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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 4 del 16/01/2026

Provvedimento del 16 gennaio 2026

Garante Privacy4

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un liceo di Como ha pubblicato sul sito istituzionale, in area pubblica, gli esiti delle prove intermedie e finali degli esami di Stato e il diario dei colloqui orali con i nominativi degli alunni. La pubblicazione, non prevista dalla disciplina di settore per l’area pubblica del sito, ha determinato una diffusione illecita di dati personali in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e dell’assenza di base giuridica. L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito.

Liceo Classico e Scientifico Alessandro Volta di Como: pubblicazione illecita sul sito istituzionale di esiti ed elenchi relativi agli esami di Stato

Liceo Classico e Scientifico Alessandro Volta di Como: pubblicazione illecita di esiti ed elenchi relativi agli esami di Stato

Il provvedimento riguarda un istituto scolastico pubblico che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in area accessibile a tutti, atti e informazioni relativi agli esami di Stato. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo e di autonomi accertamenti dell’Ufficio.

Origine del procedimento e fatti contestati

Una studentessa ha segnalato la pubblicazione sul sito web del liceo degli esiti delle prove intermedie di tutte le classi e degli esiti finali per le commissioni che avevano già concluso gli esami. Dalle verifiche dell’Autorità è emerso inoltre che risultava pubblicato anche il diario dei colloqui orali, con la data prevista per il colloquio e i nominativi degli alunni divisi per classe.

Istruttoria e difese del titolare

A seguito della richiesta di informazioni, il dirigente scolastico ha riferito che la pubblicazione non era stata voluta e che si era verificata per un fraintendimento operativo tra dirigenza, collaboratrice vicaria e assistente amministrativa. L’istituto ha dichiarato di avere rimosso immediatamente i contenuti dall’area pubblica del sito una volta appresa la contestazione. Ha inoltre rappresentato che il personale era stato formato e che era stata richiesta al DPO una specifica formazione su pubblicità legale, albo online e amministrazione trasparente.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato i principi generali del GDPR, in particolare:

  • art. 5, par. 1, lett. a), sul principio di liceità, correttezza e trasparenza;
  • art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, sulla liceità del trattamento per soggetti pubblici;
  • art. 2-ter del Codice privacy, che richiede una base giuridica in norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale e consente diffusione e comunicazione solo nei casi previsti.

È stata inoltre richiamata la disciplina di settore sugli esami di Stato, secondo cui i punteggi e gli esiti devono essere pubblicati all’albo dell’istituto sede della commissione e, per alcuni profili, nell’area documentale riservata del registro elettronico, non nel sito pubblico dell’istituto.

Valutazioni del Garante

L’Autorità ha chiarito che il titolare del trattamento è l’istituto nel suo complesso, non il singolo dipendente o collaboratore che abbia materialmente posto in essere l’operazione. Ha quindi escluso che l’errore materiale potesse escludere la responsabilità del titolare.

Nel merito, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione degli esiti delle prove intermedie, degli esiti finali e del diario dei colloqui orali sul sito istituzionale abbia integrato una diffusione illecita di dati personali, in assenza di idonea base normativa. Le informazioni pubblicate riguardavano dati comuni, come nome, cognome ed esito, senza coinvolgere dati particolari ex art. 9 o dati relativi a reati ex art. 10 GDPR.

Esito del procedimento e sanzione

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ritenuto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, GDPR. Ai fini della quantificazione ha considerato:

  • la natura, gravità e durata della violazione;
  • il carattere di errore materiale;
  • l’assenza di categorie particolari di dati;
  • la rimozione tempestiva dei contenuti;
  • l’assenza di precedenti;
  • la cooperazione del titolare;
  • le ridotte dimensioni e limitate risorse dell’istituto.

La sanzione è stata determinata in 2.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione del provvedimento nel registro interno dell’Autorità.

Termini e rimedi

L’istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, deve versare l’importo entro trenta giorni dalla notifica. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo di una studentessa, che segnalava la pubblicazione sul sito del liceo degli esiti delle prove intermedie e finali di tutte le classi e, a seguito di accertamenti d’ufficio, anche del diario dei colloqui orali con data del colloquio e nominativi degli alunni divisi per classe.

Difese dell’istituto

L’istituto ha sostenuto che la pubblicazione era avvenuta per errore materiale e in modo involontario, a causa di un fraintendimento nelle indicazioni date dal dirigente e dai presidenti di commissione all’assistente amministrativa. Ha inoltre riferito di avere rimosso subito i dati dall’area pubblica e di aver avviato ulteriore formazione del personale.

Valutazione giuridica del Garante

Il Garante ha ricordato che, per i soggetti pubblici, il trattamento è lecito solo se fondato su una norma di legge, regolamento o atto amministrativo generale, ai sensi degli artt. 6 GDPR e 2-ter Codice privacy. La diffusione e comunicazione di dati personali è ammessa solo nei casi previsti dalla normativa. Nel caso esaminato, la pubblicazione sul sito istituzionale non era conforme alla disciplina sugli esami di Stato, che prevede l’affissione all’albo dell’istituto e, per alcuni atti, la sola area riservata del registro elettronico.

Violazioni accertate

È stata confermata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice. Il trattamento è stato qualificato come diffusione illecita di dati personali di natura comune, senza coinvolgimento di categorie particolari o dati relativi a reati.

Sanzione e misure accessorie

Considerata l’unicità della condotta, la gravità media, l’errore materiale, la rimozione dei dati, l’assenza di precedenti e la cooperazione dell’istituto, il Garante ha determinato la sanzione in 2.000 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionediritti dell'interessatosanzioni gdprrapporti con la scuolamisure di sicurezza

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