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Circolare

Circolare numero 56 del 9-3-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’aumento graduale, nel triennio 2007-2009, della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i soci lavoratori di cooperative sociali e di altre cooperative per le quali esistono decreti ministeriali ex art. 35 del T.U. assegni familiari. Vengono precisati ambito di applicazione, base di calcolo, percentuali di incremento, criteri di conservazione dei versamenti già effettuati, regole transitorie fino al 31 dicembre 2009 e passaggio, dal 1° gennaio 2010, alla retribuzione contrattuale ex l. 389/1989. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per la regolarizzazione delle eventuali omissioni relative ai primi mesi del 2007.

Adeguamento progressivo della retribuzione giornaliera imponibile per i soci lavoratori di cooperative (art. 1, comma 787, l. 296/2006)

Art. 1, comma 787, legge 296/2006: adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile per i soci lavoratori di cooperative

La circolare disciplina il percorso di progressivo adeguamento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per alcune categorie di soci lavoratori di cooperative, con applicazione nel triennio 2007-2009 e successivo superamento della disciplina convenzionale dal 1° gennaio 2010. L’intervento è finalizzato ad avvicinare la contribuzione dovuta per i soci lavoratori a quella dei dipendenti da impresa.

Ambito di applicazione

La disposizione riguarda:

  • i soci lavoratori delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991;
  • i soci lavoratori delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi;
  • i soci lavoratori di altre cooperative operanti in settori e ambiti territoriali per i quali siano stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955.

La nuova disciplina si applica a tutte le forme assicurative e previdenziali già dovute per tali lavoratori.

Base imponibile di riferimento

Per determinare gli aumenti percentuali, la circolare richiama la retribuzione giornaliera fissata dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., nel rispetto del D.M. 22 settembre 2000.

Per l’anno 2007:

  • trattamento minimo di pensione: 436,14 euro;
  • 40% del trattamento minimo: 174,46 euro settimanali;
  • imponibile giornaliero di riferimento: 29,08 euro.

Restano in ogni caso salvi gli imponibili giornalieri più elevati già stabiliti dai decreti ministeriali.

Per le cooperative che non rientrano nell’ambito del D.M. 22/9/2000, la base di calcolo degli aumenti è costituita dalle retribuzioni giornaliere fissate dai rispettivi decreti ministeriali.

Periodo di occupazione media mensile

Nel triennio di adeguamento continua ad applicarsi il periodo di occupazione media mensile previsto dai decreti ministeriali ex art. 35 del T.U.A.F. Per le cooperative interessate dal D.M. 22/9/2000 tale periodo non può essere inferiore a 26 giornate.

Per le altre cooperative, fino al termine del triennio, restano validi i periodi di occupazione media mensile stabiliti dai relativi decreti ministeriali.

Incrementi percentuali e criterio di calcolo

La retribuzione giornaliera imponibile è incrementata:

  • del 30% per il 2007;
  • del 60% per il 2008;
  • del 100% per il 2009.

Il calcolo va effettuato sulla differenza tra:

  • la retribuzione giornaliera imponibile convenzionale;
  • il corrispondente minimo contrattuale giornaliero ex art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.

La circolare precisa che il minimo contrattuale giornaliero deve essere inteso come somma di:

  • paga base;
  • indennità di contingenza;
  • E.D.R.

La percentuale calcolata sulla differenza si somma alla retribuzione giornaliera imponibile già fissata dai decreti ministeriali.

Effetti sui versamenti e regime transitorio

La circolare chiarisce che:

  • i contributi versati prima del 1° gennaio 2007 su retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisiti alle gestioni previdenziali;
  • per i versamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006 non spetta alcun rimborso, a nessun titolo;
  • per gli anni 2007, 2008 e 2009 le cooperative possono continuare a versare contributi sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci, purché non inferiore all’imponibile convenzionale incrementato secondo le percentuali previste dalla legge;
  • la contribuzione prevista dai terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 787, ha efficacia proporzionale alla misura del versamento effettuato.

Superamento della disciplina convenzionale dal 1° gennaio 2010

A decorrere dal 1° gennaio 2010, le cooperative interessate devono assolvere gli obblighi contributivi nel rispetto della retribuzione contrattuale di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989.

Da tale data risultano superate, per tutte le cooperative interessate:

  • le previsioni dei decreti ministeriali in materia di retribuzione giornaliera imponibile;
  • le previsioni dei decreti ministeriali in materia di periodo di occupazione media mensile.

Regolarizzazione contributiva per gennaio-marzo 2007

Le aziende che non abbiano potuto applicare immediatamente le nuove regole per i contributi di gennaio, febbraio e marzo 2007 possono regolarizzare secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare e senza oneri aggiuntivi.

Per il DM10/2 occorre:

  • calcolare le differenze in più tra le retribuzioni vigenti al 1° gennaio 2007 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione;
  • calcolare i contributi sulle risultanze applicando le aliquote previste per il settore e vigenti nei relativi periodi di paga;
  • indicare le retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione anche nell’EMens del medesimo mese.

Sintesi conclusiva

La circolare attua l’art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006, delineando un adeguamento graduale degli imponibili contributivi per i soci lavoratori di cooperative interessate, con regole specifiche per il triennio 2007-2009, disciplina transitoria sui versamenti e passaggio definitivo alla retribuzione contrattuale dal 2010.

Punti principali

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i lavoratori soci delle cooperative sociali ex art. 1, comma 1, lett. a), l. 381/1991, delle cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, nonché delle altre cooperative che operano in settori e ambiti territoriali per i quali siano stati adottati i decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del T.U. assegni familiari (D.P.R. 797/1955). La nuova regola si applica a tutte le forme assicurative e previdenziali cui tali lavoratori sono già assoggettati.

Base imponibile e criteri di riferimento

Per l’anno 2007 la base giornaliera di partenza è quella fissata dai decreti ministeriali ex art. 35 del T.U.A.F., nel rispetto del D.M. 22/9/2000. Tale decreto stabilisce che l’imponibile medio giornaliero non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione. Poiché nel 2007 il trattamento minimo annuo è pari a 436,14 euro, il 40% corrisponde a 174,46 euro settimanali e, quindi, a 29,08 euro di imponibile giornaliero. Restano salvi eventuali imponibili giornalieri più elevati già fissati dai decreti ministeriali. Per le cooperative non contemplate dal D.M. 22/9/2000, gli aumenti vanno calcolati sulla base delle retribuzioni giornaliere stabilite dai decreti ministeriali specifici.

Occupazione media mensile

Per le cooperative rientranti nel paragrafo di applicazione, anche nel triennio di adeguamento, continua a valere il periodo di occupazione media mensile fissato dai decreti ministeriali ex art. 35 del T.U.A.F.; in base al D.M. 22/9/2000 tale periodo non può essere inferiore a 26 giornate. Per le altre cooperative, fino al termine del triennio, resta ferma la disciplina dei periodi di occupazione media mensile prevista dai relativi decreti ministeriali.

Incrementi percentuali e metodo di calcolo

La retribuzione giornaliera imponibile è aumentata, ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, del 30% per il 2007, del 60% per il 2008 e del 100% per il 2009. L’aumento si calcola sulla differenza tra la retribuzione giornaliera imponibile ex decreto ministeriale e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, inteso come somma di paga base, indennità di contingenza ed E.D.R. La percentuale così determinata si somma alla retribuzione giornaliera imponibile già fissata dai decreti ministeriali.

Effetti sui versamenti già effettuati e facoltà di versare sulla retribuzione effettiva

I contributi versati per periodi anteriori al 1° gennaio 2007 su retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisiti alle gestioni previdenziali; per i contributi versati fino al 31 dicembre 2006 le cooperative non hanno diritto ad alcun rimborso. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è consentito continuare a versare i contributi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, purché non inferiori all’imponibile convenzionale aumentato secondo le percentuali previste. La contribuzione versata ai sensi di tali previsioni ha efficacia proporzionale alla misura del versamento effettuato.

Superamento della disciplina convenzionale dal 1° gennaio 2010

Dal 1° gennaio 2010 le cooperative interessate devono assolvere gli obblighi contributivi nel rispetto della retribuzione contrattuale, come definita dall’art. 1, comma 1, l. 389/1989. Da tale data si intendono superate le previsioni dei decreti ministeriali relative sia alla retribuzione giornaliera imponibile sia al periodo di occupazione media mensile per tutte le cooperative considerate.

Regolarizzazione contributiva per i mesi iniziali del 2007

Le aziende che non abbiano potuto applicare le nuove disposizioni per i contributi relativi a gennaio, febbraio e marzo 2007 possono regolarizzare i periodi secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, senza aggravio di oneri aggiuntivi. Le istruzioni operative prevedono il calcolo delle differenze in più tra le retribuzioni vigenti al 1° gennaio 2007 e quelle già assoggettate a contribuzione, la loro esposizione in aumento nel mese di regolarizzazione sul DM10/2 con calcolo dei contributi sulle aliquote vigenti per settore e periodo di paga, e la relativa indicazione anche nell’EMens del mese di regolarizzazione.

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