Circolare numero 50 del 6-3-2007
Premessa Adempimenti Soggetti preposti al trattamento dei dati Modello organizzativo privacy Responsabili del trattamento Incaricati del trattamento Misure di sicurezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’adeguamento dell’INPS al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), richiamando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza del trattamento e definendo gli obblighi organizzativi e di sicurezza. Vengono indicati i soggetti del trattamento (titolare, responsabile e incaricati), il nuovo modello organizzativo privacy, gli aggiornamenti al documento programmatico sulla sicurezza e le misure di sicurezza minime e idonee da applicare anche ai dati sensibili e giudiziari.
Protezione dei dati personali e adempimenti privacy INPS
Protezione dei dati personali e adeguamento INPS al d.lgs. 196/2003
La circolare fornisce un inquadramento organico della disciplina sulla privacy introdotta dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e illustra gli adempimenti adottati dall’INPS per conformarsi al nuovo quadro normativo. L’obiettivo è definire principi, responsabilità organizzative e misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari.
Quadro normativo e principi fondanti
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, vigente dal 1° gennaio 2004, ha sostituito la precedente legge n. 675/1996 e successive modificazioni, raccogliendo in un testo unico la disciplina sulla tutela dei dati personali. La circolare evidenzia che il Codice rappresenta il primo modello di codificazione organica della privacy in Europa e tiene conto della normativa comunitaria e internazionale.
Tra gli elementi di maggior rilievo viene richiamato il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall’art. 1 come diritto fondamentale della persona, distinto dal diritto alla riservatezza. Tale diritto consente all’interessato di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni che lo riguardano.
Altro principio di sistema è quello di necessità del trattamento, previsto dall’art. 3, che integra i principi di pertinenza e non eccedenza già presenti nella precedente normativa. In base a tale principio i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere progettati per ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi, escludendo il trattamento ogni volta che le finalità possano essere raggiunte con dati anonimi o con modalità che consentano l’identificazione dell’interessato solo se necessario. Il mancato rispetto del principio di necessità comporta, per le amministrazioni, l’impossibilità di utilizzare i dati trattati, ai sensi dell’art. 11, comma 2.
Adempimenti dell’Istituto e documentazione di sicurezza
In quanto soggetto pubblico che tratta dati personali, sensibili e giudiziari sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, l’INPS ha dovuto adottare misure ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge n. 675/1996. La circolare indica che l’Istituto ha introdotto misure di sicurezza informatiche, organizzative, logistiche e procedurali più elevate, in attuazione degli articoli 31-35 del Codice.
È stato inoltre aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza, previsto dall’art. 34 del Codice e da aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno, con successivo riferimento nella relazione accompagnatoria al bilancio dell’Istituto. Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 99 del 29 marzo 2006, comprende:
- l’elenco dei trattamenti di dati personali;
- i compiti e le responsabilità di chi tratta i dati;
- l’analisi dei rischi;
- i criteri e le procedure per garantire integrità e disponibilità dei dati;
- i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali;
- le procedure di controllo degli accessi ai locali di trattamento;
- i criteri e le procedure per il ripristino dei dati in caso di distruzione o danneggiamento;
- il piano di formazione degli incaricati;
- i criteri per le misure di sicurezza nei trattamenti affidati all’esterno;
- i criteri di cifratura o di separazione dei dati sensibili o giudiziari negli archivi elettronici;
- le modalità di trattamento e conservazione dei dati sensibili o giudiziari su supporto cartaceo;
- la realizzazione delle misure previste dai punti 20-24 del Disciplinare tecnico;
- i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni e per le restrizioni di accesso via telematica.
La circolare segnala anche la predisposizione di un testo aggiornato e integrato del regolamento per la disciplina dei dati sensibili.
Soggetti del trattamento
Il Codice individua tre figure fondamentali: titolare, responsabile e incaricato del trattamento, richiamate rispettivamente dagli articoli 28, 29 e 30.
Il titolare del trattamento è l’INPS nel suo complesso. La circolare precisa che, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica o da una pubblica amministrazione, il titolare coincide con l’ente nel suo complesso oppure con un’unità o un organismo periferico dotato di autonomia decisionale sulle finalità e modalità del trattamento, compreso il profilo della sicurezza.
Il responsabile del trattamento è il soggetto nominato per iscritto dal titolare che sovraintende all’intero processo di trattamento, dall’acquisizione alla cessazione o distruzione, sulla base delle istruzioni ricevute.
L’incaricato del trattamento è chiunque esegua materialmente il trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, con strumenti informatici o supporti cartacei.
Modello organizzativo privacy dell’INPS
L’entrata in vigore del Codice ha imposto alle pubbliche amministrazioni una revisione della propria organizzazione per garantire effettivamente i diritti e le libertà dell’interessato. Poiché la privacy incide sulla quasi totalità delle attività amministrative, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha adottato con deliberazione n. 251 del 21 dicembre 2004 un nuovo modello organizzativo privacy.
Il modello prevede un organismo denominato "coordinamento privacy", con funzioni di indirizzo, pianificazione e promozione delle attività in materia di protezione dei dati personali, oltre alla nomina dei responsabili interni del trattamento.
Responsabili del trattamento
Ai sensi dell’art. 29 del Codice, i responsabili devono essere scelti tra soggetti che offrano, per esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia del rispetto della disciplina in materia di trattamento e del relativo profilo di sicurezza.
Per esigenze organizzative, con la deliberazione n. 251 del 21 dicembre 2004 l’INPS ha nominato responsabili del trattamento:
- il Direttore centrale organizzazione;
- il Direttore centrale sviluppo e gestione risorse umane;
- il Direttore centrale sistemi informativi e telecomunicazioni;
- il Direttore centrale approvvigionamenti, logistica e gestione patrimonio;
- il Coordinatore generale medico-legale;
- i Direttori regionali;
- i Direttori provinciali.
Poiché nell’organizzazione dell’Istituto le funzioni dei Direttori provinciali sono svolte anche dai Direttori subprovinciali, e considerato che le Direzioni provinciali e subprovinciali sono state individuate come centri di responsabilità di secondo livello con deliberazione n. 174 del 7 giugno 2006, anche i Direttori subprovinciali sono designati responsabili del trattamento. I responsabili devono attenersi alla legge e alle istruzioni contenute nell’Allegato 1 della circolare.
Incaricati del trattamento e modalità di designazione
Gli incaricati sono i dipendenti che possono materialmente effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali. L’art. 30 del Codice richiede la loro designazione per iscritto, ma prevede anche forme semplificate, particolarmente utili nelle pubbliche amministrazioni, attraverso la preposizione documentata a unità organizzative con ambito di trattamento determinato.
Nel sistema dell’INPS, basato sulla metodologia di lavoro per processi e sulla mobilità del personale, la nomina a incaricato è collegata ai compiti e alle funzioni svolte. Con la notifica della circolare, ciascun dipendente è designato incaricato del trattamento, per il processo o l’unità organizzativa in cui opera, nei limiti specificati dal responsabile e in relazione ai mezzi richiesti dalla natura delle funzioni svolte.
L’ambito del trattamento consentito coincide con l’insieme delle attività attraverso cui, nelle diverse unità organizzative, si realizzano le richieste di servizio e le richieste di consulenza. Gli incaricati devono attenersi alle istruzioni del responsabile e alle istruzioni generali contenute nell’Allegato 2.
La circolare deve essere consegnata, insieme agli allegati, a tutti i dipendenti, i quali devono attestare ricezione e presa visione, con particolare riferimento alle istruzioni che li riguardano come incaricati del trattamento.
Le stesse modalità e criteri di trattamento si applicano anche a soggetti esterni che svolgono operazioni su dati di titolarità dell’Istituto, tra cui:
- medici specialistici convenzionati;
- medici della ASL che effettuano visite di controllo per conto dell’Istituto;
- medici competenti convenzionati;
- consulenti, limitatamente al periodo di collaborazione;
- addetti alla manutenzione;
- stagisti.
Per tali soggetti esterni, la nomina a responsabile o incaricato sarà disciplinata da apposite istruzioni.
Dati sensibili e giudiziari
La circolare raccomanda particolare cautela nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, considerata la loro delicatezza, rinviando alle modalità operative già illustrate nella circolare n. 145 del 25 agosto 2003.
Viene inoltre sottolineata la necessità di ridurre al minimo la circolazione di tali dati all’interno dell’Istituto, predisponendo soluzioni organizzative che consentano di svolgere le funzioni istituzionali senza esporre a conoscenza superflua i dati sensibili e giudiziari, neppure da parte degli incaricati. A tale proposito è richiamato il principio di separatezza di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 135/1999, ribadito e precisato dal Garante.
Misure di sicurezza e controlli interni
Le misure di sicurezza previste dal Codice e adottate dall’Istituto sono distinte in due categorie.
Le misure minime sono quelle la cui mancata adozione comporta sanzioni penali per chi, pur essendovi tenuto, ometta di applicarle.
Le misure idonee, o più ampie, sono invece determinate autonomamente dal titolare in funzione delle specificità dell’attività svolta; la loro mancata adozione può concorrere, in caso di danno, all’individuazione delle responsabilità e al conseguente risarcimento.
La circolare segnala che restano ancora da attivare la classificazione dei dati e il sistema di monitoraggio, che, una volta completati, rafforzeranno ulteriormente le misure già esistenti. È infine ribadito che l’Istituto, quale titolare, può effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle disposizioni e delle istruzioni impartite.
Indicazioni finali
La circolare invita tutte le strutture a dare quanto prima attuazione alle disposizioni contenute nel testo, secondo le modalità indicate negli allegati, al fine di garantire un trattamento dei dati conforme al Codice e coerente con il sistema di sicurezza e di responsabilità delineato per l’Istituto.
Punti principali
Quadro normativo e principi generali
La circolare richiama il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che ha raccolto in modo organico la disciplina sulla protezione dei dati personali a decorrere dal 1° gennaio 2004. È evidenziato il riconoscimento, all’art. 1, del diritto di chiunque alla protezione dei dati personali, distinto dal diritto alla riservatezza, e il principio di necessità del trattamento (art. 3), che impone di minimizzare l’uso di dati personali e di ricorrere, quando possibile, a dati anonimi o a modalità di identificazione solo eventuale. Il mancato rispetto di tale principio comporta, per le amministrazioni, l’impossibilità di utilizzare i dati (art. 11, comma 2).
Adempimenti dell’Istituto e documento programmatico sulla sicurezza
In qualità di soggetto pubblico che tratta dati personali, sensibili e giudiziari, l’INPS ha adottato misure informatiche, organizzative, logistiche e procedurali più elevate, ai sensi degli articoli 31-35 del Codice. È stato aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza, da rinnovare entro il 31 marzo di ogni anno e da richiamare nella relazione accompagnatoria al bilancio. Il documento contiene l’elenco dei trattamenti, le responsabilità, l’analisi dei rischi, i criteri per integrità e disponibilità dei dati, la protezione dei locali, le modalità di accesso, il ripristino dei dati, la formazione degli incaricati, le regole per trattamenti affidati all’esterno, la cifratura o separazione dei dati sensibili o giudiziari, le modalità di conservazione cartacea, le ulteriori misure del Disciplinare tecnico e la sicurezza delle trasmissioni telematiche. È inoltre previsto un testo aggiornato e integrato del regolamento sui dati sensibili.
Soggetti del trattamento: titolare, responsabile e incaricato
La circolare ribadisce l’impianto del Codice basato su tre figure. Il titolare del trattamento è l’INPS nel suo complesso. I responsabili del trattamento sono soggetti nominati per iscritto dal titolare, incaricati di sovraintendere al trattamento secondo le istruzioni ricevute. Gli incaricati sono coloro che effettuano materialmente il trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, con strumenti informatici o cartacei.
Modello organizzativo privacy e responsabili del trattamento
Per adeguarsi al Codice, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha adottato, con deliberazione n. 251 del 21 dicembre 2004, un nuovo modello organizzativo privacy che istituisce un organismo di coordinamento privacy con compiti di indirizzo, pianificazione e promozione delle attività in materia, oltre alla nomina dei responsabili interni del trattamento. Sono indicati come responsabili il Direttore centrale organizzazione, il Direttore centrale sviluppo e gestione risorse umane, il Direttore centrale sistemi informativi e telecomunicazioni, il Direttore centrale approvvigionamenti, logistica e gestione patrimonio, il Coordinatore generale medico-legale, i Direttori regionali e i Direttori provinciali; sono inoltre designati anche i Direttori subprovinciali, in quanto equiparati ai Direttori provinciali nell’organizzazione dell’Istituto.
Incaricati del trattamento e modalità di designazione
Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti che possono operare materialmente sui dati personali. La nomina deve avvenire per iscritto, ma il Codice consente anche forme semplificate, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, mediante la preposizione documentata a unità organizzative con ambito di trattamento definito. Nell’organizzazione dell’INPS, basata sui processi, l’incarico è collegato ai compiti e alle funzioni svolte. Con la notifica della circolare, ciascun dipendente è nominato incaricato del trattamento con riferimento al processo o all’unità organizzativa di appartenenza, secondo l’ambito specificato dal responsabile. La circolare e i suoi allegati devono essere consegnati a tutti i dipendenti, che devono attestare ricezione e presa visione. Le istruzioni valgono anche per soggetti esterni che svolgono operazioni di trattamento su dati dell’Istituto, quali medici convenzionati, medici ASL per visite di controllo, medici competenti, consulenti, addetti alla manutenzione e stagisti.
Dati sensibili e giudiziari e circolazione interna delle informazioni
La circolare richiama la necessità di particolare attenzione nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, con rinvio alle modalità operative già descritte nella circolare n. 145 del 25 agosto 2003. Viene sottolineata l’esigenza di limitare la circolazione interna di tali dati, adottando soluzioni che consentano di svolgere le funzioni istituzionali evitando ogni superflua conoscibilità, anche da parte degli incaricati. È richiamato il principio di separatezza già previsto dal d.lgs. 135/1999 e ulteriormente precisato dal Garante.
Misure di sicurezza e controlli
Le misure di sicurezza si distinguono in misure minime, la cui omissione comporta sanzioni penali, e misure idonee o più ampie, definite autonomamente dal titolare in base alle caratteristiche dell’attività e rilevanti anche ai fini della responsabilità civile in caso di danno. La circolare segnala che restano ancora da attivare la classificazione dei dati e il sistema di monitoraggio, destinati a rafforzare il livello di protezione esistente. È inoltre ricordato che l’Istituto, quale titolare, può effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle istruzioni impartite.
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