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Legge

L.R. Toscana 24/2023

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 24/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce nella l.r. Toscana 35/2015 una nuova categoria di siti estrattivi “in esaurimento da riqualificare” e ne disciplina il recupero ambientale e la messa in sicurezza. I comuni possono autorizzare, una sola volta e per massimo sei anni, limitati interventi estrattivi funzionali al recupero, con limiti quantitativi di materiale commercializzabile. Esclusi i materiali ornamentali; nessun nuovo onere regionale.

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 35/2015 per introdurre una disciplina specifica dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare, finalizzata al recupero ambientale, alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle aree già interessate da attività estrattiva. La normativa vale solo per il territorio della Regione Toscana.

Definizione del sito estrattivo in esaurimento da riqualificare

Viene inserita una nuova definizione nel sistema delle cave regionali. È qualificato come sito estrattivo in esaurimento da riqualificare l’area interna al giacimento che:

  • sia già stata interessata da pregressa attività estrattiva;
  • presenti limitate potenzialità estrattive;
  • non sia stata oggetto di autorizzazioni rilasciate nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della nuova previsione;
  • sia destinata ad attività estrattive esclusivamente funzionali al recupero ambientale e alla messa in sicurezza.

Pianificazione comunale e individuazione delle aree

I comuni devono individuare tali aree nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Nell’individuazione devono considerare le caratteristiche morfologiche, la stabilità dell’area, il suo inserimento ambientale e paesaggistico, nonché le esigenze di messa in sicurezza.

Gli strumenti urbanistici comunali devono inoltre definire le condizioni per il corretto recupero e riqualificazione del sito.

Autorizzazione degli interventi estrattivi finalizzati al recupero

Per le aree individuate, il comune può rilasciare un’autorizzazione al recupero e alla riqualificazione ambientale con previsione di interventi estrattivi, ma solo se l’escavazione è esclusivamente strumentale al recupero ambientale e alla messa in sicurezza del sito.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata, oltre agli elaborati ordinari previsti dalla disciplina generale, da:

  • uno studio sulle condizioni naturalistiche;
  • uno studio paesaggistico coerente con il piano di indirizzo territoriale, in particolare con la valutazione paesaggistica delle attività estrattive;
  • un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione.

Limiti quantitativi al materiale commercializzabile

L’autorizzazione deve indicare la quantità massima di materiale che può essere commercializzato. Tale quantità:

  • non può superare quella strettamente necessaria a rendere economicamente fattibile l’intervento di recupero e messa in sicurezza;
  • in ogni caso, non può superare il 30% del materiale già estratto nel sito al momento della cessazione dell’attività estrattiva.

Entro questi limiti, il comune determina le quantità effettive di materiale da scavare e commercializzare in relazione alle necessità del recupero.

Durata, unicità dell’autorizzazione e convenzione

L’autorizzazione può essere rilasciata una sola volta e ha durata massima di sei anni. Il rilascio è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione.

Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza costituisce parte integrante dell’autorizzazione e può essere approvato anche per stralci relativi a singole porzioni dell’area, restando fermi i limiti quantitativi previsti.

Effetti sul perimetro del giacimento e divieto di nuova escavazione

Una volta recuperato e riqualificato, il sito non può più essere oggetto di successive autorizzazioni per attività estrattive. Deve inoltre essere escluso dal perimetro del giacimento.

La deperimetrazione effettuata dal comune negli strumenti di pianificazione territoriale non costituisce variante al PRC e deve essere comunicata tempestivamente alla Regione.

Incidenza sugli obiettivi di produzione sostenibile

Per favorire il recupero e la messa in sicurezza, i quantitativi di materiale estratto e commercializzabile in questi siti non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori previsti dalla disciplina regionale.

Esclusioni

La disciplina non si applica alle cave di materiali per usi ornamentali.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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