultanti dalle scritture contabili.

Conclusione

Pur riconoscendo che la norma fa riferimento, in via testuale, alla sottoscrizione dei revisori delle società di capitali soggette a revisione legale dei conti, l’Agenzia ritiene che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio dei revisori ex articolo 234 del TUEL comporti lo stesso tipo di controlli e abbia quindi la stessa valenza giuridica del visto di conformità.

La risoluzione conclude inoltre con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché le istruzioni fornite siano osservate dagli uffici dipendenti.

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