Circolare numero 52 del 6-3-2007
1. Art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. 2. Art. 120, legge 23 dicembre 2000, n. 388: riduzione degli oneri sociali. 3. Art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del lavoro. 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2007. 5. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n.438. 6. Minimali di legge. 7. Contributi apprendisti. 8. Agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2007. 9. Bonus. 10. Aliquota contributiva per il Fondo di garanzia ex art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 297. 11. Tabelle.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fissa per il 2007 le principali aliquote contributive INPS e INAIL per gli operai agricoli, le agevolazioni contributive per zone tariffarie, gli esoneri previsti dalla normativa e il contributo apprendisti. Richiama inoltre i minimali di legge, la soglia per l’aliquota aggiuntiva dell’1% e le misure applicabili al bonus per il posticipo del pensionamento. Sono anche indicati i codici contratto per la gestione dell’apprendistato e i riferimenti agli allegati con le tabelle dettagliate.
Aliquote contributive, agevolazioni e minimali per il settore agricolo anno 2007
Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo nel 2007
La circolare definisce il quadro contributivo applicabile per l’anno 2007 agli operai agricoli e alle diverse tipologie di aziende del settore, aggiornando aliquote, esoneri, agevolazioni territoriali e regole operative connesse a contributi INPS, INAIL e alla gestione dell’apprendistato. Vengono inoltre richiamati i limiti retributivi rilevanti per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e i minimali di legge.
Aliquota al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per effetto dell’art. 01 della legge 11 marzo 2006, n. 81, per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146. In particolare, restano sospesi:
- l’aumento di 0,20 punti percentuali dal 1° gennaio per la generalità delle aziende agricole;
- l’aumento di 0,60 punti percentuali dal 1° luglio per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 769, ha inoltre previsto un incremento dello 0,3% a carico del lavoratore per gli iscritti alla gestione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, precisando che le aliquote complessive non possono superare il 33%.
Per il 2007 le aliquote sono indicate come segue:
- generalità delle aziende agricole: 17,95% a carico del datore di lavoro, 8,84% a carico del lavoratore, totale 26,79%, con esclusione della quota base pari a 0,11%;
- aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative: 21,75% a carico del datore di lavoro, 8,84% a carico del lavoratore, totale 30,59%, con esclusione della quota base pari a 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. La circolare distingue le riduzioni contributive in base alla tipologia di datore di lavoro.
Per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale ma escluse cooperative agricole, coloni, mezzadri e coltivatori diretti, gli esoneri riguardano:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Per cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, coloni, mezzadri e coltivatori diretti, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,01%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per le cooperative agricole legge 240/84 che assumono operai a tempo indeterminato, l’aliquota per assegni familiari deve essere conguagliata con il sistema DM10/2, mentre restano indicati:
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego, e che non versano l’aliquota di disoccupazione, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- cassa integrazione salari: 0,14%;
- fondo di garanzia trattamento di fine rapporto: 0,2%.
Esonero di 1 punto percentuale ex legge 266/2005
L’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede un esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicare sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L’esonero si applica prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare; se manca capienza, opera sulle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione, ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con sistema DMAG e per le cooperative di trasformazione ex legge 240/84 che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, l’esonero si applica sull’aliquota di disoccupazione, determinata dal 1° gennaio 2006 nel 2,75%, con esonero di 1,00%.
Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego e non versano l’aliquota per disoccupazione, il nuovo esonero opera sull’aliquota per la cassa integrazione salari, indicata nel 1,5%, con esonero di 1,0%.
Contributi INAIL
Dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati in:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota eccedente
Dal 1° gennaio 2007 l’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 40.083,00 euro, in base all’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Minimali di legge e part-time
Per l’anno 2007 il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge 638/1983, è pari a 36,86 euro.
Per la determinazione del minimale di retribuzione nei rapporti di part-time orizzontale, la circolare richiama le istruzioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 68 del 10 aprile 1989 e con la circolare n. 233 del 6 novembre 1998. Il minimale orario si ottiene rapportando il minimo giornaliero alle giornate lavorative settimanali e dividendolo per l’orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo.
Per il 2007, in agricoltura, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 della legge 638/1983 ai fini del minimale orario è pari a 41,43 euro; il minimale orario risulta quindi pari a 6,37 euro.
Contributo apprendisti e codici contratto
L’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che, con effetto dai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La disposizione si applica anche agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.
Per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, la complessiva aliquota del 10% è ridotta:
- di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi del primo anno di contratto;
- di 7 punti percentuali per i periodi contributivi del secondo anno di contratto;
- resta ferma al 10% per i periodi maturati negli anni successivi al secondo.
Per la gestione dello scaglionamento dell’aliquota sono istituiti, da indicare nelle dichiarazioni trimestrali degli operai a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2007, i codici contratto:
- 091: operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti, primo anno;
- 092: operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti, secondo anno;
- 093: operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti, terzo anno.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, tenuto conto dell’aumento disposto dalla finanziaria 2007 richiamato al punto 1, è fissata nel 5,84%.
Agevolazioni per zone tariffarie
L’art. 01, comma 2, della legge 81/2006 ridefinisce per il triennio 2006-2008 le agevolazioni contributive per i datori di lavoro operanti in territori montani particolarmente svantaggiati e in territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno.
Dal 1° gennaio 2006 e per lo stesso periodo del comma 1, le riduzioni previste dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono così determinate:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999 e i territori dei comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata: riduzione del 68%.
Per la compilazione del modello DMAG-Unico per la competenza anno 2006 si rinvia alle istruzioni della circolare n. 38 del 3 marzo 2005.
Bonus per il posticipo del pensionamento
Per il lavoratore che abbia optato per l’incentivo al posticipo del pensionamento e ne abbia diritto, il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla contribuzione a proprio carico e a carico del lavoratore che avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale. Per individuare l’appartenenza al settore privato si deve fare riferimento alla natura del datore di lavoro.
Il bonus è pari ai contributi effettivamente versati, al netto di eventuali sgravi. Il datore di lavoro può determinare l’importo applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale le aliquote indicate al punto 1, con aggiunta dello 0,11% relativo alla quota IVS a carico del datore di lavoro. Anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere compresa nel bonus.
La circolare precisa inoltre che, per il triennio 2006-2008, i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti nelle seguenti misure:
- territori non svantaggiati: 100%;
- territori montani: 25%;
- territori svantaggiati: 32%.
Fondo di garanzia TFR
L’art. 1, comma 765, della legge 296/2006, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 252/2005, prevede che il datore di lavoro sia esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto. La circolare rinvia a successive istruzioni per la gestione operativa di tale contributo.
Allegati
La circolare segnala infine la presenza di nove allegati contenenti le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria, distinte per:
- operai agricoli a tempo indeterminato e determinato della generalità delle aziende agricole;
- aziende coltivatrici dirette;
- cooperative agricole e cooperative ex legge 240/84;
- consorzi di bonifica;
- aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
- agevolazioni per zone tariffarie.
Punti principali
Aliquote Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il triennio 2006-2008 restano sospesi gli aumenti previsti dal D.Lgs. 146/1997 per effetto della legge 81/2006. Per il 2007 le aliquote al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sono fissate al 26,79% per la generalità delle aziende agricole e al 30,59% per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, includendo la quota a carico del lavoratore pari all’8,84%. La legge finanziaria 2007 prevede inoltre un incremento dello 0,3% a carico del lavoratore, nel rispetto del limite complessivo del 33%.
Riduzione degli oneri sociali e ulteriori esoneri
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge 388/2000. Sono indicati esoneri differenziati per generalità delle aziende agricole, cooperative agricole, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, con riduzioni su assegni familiari, maternità e disoccupazione; per i consorzi di bonifica gli esoneri riguardano assegni familiari, maternità, cassa integrazione salari e fondo di garanzia TFR. La circolare specifica che per alcune categorie l’aliquota per disoccupazione o altre aliquote risultano già azzerate e quindi l’esonero si applica sulle residue voci contributive.
Riduzione del costo del lavoro ex legge 266/2005
L’esonero di 1 punto percentuale complessivo previsto dalla legge 266/2005 si applica con priorità all’aliquota per assegni al nucleo familiare, cumulandosi con l’esonero dell’art. 120 della legge 388/2000. Per le aziende agricole con DMAG e per le cooperative di trasformazione ex legge 240/84 che assumono operai a tempo indeterminato, l’agevolazione si applica sull’aliquota di disoccupazione; per i consorzi di bonifica si applica sulla cassa integrazione salari.
Contributi INAIL
Dal 1 gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono indicati nella misura del 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro, secondo il D.Lgs. 38/2000.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
Dal 1 gennaio 2007 l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 40.083,00 euro, ai sensi dell’art. 3-ter della legge 438/1992.
Minimali di legge
Per il 2007 il minimale giornaliero di legge non soggetto ad adeguamento è pari a 36,86 euro. Per il part-time orizzontale viene richiamata la regola del minimale orario; in agricoltura, per il 2007, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/1983 è pari a 41,43 euro e il minimale orario è pari a 6,37 euro.
Contributo apprendisti
Per i periodi contributivi dal 1 gennaio 2007 la contribuzione per apprendisti artigiani e non artigiani è rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile. Per i datori di lavoro con non più di nove addetti l’aliquota è ridotta nei primi due anni di apprendistato, rispettivamente di 8,5 e 7 punti percentuali. Sono istituiti i codici contratto 091, 092 e 093 per gestire lo scaglionamento dell’aliquota nelle dichiarazioni trimestrali.
Agevolazioni per zone tariffarie
Per il triennio 2006-2008 le agevolazioni per le aziende ubicate in territori montani e svantaggiati sono ridefinite: riduzione del 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati e del 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 e alcuni territori di Abruzzo, Molise e Basilicata. Per la compilazione del DMAG-Unico si rinvia alle istruzioni della circolare 38/2005.
Bonus per posticipo del pensionamento
Per i lavoratori che optano per l’incentivo al posticipo del pensionamento, il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari ai contributi a proprio carico e a carico del lavoratore che sarebbero stati versati, al netto di eventuali sgravi. Il bonus va calcolato applicando le aliquote della circolare e aggiungendo lo 0,11% di quota IVS a carico del datore, nonché l’aliquota aggiuntiva dell’1% del lavoratore. Per il triennio 2006-2008 sono indicati i contributi datorali dovuti al 100% per territori non svantaggiati, al 25% per territori montani e al 32% per territori svantaggiati.
Fondo di garanzia TFR
La legge 296/2006, modificando il D.Lgs. 252/2005, prevede l’esonero del datore di lavoro dal versamento al fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/1982 nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alla previdenza complementare e al fondo per l’erogazione del TFR. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità gestionali.
Allegati
Sono richiamati nove allegati con le tabelle delle aliquote contributive per le varie tipologie di operai agricoli, aziende e cooperative, nonché l’allegato sulle agevolazioni per zone tariffarie, tutti validi per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.
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