Ordinanza ingiunzione o revoca n. 243 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il patronato I.N.P.A.S. ha consentito a un soggetto che, secondo l’istruttoria, non era più autorizzato a operare nella struttura, di trattare dati personali degli utenti, inclusi dati appartenenti a categorie particolari, nell’ambito delle attività di patronato. La condotta è stata qualificata come comunicazione di dati a terzo in assenza di idoneo presupposto di liceità, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e delle norme su basi giuridiche e categorie particolari di dati. Nonostante le difese dell’ente, il Garante ha irrogato una sanzione di 3.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
I.N.P.A.S. sanzionato per aver consentito a un ex dipendente/lavoratore non autorizzato di trattare dati degli utenti del patronato senza valido presupposto di liceità
I.N.P.A.S. - trattamenti illeciti di dati dell’utenza da parte di soggetto non autorizzato
Il provvedimento riguarda il patronato I.N.P.A.S. e trae origine da una segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro. Il Garante ha esaminato la vicenda di un lavoratore che, secondo gli accertamenti, ha continuato a operare per il patronato e a trattare dati degli utenti pur dopo la cessazione del rapporto, con accesso alle piattaforme e gestione di pratiche contenenti anche dati particolari.
Origine del procedimento e fatti accertati
L’Ispettorato del Lavoro ha segnalato che, nonostante l’invio della comunicazione Unilav di cessazione del rapporto, il soggetto ha proseguito l’attività presso il patronato, acquisendo mandati, istruendo pratiche e mantenendo rapporti con utenti ed enti erogatori. Per i profili privacy, è stato evidenziato che egli ha potuto continuare a rinnovare password e ad accedere alle piattaforme di Inps, Inail e del patronato stesso, trattando dati personali dell’utenza senza titolo.
Difese del titolare
Il patronato ha sostenuto che la comunicazione Unilav fosse frutto di un errore e che non fosse intervenuto alcun licenziamento valido, con conseguente permanenza del rapporto di lavoro. Ha inoltre affermato che il soggetto svolgesse ancora attività regolare, come provato dai fogli di presenza, e che l’autorizzazione al trattamento non fosse mai stata revocata. In audizione e nelle memorie successive, ha ribadito che si trattava di un dipendente inserito nella propria organizzazione e non di un terzo estraneo.
Inquadramento normativo
Il Garante ha richiamato i principi generali del GDPR, in particolare:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), sul trattamento lecito, corretto, trasparente e minimizzazione;
- art. 6, par. 1, lett. b), c) ed e), sulle basi giuridiche del trattamento;
- art. 9, sui dati appartenenti a categorie particolari;
- art. 29 GDPR, sul trattamento da parte di persone che agiscono sotto l’autorità del titolare;
- art. 2-ter e art. 2-sexies del Codice privacy, nel testo applicabile ratione temporis;
- art. 2-quaterdecies del Codice, in tema di autorizzazione e istruzioni.
Sono state richiamate anche le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati sui concetti di titolare e responsabile del trattamento e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-340/21, che chiarisce la nozione di terzo.
Valutazioni del Garante
L’Autorità ha ritenuto che, alla luce della cessazione del rapporto di lavoro risultante agli atti, il soggetto non potesse più essere considerato parte della struttura organizzativa del titolare né autorizzato al trattamento. Conseguentemente, la messa a disposizione dei dati degli utenti in suo favore integra una comunicazione a terzo priva di idoneo presupposto di liceità.
Il Garante ha quindi escluso che le difese del patronato fossero sufficienti a superare i rilievi contestati, osservando anche che il verbale ispettivo non era stato impugnato. Ha qualificato la condotta come trattamento illecito di dati personali, con coinvolgimento anche di dati appartenenti a categorie particolari.
Sanzione e misure accessorie
La violazione è stata considerata unica, con applicazione dell’art. 83, par. 3, GDPR. Il Garante ha valorizzato, ai fini della quantificazione:
- la durata della violazione;
- la presenza di dati particolari;
- il carattere doloso della condotta;
- la conoscenza pregressa di alcuni dati da parte del soggetto;
- la collaborazione del patronato;
- l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 3.000. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. Il provvedimento indica anche la facoltà di definizione agevolata del procedimento mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, nonché la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine della segnalazione e accertamenti ispettivi
Il procedimento origina da una segnalazione trasmessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro, relativa a verifiche svolte presso la sede di Nuoro del patronato I.N.P.A.S. In sede ispettiva è emerso che un lavoratore avrebbe continuato a operare per il patronato, dopo la comunicazione di cessazione del rapporto tramite Unilav, senza copertura previdenziale e assicurativa e senza retribuzione. Sul versante privacy, è stato segnalato che tale soggetto aveva continuato ad accedere alle piattaforme di enti erogatori e a trattare dati personali dell’utenza del patronato.
Difese del patronato
Il patronato ha contestato l’impostazione dell’Autorità, sostenendo che il soggetto non fosse un terzo, ma un dipendente ancora in forza; ha affermato che la comunicazione Unilav sarebbe dipesa da un errore e che non vi era stato un licenziamento scritto. Ha inoltre sostenuto che il lavoratore continuasse a svolgere regolarmente le mansioni, con fogli di presenza e accesso alle piattaforme, e che l’autorizzazione al trattamento non fosse mai stata revocata.
Valutazione del Garante sullo status del soggetto che ha trattato i dati
Il Garante ha richiamato gli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice, oltre alle linee guida del Comitato europeo e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo che possono trattare dati personali solo le persone autorizzate e istruite che agiscono sotto l’autorità del titolare. Poiché, secondo l’istruttoria, il rapporto di lavoro risultava cessato e il soggetto non faceva più parte della struttura organizzativa del titolare, questi non poteva essere considerato autorizzato al trattamento. La messa a disposizione dei dati in suo favore è stata quindi qualificata come comunicazione a terzo.
Violazioni accertate
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e delle norme sulle basi giuridiche e sulle categorie particolari di dati. Le violazioni contestate e confermate riguardano gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del GDPR, nonché gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy, nel testo antecedente alle modifiche del d.l. 139/2021.
Sanzione e misure accessorie
Tenuto conto della condotta unica, della durata della violazione, del coinvolgimento di dati appartenenti a categorie particolari, del carattere doloso, della collaborazione del titolare e dell’assenza di precedenti, il Garante ha quantificato la sanzione in 3.000 euro, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell’art. 83 GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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