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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1244

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1244 della Commissione, del 4 settembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bleu des Causses» (DOP)]

Normativa europea32018R1244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu des Causses», a seguito dell’istruttoria svolta dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore, la proposta era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e non sono state presentate opposizioni nei termini. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP «Bleu des Causses».

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta «Bleu des Causses», registrata nel quadro del regime UE sulle DOP e IGP. Riguarda l’approvazione, a livello dell’Unione, della modifica del relativo disciplinare proposta dalla Francia; produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non disciplina altre denominazioni né altri prodotti, e non introduce un regime generale di modifica dei disciplinari, ma si limita al singolo caso esaminato dalla Commissione.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Bleu des Causses" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1244 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Bleu des Causses". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Francia.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’intervento. Dai considerando emerge che la domanda di modifica del disciplinare è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, in relazione a una DOP già registrata in precedenza nel quadro della disciplina europea sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Natura della modifica e pubblicazione della domanda

Poiché la modifica non è qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La pubblicazione ha aperto la fase per eventuali opposizioni da parte di soggetti interessati.

Assenza di opposizioni e approvazione finale

La Commissione constata che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di tale esito procedurale, la modifica del disciplinare deve essere approvata e l’articolo 1 del regolamento ne dispone espressamente l’approvazione.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere vincolante dell’atto: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione «Bleu des Causses» (DOP).

Base giuridica e procedura di esame

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Dai considerando risulta che la domanda della Francia è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica non era minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione; per tale motivo la modifica del disciplinare deve essere approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti agroalimentari di qualitàdenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protette

Testo integrale

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