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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la pronuncia di assoluzione per difetto di dolo nei confronti di Antonio e Cesare Muto per i capi 39 bis), 39 ter), 39 quater) e 39 quinquies) (rubricati ai sensi dell'art. 512-bis c.p.), deducendo violazione dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione. Altri ricorsi (proposti dagli imputati) censuravano, tra l'altro: errata rideterminazione della pena in sede di rinvio, applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) per i capi 12-14, violazione del divieto di reformatio in peius e correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.), omissioni sulla confisca (art. 627 c.p.p. comma 3), qualificazione di più condotte come unico reato o, al contrario, come reati autonomi con conseguente aumento ex art. 81 c.p., e questioni procedurali relative all'ammissibilità di motivi nuovi.

La decisione

La Corte di legittimità ha disposto: - in relazione al ricorso del Procuratore Generale: annullamento con rinvio, limitatamente ai reati indicati nei capi 39 bis), 39 ter), 39 quater) e 39 quinquies) nei confronti di Antonio Muto e Cesare Muto, per cui torna un nuovo giudizio su tali posizioni (la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura sul punto e che il dispositivo di annullamento con rinvio prevale sulla motivazione viziata); - per Salvatore Grande Aracri: il ricorso è in parte fondato. È stata accolta la censura relativa alla errata determinazione aritmetica della pena in sede di rinvio (va eliminato un aumento di 6 mesi di continuazione relativo al capo 17, con conseguente rideterminazione della pena finale in anni 14, mesi 4 e giorni 20); altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili; - per Antonio Muto (ricorso proprio): fondato il motivo relativo alla illegittima correzione peggiorativa dell'errore aritmetico della pena in sede di rinvio; la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio residuo e la pena va rideterminata in anni 2 mesi 10 di reclusione; - per Cesare Muto: il ricorso è rigettato nella sua globalità: la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ha colmato le lacune motivazionali e ha confermato responsabilità e aggravante (agevolazione mafiosa) nei termini indicati dalla motivazione; - per Devid Sassi: i motivi proposti sono stati ritenuti inammissibili o infondati; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della continuazione e la dosimetria operata dal giudice del rinvio; - per Domenico Spagnolo: il motivo è inammissibile; la Corte del rinvio ha adeguatamente colmato le lacune motivazionali e confermato la riqualificazione in concorso esterno in associazione mafiosa e la pena applicata. Complessivamente la Suprema Corte ha in vario modo accolto il ricorso del Procuratore Generale ed ha parzialmente accolto i ricorsi di alcuni imputati (soprattutto sui profili di calcolo della pena), mentre ha rigettato o dichiarato inammissibili altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma che punisce le fittizie intestazioni societarie; centrale nei capi 39 bis-quinquies e nei capi 7,10,12-14; la Corte valuta l'elemento soggettivo (dolo elusivo) e la possibile integrazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa in relazione a tali intestazioni

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definizione dell'associazione mafiosa; richiamata per valutare contiguità e capacità di ricaduta delle condotte economiche sull'organizzazione

  • art. 416-bis, comma 4 e 6 cod. pen.

    Richiamate nella disamina delle aggravanti collegate all'associazione mafiosa (esclusionee/o esclusioni valutate in determinati profili)

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante della agevolazione mafiosa (di natura soggettiva, richiede dolo intenzionale): la Corte richiede elementi concreti che dimostrino la consapevolezza dell'imputato nel favorire il sodalizio

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Regole sulle impugnazioni e la devoluzione al giudice del rinvio; richiamata dal Procuratore Generale e valutata dalla Corte in ordine alla correttezza del rimando e alla necessità che la Corte di appello si conformi al dictum della Cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione, violazione di legge e errori di diritto; usato nei vari motivi proposti dalle parti

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ad annullamento senza rinvio (trasmissione degli atti) e a conseguenze processuali per singoli capi di imputazione

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Correzione di errori materiali: la Corte ha ricordato che la correzione non può tradursi in una modifica peggiorativa della pena (divieto di reformatio in peius)

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione tra reati e il calcolo degli aumenti di pena: determinante per stabilire se passaggi successivi di quote costituiscano reati distinti e se sia legittimo applicare aumento per continuazione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Divieto di doppia punizione per medesimo fatto (ne bis in idem): richiamato nel contesto della valorizzazione di condotte di favoreggiamento non punite ai fini della determinazione della pena

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al calcolo degli aumenti e alla correttezza della motivazione sulla qualificazione temporale e numerica delle condotte ai fini del cumulo/continuazione

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in merito all'obbligo di motivazione sulla confisca in sede di appello e al dovere del giudice di rinvio di esaminare la questione se deferita dalla Corte di cassazione

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: applicato per valutare responsabilità e contributo materiali degli imputati nei reati economici contestati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in uno dei motivi collegati all'interpretazione delle norme processuali nell'ambito del giudizio di rinvio (valutazione formale e sostanziale dei poteri del giudice del rinvio)

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio una pronuncia di merito il giudice del rinvio è vincolato al dictum (dispositivo) della Cassazione e deve riesaminare i profili indicati, non potendo considerare irrevocabili pronunce di assoluzione oggetto di annullamento con rinvio
  • Il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve in norma generale a favore del dispositivo, salvo che la motivazione contenga elementi tali da dimostrare un evidente errore materiale nel dispositivo stesso
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è di natura soggettiva: richiede dolo intenzionale e elementi concreti che dimostrino la consapevolezza dell'agente che la sua condotta apporti vantaggi all'associazione mafiosa; mere contiguità o utilità personale non sono sufficienti senza indizi concreti
  • La correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) non può essere usata per aumentare la pena del reo (divieto di reformatio in peius); un aumento peggiorativo richiede impugnazione della pubblica accusa o altra procedura processuale legittimante
  • Nelle fattispecie di trasferimenti fittizi di quote successive, ciascun nuovo trasferimento può integrare un fatto autonomo e dunque giustificare il cumulo/continuazione (art. 81 c.p.), purché siano distinte le condotte nel tempo e nei beneficiari
  • Il giudice del rinvio deve rispettare i limiti dell'annullamento (ciò che è annullato va riesaminato; il resto può essere confermato), e procedere ad espungere dagli aumenti di pena gli effetti delle condanne annullate senza rinvio
  • I motivi nuovi in appello hanno limiti di ammissibilità: possono essere ammessi solo se sono un sviluppo o meglio espongono questioni già dedotte nell'atto di appello, senza ampliare il petitum
  • In caso di censure su misure patrimoniali (es. confisca) il giudice deve pronunciarsi sull'ammissibilità delle doglianze e, se la Cassazione ha valutato il motivo nel merito, il giudice del rinvio non può sindacarne nuovamente l'ammissibilità in modo arbitrario

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