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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1218

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1218 della Commissione, del 6 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32018R1218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina le restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. A seguito di una decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 agosto 2018, la Commissione dispone la cancellazione di una voce dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. La misura produce effetti immediati secondo la disciplina generale sull’entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione.

Modifica dell’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo all’Iraq.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea e incide sulle misure restrittive economiche e finanziarie connesse all’Iraq previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In particolare riguarda l’allegato III, cioè l’elenco degli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. La modifica consiste nella soppressione di una specifica voce dell’elenco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle misure restrittive relative all’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1218 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. La finalità dell’atto è limitata e puntuale: adeguare l’elenco soggettivo contenuto nell’allegato III alle determinazioni assunte in sede ONU.

Contesto normativo e presupposto della modifica

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno nei confronti dei quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. La Commissione richiama la decisione del 28 agosto 2018 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato una voce dall’elenco sanzionatorio; da ciò deriva la necessità di un aggiornamento corrispondente a livello unionale.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sopprime espressamente la voce n. 201, riferita a "TAJI INDUSTRIAL COMPLEX", con indirizzo P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Iraq. Ne consegue la rimozione di tale soggetto dall’elenco dei destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regime sanzionatorio.

Ambito soggettivo e territoriale

L’atto incide esclusivamente sul perimetro soggettivo delle misure restrittive già vigenti in relazione all’Iraq. Non introduce nuove categorie di soggetti o nuove misure, ma aggiorna l’elenco esistente per adeguarlo alla decisione del comitato sanzioni ONU. L’effetto è rilevante per gli operatori che applicano le misure di congelamento nell’Unione europea, in quanto la diretta applicabilità del regolamento impone l’adeguamento immediato delle verifiche e degli screening sanzionatori.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa la voce n. 201 relativa a "TAJI INDUSTRIAL COMPLEX", con indirizzo P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Iraq.

Base fattuale della modifica

La Commissione richiama la decisione del 28 agosto 2018 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato una voce dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica dell’allegato UE è quindi un adeguamento all’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio ONU.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionirelazioni economiche e finanziarie internazionalipolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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