Sentenza del 25/05/2016 n. 3332 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Cartella di pagamento -- Avviso di ricevimento e relata di notifica - Prova della notifica - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta illegittima per difetto di prova. L’avviso di ricevimento, considerato isolatamente, non è sufficiente, così come le relate non accompagnate dalle cartelle non hanno autonomo valore dimostrativo rispetto al credito tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’insufficienza della documentazione prodotta per provare sia la regolare notificazione della cartella sia la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario. Il mero avviso di ricevimento non dimostra, da solo, quale atto sia stato notificato; inoltre, le relate di notifica prive delle relative cartelle non provano né il contenuto dell’atto né l’esistenza e la spettanza del credito tributario.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari e sulla cartella di pagamento
La regolare notificazione deve essere dimostrata mediante documentazione idonea a collegare la prova della consegna allo specifico atto notificato e al suo contenuto.
Cassazione n. 169298/2012
Il principio richiamato conferma che il solo avviso di ricevimento o la sola relata, se non accompagnati dall’atto notificato o da elementi equivalenti, non dimostrano adeguatamente la validità della notifica e la debenza del credito.
Massime di principio
- Chi sostiene di aver notificato una cartella deve provare non solo la consegna della corrispondenza, ma anche che la consegna riguardasse proprio quella cartella e che il relativo contenuto fosse identificabile.
- Un avviso di ricevimento privo della cartella o di riferimenti univoci all’atto notificato può non essere sufficiente a dimostrare la notifica.
- La relata di notifica prova le modalità dell’operazione, ma non dimostra da sola né il contenuto dell’atto né l’esistenza del credito tributario.
- In caso di contestazione, l’ente deve produrre la cartella notificata e la documentazione completa della notificazione; in mancanza, la pretesa può essere dichiarata non provata o la notifica illegittima.
- La decisione riguarda la prova della notifica e non implica automaticamente l’inesistenza sostanziale del tributo: l’effetto concreto dipende dagli atti impugnati e dagli eventuali termini di decadenza o prescrizione.
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