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Sentenza

Sentenza n. 1936/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto interessi moratori, somme accessorie, risarcimento e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, divenuta definitiva, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo era stata condannata al pagamento di interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 231/2002, di somme per documentazione notarile, del risarcimento previsto dall’art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo e delle spese dei procedimenti monitorio e di opposizione. L’amministrazione non aveva provveduto spontaneamente al pagamento. La ricorrente ha documentato sia il passaggio in giudicato del titolo sia l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di dare integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’A.S.P. di Trapani, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte interessata. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 1.901,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non adempie a un titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, tempo per tempo vigenti

    Costituisce il parametro per la determinazione degli interessi moratori riconosciuti dal titolo civile azionato in ottemperanza.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002

    euro 1.160,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 comma 2 d. lgs. 231/2002

    Fondava la voce risarcitoria già riconosciuta dalla sentenza civile e da eseguire integralmente.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all’incarico, richiamando in particolare gli artt. 55, 56 e 71.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, previa notificazione del titolo ove richiesta.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo, senza modificarne o rideterminarne il contenuto sostanziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta, anche appartenente a un’amministrazione diversa da quella inadempiente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento giudiziale.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né precluso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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