Risoluzione n. 85 del 14/10/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6855" per compensare con modello F24 il credito d’imposta previsto per esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator per la digitalizzazione del settore. Richiama le regole di utilizzo telematico tramite Entratel/Fisconline e le modalità di compilazione dell’F24, inclusa l’indicazione dell’anno di sostenimento della spesa.
Istituzione del codice tributo 6855 per il tax credit digitalizzazione turismo
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta sulla digitalizzazione del settore turismo
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto agli operatori del comparto turistico per sostenere la digitalizzazione del settore. Il documento individua il codice tributo da utilizzare e richiama le condizioni operative già previste dalla normativa di riferimento.
Ambito normativo e misura agevolativa
Il credito d’imposta è previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. La misura è destinata a:
- esercizi ricettivi;
- agenzie di viaggi;
- tour operator.
La finalità dichiarata è quella di sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore.
Disposizioni attuative e modalità di utilizzo
Le disposizioni applicative sono state adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In particolare, l’articolo 5, comma 6, del decreto 12 febbraio 2015 stabilisce che il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- deve essere fruito presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle entrate;
- se utilizzato con modalità diverse, comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
Lo stesso comma prevede inoltre che:
- l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- in caso di superamento dell’importo concesso, l’operazione di versamento è scartata.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 ottobre 2015 ha definito le modalità e i termini di fruizione della misura agevolativa.
Codice tributo istituito
Per consentire la compensazione tramite F24, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:
- 6855 – “Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014”.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6855 va indicato:
- nella sezione Erario;
- in corrispondenza degli importi nella colonna importi a credito compensati.
Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il medesimo codice va esposto:
- nella colonna importi a debito versati.
Indicazione dell’anno di riferimento
Il campo anno di riferimento deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA.
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