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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18337/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carchidi impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari reati- fine (capi 2, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96). Il ricorso sviluppa quattro censure principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sul punto della gravità indiziaria rispetto al delitto associativo (contestata la qualificazione di 'acquirente stabile' o 'fornitore' senza elementi specifici quali protrazione, consistenza economica, rilevanza per il mercato del gruppo); (2) vizi analoghi con riferimento ai singoli reati-fine (contestata la valenza indiziaria delle intercettazioni, la causalità dell'intermediazione e l'indeterminatezza di tempo/quantità in vari capi); (3) illegittimo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (mancano elementi che dimostrino la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso e la consapevolezza del ricorrente); (4) mancata motivazione sufficiente sulle esigenze cautelari e sulla esclusiva idoneità della custodia carceraria rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili per genericità o perché rimessa alla valutazione di merito le prime due censure; ha accolto il terzo motivo rilevando carenza di motivazione specifica sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (mancano elementi che colleghino il Cracolici a circuiti mafiosi e che attestino la conoscenza e la volontà del Carchidi di agevolare un'associazione mafiosa), annullando l'ordinanza limitatamente a tale aggravante e rinviando al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio su quel punto; ha invece respinto l'ultima doglianza sulle esigenze cautelari ritenendola manifestamente infondata, perché l'ordinanza aveva motivato la custodia sul presupposto della gravità dei fatti, sulla non risalente temporalità (2022) e sul ruolo di broker svolto dal ricorrente nel circuito degli stupefacenti. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso (solo rispetto all'aggravante 416-bis.1) e rimanente rigetto/inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante che riconnette singoli reati alla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso richiede elementi specifici che comprovino l'esistenza di collegamenti con circuiti mafiosi e la consapevolezza/volontà del singolo agente di contribuire a tale associazione; motivazioni generiche sul ruolo di uno degli indagati nel traffico di stupefacenti sono insufficienti.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione legale richiamata non suffraga da sola la misura cautelare: il giudice può e deve fornire una motivazione autonoma e adeguata. Qui la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non si sia limitata a invocare la presunzione ma abbia fornito giustificazioni addizionali plausibili in relazione alle esigenze cautelari.

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    La previsione sulla fattispecie attenuata per il possesso di stupefacenti a fini personali può essere rilevante quando la condotta e la quantità rientrino nei presupposti; però la sua esclusione o applicazione è questione di valutazione del fatto che, se riduttiva, può essere sindacata solo nei limiti consentiti dalla giurisdizione di legittimità.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dell'aggravante 416-bis.1 è necessario che il giudice indichi elementi concreti che colleghino il singolo al circuito mafioso e dimostrino la consapevolezza e la volontà di agevolarlo; affermazioni generiche sul ruolo nel traffico non bastano.
  • I motivi che impugnano la valutazione probatoria fine a sé stessa (di merito) risultano in gran parte inammissibili: la Corte di legittimità non riforma valutazioni di fatto se non per vizio di diritto o carenza assoluta di motivazione.
  • La semplice intermediazione o la reiterazione di acquisti non determinano automaticamente la partecipazione associativa: occorrono indici specifici come approvvigionamenti continuativi volti alla somministrazione, rilevanza economica per il mercato del gruppo o ruoli riconoscibili nella catena criminale.
  • Sul tema delle misure cautelari, oltre alla presunzione legale, il giudice deve dare una motivazione concreta e aderente alle risultanze sul pericolo di reiterazione; tuttavia, se fornite adeguatamente ragioni concrete (gravità, ruolo, non eccessiva antecedenza temporale), la custodia può essere ritenuta proporzionata.
  • La doglianza relativa all'applicabilità della norma penale 'più favorevole' (es. art. 73 comma 5) richiede una valutazione puntuale della quantità, della destinazione e del contesto: è valutazione di fatto che difficilmente è rimettibile alla Corte se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
  • In ricorsi per cassazione è strategico distinguere errori di diritto o carenze motivazionali specifiche (sindacabili) da semplici contestazioni alternative o ricostruzioni congetturali dei fatti (non sindacabili).

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