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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18969/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per due capi principali: A) detenzione di circa 20,244 g netti di cocaina, contestata come finalizzata allo spaccio; B) resistenza a pubblico ufficiale. Ha articolato quattro censure: vizio di motivazione sul fatto che la droga potesse essere destinata allo spaccio (considerando il confezionamento in due parti, l'assenza di droga/strumenti in casa e la modesta quantità), violazione di legge relativamente al delitto di resistenza (sostenendo che l'inseguimento di soli 150 metri non dimostra gli elementi richiesti dall'art. 337 c.p.), errore nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) anche in considerazione di precedenti sentenze e della successiva modifica normativa, e vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche data l'assenza di precedenti e la modestia della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per la parte relativa al capo A (detenzione di stupefacente a fini di spaccio), ritenendo adeguata e logica la motivazione che ha tenuto conto non solo del peso della sostanza ma anche delle modalità del comportamento (fuga, mancata dimostrazione di essere assuntore/uso di gruppo, confezionamento in dosi). Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo al capo B (resistenza): la motivazione della Corte territoriale non ha descritto concretamente come, in soli 150 metri, fossero stati posti in pericolo persone o cose come richiesto dalla giurisprudenza sul reato di resistenza; inoltre ha ritenuto insorta questione di diritto in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis, c.p., perché il fatto è anteriore alla modifica legislativa che ha reso ostativi certi reati e quindi va valutata la causa di non punibilità nella formulazione più favorevole vigente al momento del fatto. Conseguentemente la sentenza è annullata limitatamente al capo B con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio su quel capo (valutare sussistenza del reato di resistenza e applicabilità dell'art. 131-bis); per il resto il ricorso è rigettato e la condanna per il capo A resta confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma è stata richiamata per la riclassificazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha valutato la destinazione allo spaccio non solo sul dato ponderale ma anche sulle modalità concrete del comportamento.

  • codice penale

    Articolo sul reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione ha precisato che per integrare il reato occorre una motivazione che spieghi concretamente come siano stati messi in pericolo persone o cose, seguendo la giurisprudenza di legittimità.

  • codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda il principio della norma più favorevole: essendo il fatto anteriore alla modifica che ha reso ostativi determinati reati (es. artt. 336, 337, 341-bis), va applicata la formulazione antecedente se più favorevole all'imputato.

  • codice penale

    Richiamato rispetto alla valutazione delle ammissioni rese in sede di convalida: le ammissioni vanno valutate alla stregua delle regole sulla confessione/ammessione, ma non sono automaticamente decisorie per la responsabilità penale.

  • Codice della strada

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il comportamento (disobbedire all'alt) fosse al più illecito amministrativo; la Cassazione non ha ritenuto che ciò escluda automaticamente la responsabilità per resistenza quando le modalità integrino il reato.

  • d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con l. 8 agosto 2019, n. 77

    art. 16, comma 1, lett. b) (modifica art. 131-bis)

    Ha introdotto la disposizione che esclude l'applicazione della causa di non punibilità per i reati (tra cui l'art. 337) commessi contro pubblici ufficiali; la Corte osserva che tale modifica non si applica retroattivamente ai fatti anteriori se la formulazione anteriore era più favorevole.

  • decreto legislativo n. 150 del 2022

    Richiamato dal ricorrente come modificazione normativa successiva; la Cassazione rileva che non può prevalere una norma intervenuta dopo il fatto quando la norma anteriore è più favorevole.

  • giurisprudenza di legittimità

    Sez. 6, n. 41408 del 04/07/2019 (Foriglio, Rv. 277137)

    Precisa i requisiti probatori e descrittivi per ritenere integrato il reato di resistenza: è necessaria una motivazione che mostri concretamente l'esistenza di una condotta idonea a porre in pericolo persone o cose; mero riferimento a breve distanza/numero di metri non è sufficiente.

Massime di principio

  • La valutazione della finalità di detenzione di stupefacenti non può basarsi esclusivamente sul peso: vanno considerate anche il confezionamento, il contesto comportamentale (p.es. fuga dagli operanti), l'assenza di elementi che indichino uso personale o di gruppo e la capacità di ricavare molte dosi.
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessaria una motivazione concreta che illustri come e in quale misura siano stati messi in pericolo persone o cose; indicazioni generiche (es. 'fuga a velocità sostenuta' su distanza breve) possono non essere sufficienti a sostenere la condanna.
  • In tema di cause di non punibilità (art. 131-bis c.p.) si applica sempre la norma più favorevole al reo: se il fatto è antecedente a una modifica che rende un reato ostativo, il giudice deve valutare l'istituto nella formulazione vigente al momento del fatto.
  • Le ammissioni rese in fase di convalida non determinano automaticamente la responsabilità penale e devono essere valutate nel loro contesto alla luce delle regole sull'apprezzamento della prova (art. 49 c.p. e principi generali).
  • Modifiche legislative intervenute dopo il fatto non possono peggiorare la posizione dell'imputato; il principio di legalità e la norma più favorevole richiedono l'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli.

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