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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05019/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Volpe per mancato pagamento, entro il termine previsto, della provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 7.500,00 e delle spese di costituzione/assistenza della parte civile. Il ricorrente ha dedotto che il pagamento era reso effettivamente impossibile o gravemente difficoltoso per cause non a lui imputabili, essendo pendente (e instaurato anteriormente al termine per l'adempimento) un pignoramento presso terzi sul quinto dello stipendio con trattenute mensili di Euro 440,00, e che la Corte d'appello non ha valutato né i documenti prodotti né la domanda di rateazione e la conseguente esecutività forzata promossa dalla parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di verificare se l'adempimento integrale fosse stato assolutamente impossibile per cause non imputabili al condannato (in particolare se il pignoramento del quinto, instaurato anteriormente al termine per l'adempimento, avesse reso impossibile il pagamento nei termini). Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame, con l'indicazione di valutare tutte le deduzioni e le prove documentali offerte dal ricorrente alla luce dei principi di diritto esposti.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi risarcitori; il giudice dell'esecuzione deve verificare l'eventuale impossibilità assoluta dell'adempimento non dipendente da fatto volontario del condannato

  • art. 163 cod. pen.

    Norma generale sulla sospensione dell'esecuzione della pena; nel contesto è richiamata per distinguere il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio dal termine della sospensione dell'esecuzione

  • art. 168 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla revoca o decadenza dal beneficio (come rimessa all'attenzione del giudice), interpretata nel testo in termini di disciplina della revoca della sospensione se l'obbligo condizionante non è adempiuto

  • art. 540 cod. proc. pen.

    Prevede la conversione in provvisoria esecutività della condanna al risarcimento e la possibilità di una provvisionale immediatamente esecutiva: consente alla parte civile di esperire azioni esecutive anche quando la sospensione condizionale è subordinata all'adempimento

  • art. 320 cod. proc. pen.

    Regola il pignoramento ex sequestro conservativo che, con sentenza di condanna irrevocabile, si converte in pignoramento: chiarisce il nesso tra misure conservative penali e tutela esecutiva della parte civile

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di esaminare le prospettazioni difensive relative all'impossibilità di adempiere e di compiere gli accertamenti opportuni sulle prove documentali prodotte

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio opera di regola automaticamente se l'obbligo non è soddisfatto entro il termine fissato; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve verificare se sussista una impossibilità assoluta e non imputabile al condannato.
  • Se il mancato pagamento è dovuto a cause non imputabili al condannato (es. pignoramento avente data anteriore al termine per l'adempimento che rende effettivamente impossibile pagare l'intero importo nei termini), il giudice dell'esecuzione deve valutare la documentazione e gli accertamenti ai sensi dell'art. 666 c.p.p. prima di disporre la revoca.
  • Le vicende dell'obbligazione civile (esecuzioni forzate, pignoramenti) non sospendono automaticamente l'efficacia del termine penale: pagamenti effettuati dopo il decorso del termine non impediscono generalmente la revoca, salvo dimostrazione di impossibilità antecedente o concomitante non imputabile al debitore.
  • La parte che intende opporsi alla revoca deve documentare tempestivamente l'impossibilità incolpevole (ad es. atti esecutivi, date di iscrizione a ruolo, provvedimenti di assegnazione) e sollecitare che il giudice dell'esecuzione compia i necessari accertamenti probatori.
  • Al giudice dell'esecuzione non è concessa ampia discrezionalità: il suo onere è verificare l'effettiva esistenza di cause non imputabili al condannato che rendano impossibile l'adempimento; in assenza di tale verifica la decisione di revoca è annullabile in cassazione.

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