Cassazione Civile, Ordinanza n. 03421/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte di registro, ipotecarie, catastali e INVIM riferite all'anno 1983. Il contribuente aveva contestato la pretesa erariale deducendo, tra l'altro, la prescrizione del credito e la tardività/irritualità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello, sostenendo che il documento fondante la pretesa, ossia una sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma del 2007, non fosse stato ritualmente prodotto nel processo. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 32 e 14 del d.lgs. 546/1992, assumendo che la produzione documentale dell'Ufficio fosse avvenuta oltre i termini perentori previsti nel processo tributario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per l'omesso rilievo della prescrizione, sostenendo che la cartella notificata nel 2018 fosse la prima conoscenza della persistenza della pretesa e che non potesse essere valorizzata la sentenza del 2007 per difetto di rituale produzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha osservato che nel processo tributario è consentita in appello la produzione di qualsiasi documento ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, anche da parte rimasta contumace in primo grado, mentre il divieto dell'art. 57 riguarda solo le eccezioni in senso stretto; perciò la sentenza posta a base della pretesa era comunque acquisita al giudizio di appello. Quanto al secondo, ha affermato che la pretesa azionata con la cartella integrava un'actio iudicati e che il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, non dalla sua pubblicazione. Poiché il giudicato risaliva al 30/10/2008 e la cartella era stata notificata il 21/05/2018, la pretesa non era prescritta. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge.
Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione
è la disposizione richiamata dal ricorrente per sostenere la tardività del deposito documentale nel processo tributario.
termini perentori stabiliti in materia di contenzioso tributario per la costituzione delle parti e per il deposito di documenti in giudizio
è richiamato insieme all'art. 32 per sostenere la violazione dei termini processuali nel giudizio tributario.
la Corte afferma che consente la produzione in appello di qualsiasi documento nel processo tributario, anche da parte rimasta contumace in primo grado.
la Corte precisa che il divieto ivi previsto riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non la produzione documentale.
la Corte applica il termine di prescrizione decennale all'actio iudicati e lo fa decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
è citata quale legge che ha modificato l'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti è consentita anche in grado di appello, e tale possibilità opera pure a favore della parte rimasta contumace in primo grado; il divieto di nuove eccezioni non si estende alla produzione documentale.
- Quando la cartella di pagamento è fondata su una sentenza passata in giudicato, la pretesa è soggetta alla prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c., che decorre dal passaggio in giudicato della decisione e non dalla sua pubblicazione.
- La censura di prescrizione è infondata se la cartella è stata notificata entro dieci anni dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale su cui essa si fonda.
Come è indicizzato
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