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Legge

L.R. Toscana 23/2023

Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della l.r. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla l.r. 1/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 23/2023Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sul personale di supporto agli organi politici della Regione Toscana: abroga la l.r. 2/2023, fa rivivere alcune disposizioni della l.r. 1/2009, disciplina per il 2022 il fondo del salario accessorio e reca norme transitorie sui contratti a tempo determinato. Dal 2023 l’emolumento sostitutivo è imputato al bilancio regionale; la legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Personale delle strutture di supporto agli organi politici e reviviscenza di disposizioni del personale regionale

Personale delle strutture di supporto agli organi politici e reviviscenza di disposizioni regionali

La legge regionale Toscana 19 maggio 2023, n. 23 interviene sulla disciplina del personale assegnato alle strutture di supporto degli organi di governo della Regione, degli organismi politici del Consiglio regionale e delle segreterie dei gruppi consiliari. Il provvedimento abroga la precedente l.r. 2/2023, ripristina varie disposizioni del testo unico sul personale e introduce una disciplina transitoria e finanziaria collegata al trattamento economico accessorio.

Abrogazione della l.r. 2/2023

La legge dispone l’abrogazione integrale della l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, che aveva riformato la materia del personale delle strutture di supporto agli organi di governo e politici regionali.

Reviviscenza di disposizioni della l.r. 1/2009

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, tornano efficaci alcune disposizioni della l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, nel testo antecedente all’entrata in vigore della l.r. 2/2023, perché da questa abrogate. In particolare rivivono:

  • il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell’art. 42;
  • il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’art. 43;
  • il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6-bis dell’art. 44;
  • l’art. 45;
  • i commi 4 e 4-ter dell’art. 49;
  • il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6-bis dell’art. 51;
  • il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell’art. 52;
  • il secondo periodo del comma 4 dell’art. 53;
  • il comma 2 dell’art. 58.

Nella stessa data tornano applicabili anche le deliberazioni già adottate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale richiamate, rispettivamente, dall’art. 42, comma 8, e dall’art. 49, comma 4, della l.r. 1/2009.

Reviviscenza di ulteriori disposizioni modificate dalla l.r. 2/2023

Sempre dalla data di entrata in vigore della legge rivivono, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla l.r. 2/2023, anche:

  • il comma 1 dell’art. 55;
  • il comma 7 dell’art. 56;
  • il comma 3 dell’art. 58.

Fondo salario accessorio per il 2022

Per l’anno 2022 il fondo del salario accessorio del personale del comparto è incrementato di un importo corrispondente alla spesa sostenuta nel 2016 per l’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari. L’incremento deve comunque rispettare il limite dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 ed è finalizzato a garantire l’invarianza della spesa.

Disposizioni transitorie sui contratti e sugli emolumenti

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere adeguati alle nuove disposizioni i contratti individuali di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di supporto e alle segreterie dei gruppi consiliari, se sottoscritti dopo l’entrata in vigore della l.r. 2/2023.

Sono inoltre fatti salvi gli emolumenti già corrisposti al personale assegnato, alla data di entrata in vigore della l.r. 2/2023, alle medesime strutture, per il periodo di vigenza della legge poi abrogata.

Assegnazione temporanea di personale: modifiche alla l.r. 1/2009

La legge modifica l’art. 29 della l.r. 1/2009 in materia di assegnazione temporanea di personale. Nei protocolli relativi all’assegnazione temporanea devono essere definite anche le modalità di ripartizione degli oneri finanziari connessi, sostituendo le precedenti regole che attribuivano tali oneri in via rigida all’ente/impresa destinatario o al bilancio regionale.

Regime finanziario

A decorrere dall’anno 2023, l’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari è imputato al bilancio regionale.

La legge dichiara inoltre che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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