Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 86 del 30-6-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce i contributi obbligatori dovuti per l’anno 2006 dalle categorie agricole interessate, indicando aliquote IVS, contributo di maternità, contributo INAIL e addizionale per danno biologico 2003. Specifica inoltre le agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate, il regime degli esoneri per calamità naturali, le tabelle annuali dei contributi e le scadenze di pagamento tramite F24.

Contributi obbligatori 2006 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2006

La circolare disciplina la contribuzione dovuta per il 2006 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, riepilogando aliquote, importi fissi, agevolazioni territoriali, esoneri per calamità naturali e modalità di versamento. Il documento fornisce anche le tabelle applicative per le diverse fasce reddituali e per le diverse categorie di assicurati.

Contribuzione IVS

La determinazione dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti si fonda sulla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito convenzionale, secondo la tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come rimodulata dal D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 e convertita in euro. Ai fini del 2006 il reddito medio convenzionale è pari a 44,89 euro, in attesa del decreto ministeriale di annuale determinazione.

Le aliquote indicate per il 2006 restano invariate rispetto all’anno precedente:

  • 18,30% per la generalità delle imprese;
  • 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate;
  • 15,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni, per la generalità delle imprese;
  • 10,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni, per territori montani o zone svantaggiate.

Tenendo conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS risultano:

  • 20,30% per i maggiori di 21 anni nelle zone normali;
  • 17,30% per i maggiori di 21 anni nei territori montani e nelle zone svantaggiate;
  • 17,80% per i minori di 21 anni nelle zone normali;
  • 12,80% per i minori di 21 anni nei territori montani e nelle zone svantaggiate.

È inoltre confermato che il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, aggiornato ai sensi dell’art. 22 della medesima legge, è pari per il 2006 a 0,56 euro a giornata.

Contribuzione di maternità

Per l’anno 2006 il contributo annuo destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in 7,49 euro, ai sensi dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il contributo è dovuto:

  • ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per gli imprenditori agricoli professionali.

Contribuzione INAIL

Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il 2006 resta fissato, in misura capitaria annua, a:

  • 768,50 euro per le zone normali;
  • 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

La circolare precisa che l’aumento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 38/2000 per il quinquennio 2001-2005 è ormai raggiunto, fermo restando quanto disposto dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL.

Addizionale INAIL per la copertura del danno biologico anno 2003

Viene disposto il recupero, con la tariffazione dell’anno in corso, dell’addizionale INAIL relativa all’anno 2003, introdotta per la copertura degli oneri connessi al danno biologico. La misura dell’addizionale per il 2003 è pari al 3,93% dei contributi assicurativi dovuti per il medesimo anno, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 8 agosto 2005.

Gli importi da corrispondere, senza aggravio di oneri accessori, sono:

  • 26,85 euro per le zone normali;
  • 18,59 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate

Per individuare i territori montani e le zone agricole svantaggiate occorre fare riferimento:

  • all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani;
  • all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.

La circolare esclude l’applicazione della riclassificazione dei territori di cui alla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, precisando che tale riclassificazione riguarda soltanto le aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo determinato e indeterminato. Il richiamo normativo è ricondotto al combinato disposto dell’art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 e dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 146/1997.

Esoneri contributivi per calamità naturali

La circolare richiama quanto già precisato nella circolare n. 35 del 6 marzo 2006: il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, ha abrogato la legge n. 185/1992, che disciplinava gli esoneri previdenziali per le calamità verificatesi entro l’8 maggio 2004.

Poiché il decreto ministeriale 21 luglio 2005 ha reso operativo il D.Lgs. n. 102/2004, sono state valorizzate le domande di esonero contributivo relative alle calamità intervenute a decorrere dal 9 maggio 2004.

Tabelle contributive e categorie interessate

Nell’allegato 1 sono riportate le aliquote e gli importi dei contributi vigenti nel 2006, con distinzione per:

  • zone normali;
  • territori montani e zone svantaggiate;
  • soggetti maggiori di 21 anni;
  • soggetti minori di 21 anni;
  • ultrasessantacinquenni pensionati.

Le tabelle comprendono i contributi per:

  • assicurazione IVS;
  • addizionale IVS legge n. 233/1990;
  • addizionale IVS legge n. 160/1975;
  • indennità di gravidanza e puerperio;
  • assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali.

È precisato che gli imprenditori agricoli professionali sono tenuti al pagamento dei contributi per IVS, addizionali IVS e maternità, mentre sono esclusi dalla quota capitaria annua INAIL di cui al punto 5.

Modalità di pagamento

La riscossione avviene tramite l’invio ai contribuenti di quattro modelli F24, recapitati per posta ordinaria. Le scadenze di versamento sono fissate al:

  • 17 luglio 2006;
  • 18 settembre 2006;
  • 16 novembre 2006;
  • 16 gennaio 2007.

Importi annui indicati nelle tabelle

La circolare riporta, nell’allegato, gli importi annui dei contributi per le varie combinazioni di età, zona e categoria. Le tabelle evidenziano l’importo complessivo dovuto nelle quattro fasce di reddito per i coltivatori diretti/mezzadri/coloni e per gli imprenditori agricoli professionali, distinguendo tra zone normali e territori montani o zone svantaggiate, nonché tra contribuenti maggiori o minori di 21 anni e ultrasessantacinquenni pensionati.

Punti principali

Contribuzione IVS

Il calcolo dei contributi previdenziali IVS per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito convenzionale. Per il 2006 il reddito medio convenzionale è pari a 44,89 euro; le aliquote restano quelle dell’anno precedente: 18,30% per la generalità delle imprese e 15,30% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, con riduzione rispettivamente a 15,80% e 10,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni. Tenendo conto dell’addizionale del 2% prevista dalla legge n. 233/1990, le aliquote complessive IVS risultano pari al 20,30% e 17,30% per i maggiori di 21 anni, e al 17,80% e 12,80% per i minori di 21 anni, secondo la localizzazione dell’azienda.

Contribuzione di maternità

Per il 2006 il contributo annuo destinato alla copertura degli oneri dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in 7,49 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi del T.U. sulla maternità.

Contribuzione INAIL

Il contributo INAIL per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta fissato per il 2006 in misura capitaria annua pari a 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per territori montani e zone svantaggiate.

Addizionale INAIL per danno biologico anno 2003

La circolare dispone la riscossione, con la tariffazione dell’anno in corso, dell’addizionale INAIL relativa all’anno 2003 per la copertura del danno biologico. L’aliquota è pari al 3,93% dei contributi assicurativi dovuti per il medesimo anno e gli importi dovuti, senza oneri accessori, sono 26,85 euro per le zone normali e 18,59 euro per territori montani e zone svantaggiate.

Agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate

Per individuare le aree agevolate si applicano l’art. 9 del DPR n. 601/1973 per i territori montani e l’art. 15 della legge n. 984/1977 per le zone agricole svantaggiate. Non si applica la riclassificazione CIPE n. 42/2000 alle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, poiché tale riclassificazione riguarda solo le aziende agricole che assumono manodopera a tempo determinato o indeterminato.

Esoneri contributivi per calamità naturali

La circolare richiama l’abrogazione della legge n. 185/1992 ad opera del D.Lgs. n. 102/2004 per le calamità intervenute entro l’8 maggio 2004. Con il decreto ministeriale 21 luglio 2005, attuativo del D.Lgs. n. 102/2004, sono state valorizzate le domande di esonero contributivo relative alle calamità intervenute dal 9 maggio 2004 in avanti.

Tabelle contributive anno 2006

Nell’allegato 1 sono riportate le aliquote, gli importi e la legenda dei contributi vigenti per il 2006. Le tabelle distinguono tra zone normali, territori montani e zone svantaggiate, nonché tra soggetti maggiori o minori di 21 anni e ultrasessantacinquenni pensionati. Per gli imprenditori agricoli professionali è precisato che sono tenuti ai contributi IVS, all’addizionale IVS e al contributo di maternità, ma non alla quota capitaria annua INAIL.

Modalità di pagamento e scadenze

La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli F24 recapitati per posta ordinaria. Le scadenze di pagamento sono fissate al 17 luglio, 18 settembre, 16 novembre 2006 e 16 gennaio 2007.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.