Ordinanza n. 1750/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone su una diffida a prendere in carico un minore per prestazioni riabilitative e a rimborsare le spese sanitarie sostenute privatamente
Esito
La controversia
I genitori hanno proposto ricorso con il rito sul silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’ASP sulla diffida e messa in mora, notificata via PEC in data oscurata. Hanno chiesto anche l’accertamento del diritto del figlio minore alla presa in carico riabilitativa, la condanna dell’ASP a garantire, direttamente o indirettamente e a carico del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni prescritte (tra cui terapia ABA, logopedia e neuropsicomotricità) secondo un progetto individuale e continuativo, nonché il rimborso delle spese sanitarie private già sostenute, quantificate in una somma oscurata, con interessi, e delle ulteriori spese fino alla presa in carico. È stato inoltre domandato il risarcimento del danno emergente. L’ordinanza non riporta specifici motivi di illegittimità ulteriori rispetto alla dedotta inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR non ha deciso la fondatezza delle domande sul silenzio, sul diritto alle prestazioni riabilitative o sul rimborso e risarcimento richiesti. Ha rilevato che il ricorso introdotto con il rito ex art. 117 c.p.a. cumula la domanda contro il silenzio con domande di accertamento del diritto al trattamento, di condanna alla sua somministrazione e di risarcimento del danno. In applicazione dell’art. 32, comma 1, c.p.a., ha disposto il mutamento del rito: il ricorso sarà trattato con rito ordinario all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
Ritenuto che, in caso di cumulo delle domande, il ricorso debba essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso introdotto con il rito sul silenzio cumula domande di accertamento del diritto, di condanna alla prestazione e risarcitorie, la controversia deve essere trattata con il rito ordinario.
art. 117 c.p.a.
Osservato che il ricorso, introdotto con il rito ex art. 117 c.p.a., contiene non solo la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ma anche quella di accertamento del diritto al trattamento e di condanna alla sua somministrazione, oltre che una domanda di risarcimento del danno;
Nel caso concreto il rito ex art. 117 c.p.a. era stato utilizzato per una controversia che comprendeva, oltre alla domanda contro il silenzio, ulteriori domande di accertamento, condanna e risarcimento; il cumulo ha determinato il mutamento al rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
Massime di principio
- Quando un ricorso introdotto con il rito speciale sul silenzio cumula alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia domande di accertamento del diritto sostanziale, di condanna alla prestazione e di risarcimento del danno, il giudizio deve essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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