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Risoluzione

Risoluzione n. 91 del 17/09/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce l’ambito oggettivo dell’agevolazione Tremonti-ter per investimenti in beni della divisione 28 ATECO 2007. Conferma l’agevolabilità dei misuratori fiscali e, se acquistati nel medesimo investimento complessivo, dei componenti indispensabili e di dotazione; per gli impianti di riscaldamento e condizionamento ammette anche tubi, canali, quadri, cablaggi e sistema di controllo, mentre esclude in generale i beni non essenziali o le opere edili non direttamente imputabili.

Detassazione Tremonti-ter per investimenti in macchinari e componenti indispensabili

Detassazione degli investimenti in macchinari ex art. 5 D.L. 78/2009

La risoluzione esamina l’ambito applicativo della cosiddetta Tremonti-ter, che consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50% del valore degli investimenti in macchinari e nuove attrezzature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Il caso riguarda la corretta inclusione, nell’agevolazione, anche di alcuni componenti accessori o complementari non classificati nella divisione 28.

Quesito posto dalla società istante

La società dichiara di aver effettuato e di voler effettuare ulteriori investimenti in beni compresi nella divisione 28 ATECO 2007, in particolare:

  • misuratori fiscali, ricondotti al punto 28.23.0 come registratori di cassa;
  • impianti di riscaldamento e condizionamento, di cui alcuni elementi fondamentali sarebbero in generale compresi nella divisione 28.

La questione posta riguarda la possibilità di applicare l’agevolazione anche alla parte di investimento riferibile a componenti non inclusi nella divisione 28, quando tali componenti siano destinati esclusivamente al funzionamento dei beni agevolabili e facciano parte del medesimo investimento complessivo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Per i misuratori fiscali, la società sostiene che la nozione di registratori di cassa debba essere letta in senso ampio, tenendo conto della legge n. 18 del 1983 e del D.M. 23 marzo 1983, che ricomprendono anche terminali elettronici o bilance munite di stampante, purché idonei a emettere scontrino fiscale e giornale di fondo.

La società evidenzia che il misuratore fiscale è composto da più elementi, alcuni non collocati nella divisione 28 ma indispensabili per il funzionamento della parte principale classificata come registratore di cassa. Tra questi indica:

  • unità centrale registratore di cassa (PC) con software applicativo fiscale;
  • scanner da banco;
  • scanner manuali;
  • touch screen operatore;
  • display cliente;
  • self scanning;
  • stampante fiscale di scontrino;
  • pin pad per pagamenti con carte e bancomat;
  • cassetto portadenaro.

Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento, la società distingue tre componenti dell’investimento:

  • sistema di generazione o sottrazione del calore, ricondotto alla divisione 28.21 o, per il condizionamento, alla 28.25;
  • distribuzione del fluido termovettore tramite componenti di altre sottocategorie;
  • distributore del caldo/freddo nell’ambiente, anch’esso in parte ricompreso nella divisione 28.

Secondo l’istante, dovrebbero essere agevolabili anche tubi, canali, quadri, cablaggi elettrici e sistema di controllo, oltre alle spese accessorie e alle opere edili necessarie a rendere finita l’opera, perché beni indispensabili all’utilizzo del bene agevolato.

Chiarimenti dell’Agenzia: criterio generale

L’Agenzia richiama la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, secondo cui l’individuazione dei beni agevolabili richiede la verifica della loro classificazione in una delle sottocategorie della divisione 28 ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione del bene. La stessa circolare precisa che nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature rientrano, se oggetto del medesimo investimento complessivo, anche i componenti o le parti indispensabili per il funzionamento, ancorché non inclusi nella divisione 28, purché costituiscano dotazione del bene.

La risoluzione precisa però che tale estensione è limitata ai beni assolutamente necessari al funzionamento del bene della divisione 28 e che ne costituiscono la normale dotazione. Restano quindi esclusi i beni non compresi nella divisione 28 che, pur destinati al servizio del bene agevolabile, non ne rappresentano componente essenziale o dotazione.

Misuratori fiscali e componenti collegati

Sulla base del riscontro dell’Istat, i misuratori fiscali sono qualificati come registratori di cassa; la loro fabbricazione è quindi ricondotta alla voce Ateco 28.23.09, relativa alla fabbricazione di macchine e altre attrezzature per ufficio, esclusi computer e periferiche.

L’Istat precisa inoltre che gli altri componenti di supporto elencati nell’istanza non rientrano nella divisione 28, ma nella 26.20.00, relativa alla fabbricazione di computer e unità periferiche. Viene altresì chiarito che è improprio assimilare a semplici macchine per contare o imballare monete le attrezzature per la riscossione tramite contanti o carte, che devono invece essere classificate come terminali nella 26.20.00.

L’Agenzia conclude che l’investimento nel misuratore fiscale, inteso come unità centrale registratore di cassa, è agevolabile in quanto bene compreso nella divisione 28. Inoltre, se i componenti e accessori descritti sono acquistati nell’ambito del medesimo investimento complessivo, l’agevolazione si estende anche ad essi, poiché costituiscono componenti indispensabili e dotazione dell’apparecchio misuratore fiscale, disciplinato dalla legge n. 18 del 1983 e dal D.M. 23 marzo 1983, come modificati dai provvedimenti direttoriali del 4 marzo 2002 e del 28 luglio 2003.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Per gli impianti di condizionamento e raffreddamento, l’Istat conferma la corretta inclusione nella divisione 28. Quanto ai tubi e condotti, la classificazione corretta nell’ATECO 2007 è indicata nei codici:

  • 24.20.10, fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura;
  • 24.20.20, fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili.

La posa in opera di tali prodotti è classificata con il codice 43.22.01, relativo all’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, inclusa manutenzione e riparazione in edifici o altre opere di costruzione. Le attività di fabbricazione di quadri, cablaggi elettrici e sistemi di controllo ricadono invece nelle divisioni 27 e 26.

Nonostante tali beni non rientrino nella divisione 28, l’Agenzia ritiene che, sulla base della fattispecie rappresentata e nel presupposto della sua effettività, completezza e veridicità, essi siano agevolabili quando risultino indispensabili per l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione. In particolare, vengono ricompresi:

  • tubi e canali necessari al passaggio dei fluidi;
  • quadri;
  • cablaggi elettrici;
  • relativo sistema di controllo.

Determinazione del valore agevolabile

Ai fini del calcolo dell’agevolazione, il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari del costo fiscalmente rilevante previsti dall’art. 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. La circolare richiamata precisa che il valore comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione necessari affinché il bene possa essere utilizzato, come spese di trasporto e installazione.

La risoluzione aggiunge però che non sembrano includibili le spese per la realizzazione, in generale, di strutture edili di sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche.

Conclusione operativa

In sintesi, la risposta dell’Agenzia conferma un’applicazione estensiva ma circoscritta della Tremonti-ter: sono agevolabili i beni della divisione 28 e, solo se appartenenti al medesimo investimento complessivo e indispensabili al funzionamento, anche alcuni componenti non classificati nella divisione 28. Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento ciò vale per i tubi, i canali, i quadri, i cablaggi e il sistema di controllo; per il resto, restano esclusi i beni non essenziali e le opere edili generiche non direttamente imputabili al bene agevolato.

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