Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 94 del 5/10/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nella cessione imponibile IVA della seconda pertinenza di un immobile abitativo agevolato prima casa, si applica l’aliquota agevolata del 10% e non quella ordinaria del 20%, in quanto la pertinenza conserva, per attrazione, natura abitativa. Viene richiamato il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 ai fini dell’agevolazione prima casa.

IVA sulla seconda pertinenza di immobile prima casa

IVA sulla cessione della seconda pertinenza di immobile agevolato prima casa

La risoluzione affronta il trattamento IVA applicabile alla cessione di una seconda pertinenza di un immobile abitativo acquistato con agevolazione "prima casa". Il chiarimento è reso per superare difformità interpretative tra gli uffici, in particolare sull’aliquota da applicare alla seconda autorimessa censita in categoria catastale C6.

Quesito e contrasto interpretativo

L’Amministrazione finanziaria segnala che, in caso di cessione imponibile IVA di un immobile abitativo agevolato prima casa e di due pertinenze della medesima categoria catastale C6, alcuni uffici ritenevano applicabile alla seconda pertinenza l’aliquota del 10%, mentre altri applicavano l’aliquota ordinaria del 20%.

Il quesito mira quindi a stabilire l’aliquota corretta per garantire uniformità sul territorio nazionale.

Tesi dell’istante

Secondo la Direzione istante, la seconda pertinenza dovrebbe essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 20%, in quanto immobile strumentale per natura ceduto in regime di imponibilità.

La stessa Direzione osserva tuttavia che l’aliquota agevolata del 10% troverebbe applicazione solo in casi diversi, e precisamente quando si tratti di:

  • immobile che costituisce porzione di fabbricato a prevalente destinazione abitativa, ai sensi della legge n. 408 del 1949, ceduto direttamente dall’impresa costruttrice, ai sensi del n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972;
  • parcheggio realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122;
  • porzione di fabbricato ceduta dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978, con esclusione degli interventi di cui alle lettere a) e b).

Inquadramento normativo delle pertinenze prima casa

La Direzione richiama il terzo comma della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che consente di estendere le agevolazioni "prima casa" alle pertinenze dell’abitazione acquistata in regime agevolato, purché tali pertinenze siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria.

Ne deriva che il beneficio non può essere riconosciuto per più di una pertinenza appartenente alla stessa categoria catastale.

Principio di attrazione della pertinenza

La risoluzione richiama la circolare n. 12/E del 1° marzo 2007, che afferma che il vincolo pertinenziale fa sì che il bene servente assuma la stessa natura del bene principale.

È richiamata anche la risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007, secondo cui i fabbricati strumentali per natura che siano pertinenze di immobili abitativi acquistano, per attrazione, natura abitativa.

Trattamento della seconda pertinenza

Una volta riconosciuto che la seconda pertinenza conserva, per attrazione, natura abitativa, la Direzione esclude l’applicazione dell’aliquota del 4%, poiché la disciplina della prima casa consente l’agevolazione soltanto per una pertinenza per ciascuna categoria.

La seconda pertinenza deve quindi essere considerata un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa; di conseguenza, la sua cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

Esito del chiarimento

La risoluzione conclude che, nella fattispecie esaminata, la seconda pertinenza non sconta l’aliquota ordinaria del 20%, ma l’aliquota IVA agevolata del 10%.

Le Direzioni Regionali e Provinciali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.