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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14662/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha disposto una misura di prevenzione personale (durata 4 anni) nei confronti di Francesco Morano e la confisca di beni riconducibili a Morano e a sua coniuge Rosaria Parrello. Le censure principali riguardano: 1) carenza o insufficiente motivazione circa l'abitualità e la pericolosità (attualità) delle condotte; 2) uso, ai fini della prevenzione, di atti/processi non ancora definitivi (procedimento 'Magma') o valutazione errata di pronunce; 3) mancata o insufficiente considerazione della consulenza tecnica di parte (CTP Repaci) circa la lecita capacità reddituale della famiglia e l'origine lecita di alcuni acquisti (auto, imbarcazione, fabbricato, fondo pensione); 4) illogicità della valutazione della sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi dichiarati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: la valutazione della Corte d'appello sulla pericolosità, sull'abitualità e sull'attualità del pericolo fosse sufficientemente motivata e fondata su un ampio materiale probatorio; le censure che miravano a rinnovare la valutazione di merito non sono ammissibili in questa sede, dato il limite del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione (art.10, comma 3 d.lgs. 159/2011); gli accertamenti definitivi o irrevocabili (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.) relativi a reati lucrogenetici (traffico di stupefacenti) costituiscono presupposto valido per la qualificazione della pericolosità; la terza interessata (Parrello) non ha fornito allegazioni e prove verificabili sufficienti a superare la presunzione di sproporzione e di origine illecita dei beni oggetto di confisca; il ricorso relativo alla confisca di specifici beni (auto intestate, immobile, natante, fondo pensione, furgone) è generico e infondato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità e motivi del ricorso per cassazione; la Corte richiama che le censure di merito e le ricostruzioni alternative non sono recepibili se mascherano una rivalutazione del fatto non collegabile ai limiti di legge del ricorso.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di motivazione per le misure di prevenzione; la Corte valuta che la motivazione della Corte d'appello sia adeguata rispetto ai requisiti di abitualità, pericolosità e attualità.

  • d.lgs. 159/2011 (Testo unico delle misure di prevenzione), art. 10, comma 3

    Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge

    La norma è interpretata nel senso che il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è limitato a questioni di violazione di legge, e non autorizza una rinnovata valutazione di merito della motivazione se non nei casi estremi di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. 159/2011, art. 1 e art. 4 (lett. b, c, d)

    Articola le categorie di pericolosità (qualificata e generica). La sentenza conferma l'applicabilità delle fattispecie di pericolosità qualificata e generica in presenza di reati lucrogenetici e di ripetute condotte illecite con elementi che indicano continuità e attualità del pericolo.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Invocato per dichiarare l'irrevocabilità di alcune sentenze di merito; la Corte utilizza la dichiarazione di irrevocabilità per ritenere utilizzabili quegli accertamenti processuali ai fini della valutazione della pericolosità.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di traffico di stupefacenti, considerata reato lucrogenetico. La conferma di responsabilità per questo reato contribuisce alla qualificazione della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiama la rilevanza, ai fini del procedimento, di recidive e di accertamenti penali pregressi; nella sentenza è richiamato per collegare l'accertamento di responsabilità per reati lucrogenetici alla sussistenza della pericolosità qualificata.

  • art. 26, comma 2 d.lgs. 159/2011

    Previsione della presunzione relativa in materia patrimoniale per la prevenzione: la Corte sottolinea l'onere di allegazione del terzo interessato per dimostrare l'origine lecita dei beni.

  • art. 200 cod. pen.; art. 2 cod. pen. (richiami giurisprudenziali)

    Richiamate nella discussione sulle finalità e natura delle misure patrimoniali e sulla compatibilità costituzionale dell'uso di presunzioni, confermando la possibilità di presumere origine illecita in presenza di sproporzione e di onere di allegazione a carico del terzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sui provvedimenti conseguenti all'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma per la cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione è limitato a vizi di diritto; non è luogo per rinnovare la valutazione di merito della motivazione se non in casi estremi di totale mancanza di motivazione o di motivazione meramente apparente.
  • Gli accertamenti penali irrevocabili o dichiarati irrevocabili possono essere utilizzati dal giudice di prevenzione per fondare la valutazione della pericolosità, anche se in altri profili processuali vi siano state assoluzioni parziali.
  • La qualificazione della pericolosità (qualificata o generica) può fondarsi su fattori plurimi e sulla continuità delle condotte nel tempo; la separazione cronologica dei singoli episodi non esclude, di per sé, la valutazione di continuità del rischio.
  • In materia di misure patrimoniali preventive, la presunzione di sproporzione tra patrimonio e redditi legittimi opera come presunzione relativa: il terzo interessato deve fornire allegazioni e prove verificabili (documenti, dati contabili, chiarimenti temporali) atte a dimostrare l'origine lecita dei beni.
  • L'acquisto di beni tramite finanziamento bancario, l'intestazione a terzi (anche conviventi) o l'investimento in azienda costituita anteriormente all'epoca di manifestazione della pericolosità non esonerano automaticamente dall'indagine sulla possibile contaminazione di risorse illecite; va valutata la coerenza temporale e l'effettiva capacità reddituale del nucleo familiare.
  • Le critiche sulla motivazione che si limitano a proporre una diversa lettura degli stessi fatti sono inammissibili in Cassazione quando il giudice di merito ha dato una motivazione estesa e coerente; per essere recepibili devono configurare una violazione di legge o mancanza assoluta di motivazione.

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