Ordinanza n. 1684/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catania, Prima Sezione Civile, n. 558/2023, emessa in data 15 marzo 2023 e pubblicata in data 27 marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 558/2023, recante condanna del Comune al pagamento di somme per indennità da reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, oltre interessi e spese
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 558/2023. Hanno dedotto che la sentenza, munita di formula esecutiva e notificata al Comune il 25 marzo 2024, sarebbe passata in giudicato, e che l’amministrazione non avrebbe adempiuto agli obblighi pecuniari ivi stabiliti. Il Comune, benché intimato, non si è costituito. Tuttavia, al ricorso non è stata allegata l’attestazione della competente cancelleria comprovante il passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è proponibile soltanto quando la sentenza sia passata in giudicato. La produzione dell’attestazione rilasciata dalla cancelleria costituisce prova necessaria del giudicato, presupposto essenziale dell’azione. Poiché tale documento non risultava depositato, il Collegio non ha definito il giudizio né deciso sull’ammissibilità definitiva, sul merito e sulle spese, ma ha disposto un incombente istruttorio: i ricorrenti devono depositare entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza l’attestazione del passaggio in giudicato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
sentenze passate in giudicato
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario presuppone che la sentenza sia passata in giudicato.
Massime di principio
- Per proporre davanti al giudice amministrativo un ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario occorre che la sentenza sia passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla competente cancelleria costituisce prova necessaria del presupposto dell’azione di ottemperanza; la mera allegazione della formula esecutiva, della notificazione della sentenza o dell’affermazione del suo passaggio in giudicato non è sufficiente.
- Quando manca la prova documentale del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può disporre il deposito dell’attestazione cancelleresca e rinviare ogni decisione sull’ammissibilità, sul merito e sulle spese all’esito dell’incombente.
Come è indicizzato
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