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Sentenza

Sentenza n. 4218/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - Quanto al ricorso principale: a) dell’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS-, a firma del Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, congiuntamente all’Istruttore Direttivo Tecnico, quest’ultimo firmatario della relazione istruttoria ivi incorporata, che parimenti si impugna, notificata alle parti ricorrenti in data 17.12.2021; b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui la relazione di verifica prot. n. -OMISSIS-richiamata nel provvedimento impugnato sub a), redatta a seguito del sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio Antiabusivismo del Comune di Sorrento e della Stazione dei Carabinieri Forestale di Castellammare di Stabia in data 27.07.2021, richiamata nel provvedimento impugnato sub a). -Quanto ai motivi aggiunti depositati da -OMISSIS-il 9 gennaio 2024: a) dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata alla parte ricorrente in data 08.11.2023, a firma del Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31 co. 4 bis D.P.R. 380/2001; b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso con quello che precede, tra cui il verbale di accertamento in sito del 28.02.2023 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Sorrento ed il successivo verbale della P.M. di inottemperanza prot. n. 1-OMISSIS-, richiamati nel provvedimento impugnato sub a).

Giustizia amministrativa202201263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una pluralità di opere edilizie, nonché successiva sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine demolitorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione comunale di demolizione deducendo che le opere — comprendenti una pedana rialzata, pavimentazioni, colonnine, scale, una piscina interrata, sistemazioni esterne, muri di contenimento e un locale tecnico — fossero riconducibili all’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001 o, in subordine, agli interventi realizzabili mediante CILA ai sensi dell’art. 6-bis, con conseguente insussistenza dell’obbligo di permesso di costruire. È stata inoltre dedotta l’assenza della necessità di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004. Con motivi aggiunti è stata impugnata la successiva ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, sostenendo, da un lato, che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio non fosse stato svolto nelle forme prescritte e, dall’altro, che il ricorrente divenuto pieno proprietario per successione non fosse stato individuato nell’ordinanza demolitoria quale responsabile dell’abuso. Il processo era stato interrotto per il decesso di uno dei ricorrenti e successivamente riassunto.

La decisione

Il TAR ha rigettato sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Quanto all’ingiunzione di demolizione, ha ritenuto che la pluralità delle opere dovesse essere valutata unitariamente, senza frazionare l’intervento nelle singole opere. Considerate nel loro insieme, le opere determinano una trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio, con incremento dell’attrattività turistico-ricettiva, incidenza sulla permeabilità del suolo, sul deflusso delle acque e sugli assetti vegetazionali; esse costituiscono pertanto interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001, rendendo legittima l’applicazione dell’art. 31 dello stesso decreto. Il TAR ha altresì ritenuto applicabile l’art. 146 d.lgs. 42/2004, poiché le opere, realizzate in area pacificamente vincolata, modificano e alterano lo stato dei luoghi; è stata inoltre richiamata la necessità dell’autorizzazione per lo svincolo idrogeologico. Quanto ai motivi aggiunti, il verbale della Polizia Municipale richiamato nell’ordinanza è stato ritenuto sufficiente per accertare l’inottemperanza, non essendo previste forme specifiche. Tale accertamento ha natura endoprocedimentale e meramente ricognitiva del decorso del termine e della mancata esecuzione spontanea dell’ordine. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata individuazione del ricorrente quale responsabile dell’abuso, poiché l’ingiunzione era espressamente rivolta anche a lui, all’epoca nudo proprietario. Le spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001

    La valutazione della natura dell’intervento edilizio deve tener conto dell’insieme delle opere; quando esse producono una trasformazione edilizia e urbanistica rilevante, l’intervento è soggetto a permesso di costruire.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Le opere contestate non sono state ritenute riconducibili all’attività edilizia libera, in ragione della loro consistenza e della trasformazione complessiva del territorio.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Le opere non sono state ritenute realizzabili mediante CILA, poiché il loro esame unitario ne ha evidenziato la riconducibilità a interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ingiunzione di demolizione è stata ritenuta correttamente adottata per opere realizzate senza il necessario permesso di costruire e incidenti in modo rilevante sull’assetto territoriale.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per inottemperanza può fondarsi sull’accertamento comunale della mancata esecuzione dell’ordine demolitorio.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    In area sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere che modificano o alterano lo stato dei luoghi sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.

  • art. 7 R.D. 3267/1923

    Il TAR ha richiamato la necessità della previa autorizzazione per lo svincolo idrogeologico, in relazione alle opere realizzate nell’area vincolata.

Massime di principio

  • La natura e il regime abilitativo di un intervento edilizio devono essere valutati considerando unitariamente tutte le opere funzionalmente o contestualmente realizzate; non è consentito frazionare l’intervento in singole opere per ricondurle separatamente all’edilizia libera o alla CILA quando la loro complessiva realizzazione determina una trasformazione permanente del territorio.
  • Una pluralità di opere comprendente strutture rialzate, piscine, pavimentazioni estese, scale, muri di contenimento, locali tecnici e sistemazioni esterne può integrare un intervento di nuova costruzione e trasformazione edilizia e urbanistica soggetto a permesso di costruire, anche quando alcune opere singolarmente considerate potrebbero avere natura accessoria.
  • Le opere edilizie realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono soggette ad autorizzazione paesaggistica quando risultano idonee a modificare o alterare lo stato dei luoghi; la valutazione deve essere compiuta in relazione all’effetto complessivo dell’intervento.
  • L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione non richiede forme specifiche previste dalla legge e può essere effettuato mediante verbale di pubblici funzionari, avente funzione ricognitiva del decorso del termine e della mancata spontanea esecuzione dell’ordine.
  • L’ingiunzione di demolizione può essere rivolta al proprietario o comproprietario destinatario dell’obbligo ripristinatorio; la sanzione per inottemperanza non è illegittima quando il soggetto risulti espressamente incluso tra i destinatari dell’ordine demolitorio, anche se all’epoca titolare della nuda proprietà.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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