Regolamento (UE) 2018/1224
Regolamento (UE) 2018/1224 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca dello scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato all'Irlanda per lo stock di scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7. Per effetto di tale esaurimento, vieta alle navi irlandesi interessate di continuare a pescare, conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock dalla data indicata in allegato. Si tratta di un atto di chiusura immediata, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda che effettuano attività di pesca dello stock di scampo identificato come NEP/*07U16 nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7. L'effetto decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 25 luglio 2018. Il regolamento opera nel quadro delle possibilità di pesca fissate per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ed è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca.
Divieto di pesca dello scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese
Il regolamento interviene nell'ambito del sistema unionale di gestione dei contingenti ittici per il 2018 e dà attuazione al meccanismo di chiusura quando il contingente di uno stock risulta esaurito. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, constata che il contingente assegnato all'Irlanda per lo stock di scampo interessato è stato consumato e rende quindi necessario vietare ulteriori catture.
Base giuridica e contesto
L'atto è adottato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime di controllo della politica comune della pesca. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che ha fissato per il 2018 le possibilità di pesca e i relativi contingenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il divieto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda. L'oggetto materiale è lo stock identificato nell'allegato come NEP/*07U16, corrispondente allo scampo (Nephrops norvegicus) nella unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente 2018 assegnato all'Irlanda per tale stock si considera esaurito dalla data indicata nell'allegato. L'allegato fissa la data di chiusura al 25 luglio 2018.
Divieti operativi
Dal 25 luglio 2018 è vietato alle navi interessate:
- effettuare attività di pesca dello stock;
- conservare a bordo le catture;
- trasferire le catture;
- trasbordare le catture;
- sbarcare le catture.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 all'Irlanda per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. La chiusura è quindi collegata alla data di esaurimento specificamente riportata, non a una data generale del regolamento.
Divieto di pesca e di operazioni successive
L'articolo 2 vieta, dalla data indicata nell'allegato, le attività di pesca dello stock di scampo da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda. È inoltre espressamente vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Dati dell'allegato: stock, zona e data di chiusura
L'allegato identifica il divieto per la posizione n. 13/TQ120: Stato membro Irlanda, stock NEP/*07U16, specie scampo (Nephrops norvegicus), zona unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7, con data di chiusura fissata al 25.7.2018.
Come è indicizzato
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