Sentenza del 08/04/2016 n. 2027 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Avviso di liquidazione - Conferimenti d'azienda e cessione di quote - Riqualificazione in cessione d'azienda - Legittimità - Tardività della notifica - Non sussiste - Termine di decadenza quinquennale - Dies a quo - Termine per la registrazione omessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso riqualificava, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986, una sequenza di atti — conferimenti d’azienda e successiva cessione di partecipazioni — come un’unica cessione d’azienda. Il contribuente contestava la legittimità della riqualificazione e la tardività della notifica, sostenendo che dovesse applicarsi il termine di due anni decorrente dalla registrazione dell’ultimo atto, anziché quello quinquennale.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta legittima poiché non risultavano provate ragioni economiche delle singole operazioni diverse dal risparmio d’imposta. È stata inoltre esclusa la tardività: il termine di decadenza applicabile è di cinque anni e decorre dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuata la registrazione omessa, non dalla registrazione dell’ultimo atto della sequenza. Il ricorso del contribuente è quindi risultato soccombente. Nel testo fornito non sono indicati giudice e grado, date e importi dell’avviso, né statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disposizione consente di riqualificare gli atti in base alla loro sostanza complessiva; nel caso descritto, la riqualificazione dei conferimenti e della cessione di partecipazioni in un’unica cessione d’azienda è stata ritenuta legittima in mancanza di prova di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d’imposta.
Art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per l’avviso relativo alla registrazione omessa, la decadenza è quinquennale e il termine decorre dal giorno in cui la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata; non decorre dalla registrazione dell’ultimo atto della sequenza.
Massime di principio
- Una pluralità di atti formalmente distinti può essere riqualificata ai fini dell’imposta di registro come un’unica operazione quando la sequenza rivela una sostanza economica unitaria e non sono dimostrate ragioni economiche autonome diverse dal risparmio d’imposta.
- Per determinare la decadenza relativa alla registrazione omessa, occorre individuare quando l’adempimento avrebbe dovuto essere eseguito: il termine quinquennale decorre da quel momento, non dalla registrazione di un diverso atto collegato.
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