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Circolare

Circolare numero 55 del 9-3-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per la fruizione, limitatamente all’anno 2006, dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese armatoriali italiane per le navi che svolgono attività di cabotaggio marittimo. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, la misura dello sgravio pari al 50% nel biennio 2006-2007 nei limiti di spesa previsti, i codici di autorizzazione e le modalità di esposizione nel DM10/2 e di recupero del credito. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di un apposito conto GAW 37/109 e l’indicazione del codice documento da usare per le registrazioni manuali.

Proroga degli sgravi contributivi per le imprese armatoriali del cabotaggio marittimo e istruzioni contabili

Sgravi contributivi per le imprese armatoriali del cabotaggio marittimo

La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80, a favore delle imprese armatoriali italiane per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo. Il documento chiarisce che, alla data della circolare, la disciplina è concretamente applicabile solo con riferimento all’anno 2006 e che restano ferme le indicazioni normative e di prassi già fornite in precedenza.

Quadro normativo e misura dell’agevolazione

L’art. 34-sexies della legge n. 80/2006 estende ai soggetti interessati i benefici previsti dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. L’agevolazione è riconosciuta per il biennio 2006-2007 nel limite del 50% e nel rispetto di un tetto di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

La circolare precisa che la disposizione è stata notificata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e che la Commissione europea, con provvedimento n. C(2007)271 del 25 gennaio 2007, l’ha ritenuta compatibile con il mercato comune, trattandosi dell’aiuto di Stato n. N 764/2006 - Italia.

Ambito soggettivo e rinvio alle precedenti circolari

Per gli aspetti di carattere normativo e di prassi, la circolare rinvia integralmente alle precedenti istruzioni, in particolare alle circolari n. 150 del 13 settembre 2002, n. 48 del 10 marzo 2003 e n. 75 del 10 aprile 2003. Restano quindi fermi i criteri già definiti in merito alle navi rientranti nello sgravio e ai lavoratori interessati.

Viene inoltre evidenziato che il Ministero dei Trasporti ha confermato la misura del beneficio al 50% per il 2006, riservandosi la possibilità di ridurre la percentuale per il 2007. Per l’anno in corso, alla data del documento, non è ancora possibile accedere allo sgravio, con rinvio a eventuali ulteriori disposizioni.

Codifica delle posizioni contributive

Le posizioni contributive del personale marittimo imbarcato dipendente dalle imprese aventi diritto allo sgravio continuano a essere identificate dal codice di autorizzazione "9E", che dal 1° gennaio 2006 assume anche il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 34-sexies della legge n. 80/2006.

Il codice non deve essere attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice "2N", relativo all’impresa armatoriale limitatamente al personale non soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

Per gli adempimenti contributivi relativi ai periodi di riposo compensativo dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL), le unità periferiche devono attribuire alle aziende armatoriali una posizione separata con codice di autorizzazione "9N", che dal 1° gennaio 2006 assume anche il significato di posizione accessoria riferita ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio.

Per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori, le posizioni contributive continuano a essere contraddistinte dal codice "9N", che dal 1° gennaio 2006 indica anche la posizione relativa ai galleggianti destinatari dei benefici ex art. 34-sexies.

Modalità di conguaglio e compilazione del DM10/2

Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro devono:

  • esporre il personale avente diritto allo sgravio nei quadri "B-C" del DM10/2 secondo le modalità comuni;
  • determinare l’ammontare complessivo dello sgravio spettante per i periodi di paga riferiti all’anno 2006, pari al 50% della contribuzione dovuta, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore;
  • indicare tale importo nel quadro "D" del DM10/2 con il nuovo codice "C922", avente il significato di "sgravio cabot. ex art. 34-sexies L.80/2006 - anno 2006".

L’operazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Viene inoltre richiamata l’attenzione all’uso corretto dei codici statistici "C000", "X000" e "N000" secondo le modalità già stabilite nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998.

Recupero del credito

L’eventuale credito derivante dallo sgravio può essere recuperato tramite:

  • compensazione su modello F24, entro il limite massimo di 516.456,90 euro, previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000;
  • richiesta di rimborso del credito, o dell’eventuale eccedenza, alla competente sede dell’Istituto;
  • richiesta di compensazione mediante procedura ordinaria.

La circolare precisa che i crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati con modello F24, entro il limite complessivo indicato, a partire dalla data di scadenza della trasmissione della denuncia da cui emerge il credito e per i dodici mesi successivi, a condizione che il contribuente non abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla normativa, gli oneri derivanti dagli sgravi devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAW 37/109. Tale scelta contabile vale pur trattandosi di una proroga del beneficio a favore delle imprese armatoriali delle navi che esercitano cabotaggio marittimo.

Per la movimentazione del conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato il codice documento "95", sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili.

L’allegato 2 riporta la variazione al piano dei conti, con la denominazione completa del conto "Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo, anche in via non esclusiva, di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002 – Art. 34-sexies, comma 1, della legge n. 80/2006" e la relativa denominazione abbreviata "SGR.CTR.IMPR.CABOTAGGIO ART.34-SEXIES C.1 L.80/06".

Punti principali

Base normativa e ambito della proroga

L’art. 34-sexies della legge 9 marzo 2006, n. 80 estende alle imprese armatrici italiane i benefici dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 457/1997 per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002. La misura è fissata nel limite del 50% per il biennio 2006-2007, nel rispetto del tetto di spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno. La Commissione europea ha ritenuto l’aiuto compatibile con il mercato comune.

Applicazione pratica limitata all’anno 2006

La circolare precisa che le istruzioni operative riguardano soltanto l’anno 2006. Il Ministero dei Trasporti ha confermato il beneficio nella misura del 50% per tale anno, riservandosi di ridurre, se necessario, la percentuale per il 2007. Per l’anno in corso, alla data della circolare, rimane quindi preclusa la possibilità di accedere allo sgravio, con riserva di successive disposizioni.

Codici di autorizzazione e posizioni contributive

Le posizioni contributive del personale marittimo imbarcato delle imprese destinatarie dello sgravio restano identificate dal codice di autorizzazione "9E", che dal 1° gennaio 2006 assume anche il significato di posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 34-sexies. Il codice non va attribuito alle posizioni contraddistinte dal codice "2N". Per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (CRL) relativi ai periodi di riposo compensativo, le sedi devono attribuire una posizione separata con codice "9N", che dal 1° gennaio 2006 indica la posizione accessoria per gli adempimenti contributivi dei marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio. Per i galleggianti privi di propulsione propria e per i rimorchiatori, le posizioni continuano a essere contraddistinte dal codice "9N", che assume anche il significato di posizione relativa ai galleggianti destinatari dei benefici.

Modalità di conguaglio nel DM10/2

Per il conguaglio, i datori di lavoro devono esporre il personale avente diritto nei quadri "B-C" del DM10/2 secondo le modalità ordinarie. Devono inoltre determinare l’ammontare complessivo dello sgravio spettante per i periodi di paga dell’anno 2006, pari al 50% della contribuzione dovuta, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, e indicarlo nel quadro "D" del DM10/2 con il codice di nuova istituzione "C922", avente il significato di "sgravio cabot. ex art. 34-sexies L.80/2006 - anno 2006". L’operazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Recupero del credito contributivo

L’eventuale credito maturato può essere recuperato con tre modalità: compensazione su modello F24 entro il limite massimo di 516.456,90 euro, richiesta di rimborso alla competente sede INPS, oppure richiesta di compensazione tramite procedura ordinaria. I crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati con F24 entro il limite complessivo indicato, a partire dalla scadenza della trasmissione della denuncia che genera il credito e nei dodici mesi successivi, purché il contribuente non abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa.

Istruzioni contabili e conto dedicato

Per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma, gli oneri derivanti dallo sgravio devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAW 37/109, pur trattandosi di una proroga a favore delle imprese armatoriali di navi adibite al cabotaggio marittimo. Nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, per movimentare il conto deve essere utilizzato, sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento "95". L’allegato 2 riporta la denominazione completa e abbreviata del conto.

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