Cassazione Penale, Sentenza n. 14662/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha disposto una misura di prevenzione personale (durata 4 anni) nei confronti di Francesco Morano e la confisca di beni riconducibili a Morano e a sua coniuge Rosaria Parrello. Le censure principali riguardano: 1) carenza o insufficiente motivazione circa l'abitualità e la pericolosità (attualità) delle condotte; 2) uso, ai fini della prevenzione, di atti/processi non ancora definitivi (procedimento 'Magma') o valutazione errata di pronunce; 3) mancata o insufficiente considerazione della consulenza tecnica di parte (CTP Repaci) circa la lecita capacità reddituale della famiglia e l'origine lecita di alcuni acquisti (auto, imbarcazione, fabbricato, fondo pensione); 4) illogicità della valutazione della sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi dichiarati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: la valutazione della Corte d'appello sulla pericolosità, sull'abitualità e sull'attualità del pericolo fosse sufficientemente motivata e fondata su un ampio materiale probatorio; le censure che miravano a rinnovare la valutazione di merito non sono ammissibili in questa sede, dato il limite del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione (art.10, comma 3 d.lgs. 159/2011); gli accertamenti definitivi o irrevocabili (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.) relativi a reati lucrogenetici (traffico di stupefacenti) costituiscono presupposto valido per la qualificazione della pericolosità; la terza interessata (Parrello) non ha fornito allegazioni e prove verificabili sufficienti a superare la presunzione di sproporzione e di origine illecita dei beni oggetto di confisca; il ricorso relativo alla confisca di specifici beni (auto intestate, immobile, natante, fondo pensione, furgone) è generico e infondato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità e motivi del ricorso per cassazione; la Corte richiama che le censure di merito e le ricostruzioni alternative non sono recepibili se mascherano una rivalutazione del fatto non collegabile ai limiti di legge del ricorso.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di motivazione per le misure di prevenzione; la Corte valuta che la motivazione della Corte d'appello sia adeguata rispetto ai requisiti di abitualità, pericolosità e attualità.
d.lgs. 159/2011 (Testo unico delle misure di prevenzione), art. 10, comma 3
Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge
La norma è interpretata nel senso che il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è limitato a questioni di violazione di legge, e non autorizza una rinnovata valutazione di merito della motivazione se non nei casi estremi di motivazione inesistente o meramente apparente.
d.lgs. 159/2011, art. 1 e art. 4 (lett. b, c, d)
Articola le categorie di pericolosità (qualificata e generica). La sentenza conferma l'applicabilità delle fattispecie di pericolosità qualificata e generica in presenza di reati lucrogenetici e di ripetute condotte illecite con elementi che indicano continuità e attualità del pericolo.
art. 624 cod. proc. pen.
Invocato per dichiarare l'irrevocabilità di alcune sentenze di merito; la Corte utilizza la dichiarazione di irrevocabilità per ritenere utilizzabili quegli accertamenti processuali ai fini della valutazione della pericolosità.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Fattispecie di traffico di stupefacenti, considerata reato lucrogenetico. La conferma di responsabilità per questo reato contribuisce alla qualificazione della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiama la rilevanza, ai fini del procedimento, di recidive e di accertamenti penali pregressi; nella sentenza è richiamato per collegare l'accertamento di responsabilità per reati lucrogenetici alla sussistenza della pericolosità qualificata.
art. 26, comma 2 d.lgs. 159/2011
Previsione della presunzione relativa in materia patrimoniale per la prevenzione: la Corte sottolinea l'onere di allegazione del terzo interessato per dimostrare l'origine lecita dei beni.
art. 200 cod. pen.; art. 2 cod. pen. (richiami giurisprudenziali)
Richiamate nella discussione sulle finalità e natura delle misure patrimoniali e sulla compatibilità costituzionale dell'uso di presunzioni, confermando la possibilità di presumere origine illecita in presenza di sproporzione e di onere di allegazione a carico del terzo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sui provvedimenti conseguenti all'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è limitato a vizi di diritto; non è luogo per rinnovare la valutazione di merito della motivazione se non in casi estremi di totale mancanza di motivazione o di motivazione meramente apparente.
- Gli accertamenti penali irrevocabili o dichiarati irrevocabili possono essere utilizzati dal giudice di prevenzione per fondare la valutazione della pericolosità, anche se in altri profili processuali vi siano state assoluzioni parziali.
- La qualificazione della pericolosità (qualificata o generica) può fondarsi su fattori plurimi e sulla continuità delle condotte nel tempo; la separazione cronologica dei singoli episodi non esclude, di per sé, la valutazione di continuità del rischio.
- In materia di misure patrimoniali preventive, la presunzione di sproporzione tra patrimonio e redditi legittimi opera come presunzione relativa: il terzo interessato deve fornire allegazioni e prove verificabili (documenti, dati contabili, chiarimenti temporali) atte a dimostrare l'origine lecita dei beni.
- L'acquisto di beni tramite finanziamento bancario, l'intestazione a terzi (anche conviventi) o l'investimento in azienda costituita anteriormente all'epoca di manifestazione della pericolosità non esonerano automaticamente dall'indagine sulla possibile contaminazione di risorse illecite; va valutata la coerenza temporale e l'effettiva capacità reddituale del nucleo familiare.
- Le critiche sulla motivazione che si limitano a proporre una diversa lettura degli stessi fatti sono inammissibili in Cassazione quando il giudice di merito ha dato una motivazione estesa e coerente; per essere recepibili devono configurare una violazione di legge o mancanza assoluta di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14581/2026 del 22/04/2026
- Sentenza penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14583/2026 del 22/04/2026
- Sentenza penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14584/2026 del 22/04/2026
- Sentenza penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14585/2026 del 22/04/2026
- Sentenza penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14586/2026 del 22/04/2026
- Sentenza penale · 22 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14587/2026 del 22/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →