Cassazione Civile, Ordinanza n. 02319/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti, parametrati ai contributi a percentuale sul reddito di impresa, per il periodo gennaio 2010-dicembre 2014, oltre alle relative sanzioni. Il destinatario dell'avviso, già socio d'opera in una snc e poi divenuto socio unico e amministratore di una srl artigiana, aveva mantenuto l'iscrizione alla gestione artigiani e aveva anche attivato l'iscrizione alla gestione separata per l'attività di amministratore. In giudizio sosteneva, in sintesi, che la sua attività fosse solo gestoria-amministrativa e non tale da giustificare l'assoggettamento alla contribuzione artigiani/commercianti sul reddito d'impresa della società, e contestava inoltre la qualificazione della fattispecie come evasione contributiva e l'applicazione delle sanzioni. Con quattro motivi di ricorso per cassazione deduceva: violazione dell'art. 1, comma 208, L. 662/1996; violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione dell'art. 3-bis D.L. 384/1992 conv. in L. 438/1992 e erronea interpretazione del reddito di impresa; violazione dell'art. 116, comma 7, lett. a) e b), L. 388/2000, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che non fosse stata adeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico di evasione e la prova dell'intento di non versare i contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito, e infondato nella parte relativa al preteso divieto di doppia iscrizione, osservando che nel caso non era in discussione la mera iscrizione contemporanea a due gestioni, bensì l'accertamento concreto della partecipazione personale, abituale e prevalente all'attività aziendale, con conseguente assoggettamento al reddito di impresa della srl. Ha respinto il secondo motivo perché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva accertato il fatto controverso sulla base delle allegazioni concordi e degli elementi emersi in causa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, centrata sull'effettivo svolgimento di attività lavorativa all'interno della società diversa dalle sole funzioni gestorie. Ha ritenuto parimenti non fondato il quarto motivo: la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi sull'evasione contributiva, rilevando l'omessa dichiarazione dei redditi imponibili ai fini contributivi e la mancata prova, da parte dell'interessato, dell'assenza dell'intento di sottrarli all'imposizione. Non è stata disposta condanna alle spese per mancanza di attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 208, L. 662/1996
richiamato per escludere che la censura potesse risolversi in una mera rivalutazione del merito e per confermare l'accertamento della partecipazione lavorativa del socio ai fini dell'assoggettamento contributivo.
art. 2697 c.c.
non è stata applicata in modo errato dalla Corte di merito, che non ha invertito l'onere della prova ma ha valutato il fatto controverso sulla base delle allegazioni e degli elementi di causa.
art. 3-bis D.L. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992
invocato dal ricorrente sulla nozione di reddito di impresa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi sull'effettiva attività lavorativa svolta nella società.
art. 116, comma 7, lett. a) e b), L. 388/2000
richiamato in relazione al regime sanzionatorio per evasione contributiva; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come mancata dichiarazione di redditi imponibili ai fini contributivi.
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione probatoria, ma il motivo è stato respinto perché mirava in sostanza a sovvertire un accertamento di merito.
art. 2, comma 26, L. 335/1995
richiamato nel quadro della giurisprudenza sulla doppia iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti/artigiani.
art. 1, comma 203, L. 662/1996
base normativa della gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, richiamata per affermare che la doppia iscrizione è possibile se vi sia partecipazione personale abituale e prevalente all'attività aziendale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di iscrizione alla gestione previdenziale artigiani/commercianti del socio-amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione alla gestione separata e a quella artigiani/commercianti è ammissibile, ma richiede l'accertamento in concreto della partecipazione personale all'attività aziendale in modo abituale e prevalente.
- La partecipazione richiesta ai fini contributivi non coincide con la sola attività manuale: può consistere anche in attività organizzative e direttive di natura intellettuale, quando si traduca in un apporto personale diretto e rilevante al ciclo produttivo dell'impresa.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile o infondata se il giudice di merito non ha ripartito erroneamente l'onere della prova, ma ha invece accertato il fatto controverso sulla base delle risultanze processuali.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, specie quando la sentenza impugnata si fondi su un accertamento fattuale specifico e autosufficiente.
- In materia di sanzioni per evasione contributiva, l'intenzione specifica di non versare i contributi può desumersi dalla mancata dichiarazione dei redditi imponibili ai fini contributivi, salvo prova contraria della buona fede o dell'assenza dell'intento evasivo da parte dell'obbligato.
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