Regolamento (UE) 2018/1226
Regolamento (UE) 2018/1226 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2018 assegnato al Portogallo per la musdea bianca e dispone il conseguente divieto di pesca dello stock interessato. Il divieto si estende anche alla detenzione a bordo, al trasferimento, al trasbordo e allo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. Il provvedimento è adottato in base al regime unionale di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca della musdea bianca da parte di navi battenti bandiera portoghese nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX, per esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Portogallo o ivi immatricolate che pescano lo stock indicato in allegato (musdea bianca, Phycis blennoides, stock GFB/89- inclusa la condizione speciale GFB/*567-) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX. L’effetto è legato all’esaurimento del contingente di pesca assegnato per il 2018 al Portogallo e opera dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia il 28.7.2018. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese
Il regolamento interviene in chiusura della campagna di pesca 2018 per uno stock di acque profonde, constatando l’esaurimento del contingente assegnato al Portogallo per la musdea bianca. La misura si inserisce nel quadro del sistema unionale di controllo della pesca e mira a evitare catture ulteriori una volta raggiunto il limite autorizzato.
Base giuridica e contesto
La Commissione fonda l’atto sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, relativo alle misure conseguenti all’esaurimento dei contingenti. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissava le possibilità di pesca per il 2018, e si afferma che le informazioni disponibili alla Commissione dimostrano l’esaurimento del contingente assegnato per lo stock indicato in allegato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il divieto riguarda le navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo. L’oggetto è lo stock GFB/89- , comprensivo della condizione speciale GFB/*567-, relativo alla musdea bianca (Phycis blennoides). L’ambito geografico comprende le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone VIII e IX.
Esaurimento del contingente e chiusura della pesca
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca per il 2018 assegnato al Portogallo per lo stock interessato deve considerarsi esaurito dalla data fissata nell’allegato. Tale data è il 28.7.2018, che assume quindi rilievo come data di chiusura della pesca per lo stock in questione.
Divieti operativi
A decorrere dalla data di chiusura, l’articolo 2 vieta:
- le attività di pesca dello stock da parte delle navi interessate;
- la conservazione a bordo delle catture;
- il trasferimento delle catture;
- il trasbordo delle catture;
- lo sbarco delle catture effettuate dopo la data indicata.
Il divieto copre quindi non solo l’atto di pesca, ma anche tutte le principali operazioni successive sulle catture realizzate dopo l’esaurimento del contingente.
Allegato tecnico
L’allegato identifica il caso con il numero 14/TQ2285 e specifica:
- Stato membro: Portogallo;
- stock: GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-);
- specie: musdea bianca (Phycis blennoides);
- zona: acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX;
- data di chiusura: 28.7.2018.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposti
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2018, e attestano che le informazioni ricevute dalla Commissione mostrano l’esaurimento del contingente assegnato al Portogallo per lo stock interessato.
Esaurimento del contingente 2018
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Portogallo per lo stock indicato in allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata in allegato, le attività di pesca dello stock da parte delle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Dati dell’allegato e data di chiusura
L’allegato identifica il caso come n. 14/TQ2285, Stato membro Portogallo, stock GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-), specie musdea bianca (Phycis blennoides), zona acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX. La data di chiusura è fissata al 28.7.2018.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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