L.R. Toscana 20/2023
Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana l’agricoltura sociale: definisce attività e soggetti legittimati, istituisce l’elenco regionale e la SCIA, regola strutture, somministrazione, controlli e sanzioni, e modifica la l.r. 30/2003. Le norme operative si applicano solo dall’entrata in vigore del regolamento attuativo; per gli operatori già attivi è previsto un adeguamento entro 18 mesi da tale regolamento.
Disciplina dell’agricoltura sociale in Toscana e modifiche alla l.r. 30/2003
Disciplina dell’agricoltura sociale in Toscana
La legge detta la disciplina regionale dell’agricoltura sociale in Toscana, in coerenza con la legge statale n. 141/2015, e interviene anche sulla l.r. 30/2003 per coordinare il quadro delle attività agricole con quelle sociali. Il sistema ruota attorno all’iscrizione in un elenco regionale, alla SCIA e a un regolamento attuativo della Giunta.
Ambito soggettivo e attività ammesse
L’agricoltura sociale è svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali con fatturato prevalente derivante da attività agricole; se il fatturato agricolo supera il 30% di quello complessivo, tali cooperative sono considerate operatori di agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Le attività ammesse sono quelle finalizzate a:
- inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate delle cooperative sociali, rifugiati e migranti, soggetti in prova, condannati al lavoro di pubblica utilità, minori in età lavorativa in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonché giovani NEET;
- prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali attraverso le risorse dell’agricoltura;
- supporto a terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche mediante animali allevati, piante e coltivazioni;
- progetti di educazione ambientale e alimentare, tutela della biodiversità e conoscenza del territorio, anche tramite fattorie sociali con iniziative di accoglienza per bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociale, fisica o psichica.
Per l’imprenditore agricolo, le attività di cui alle lettere b), c) e d) costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Operatori di agricoltura sociale e denominazione
I soggetti che esercitano le attività previste e che risultano iscritti nell’elenco regionale sono qualificati come operatori di agricoltura sociale e possono utilizzare la denominazione “Fattoria sociale – Regione Toscana”.
Collaborazioni e figure professionali
Le attività possono essere svolte in accordo con i soggetti previsti dalla l. 141/2015, comprese le procedure di coprogettazione con gli enti del terzo settore. Per lo svolgimento delle attività gli operatori possono avvalersi di figure professionali con adeguate competenze secondo la normativa di settore e, ove previsto, possono operare in collaborazione con i soggetti indicati dal d.m. 12550/2018.
Elenco regionale, requisiti e SCIA
È istituito l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, gestito tramite il sistema informativo ARTEA.
Per l’iscrizione è richiesto il possesso di adeguate competenze, derivanti da:
- esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta; oppure
- attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale, conseguito tramite corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome.
L’iscrizione e l’avvio dell’attività sono subordinati alla presentazione della SCIA al SUAP del comune nel cui territorio si trova l’UTE di riferimento, tramite STAR. La SCIA deve contenere una relazione sulle attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti.
Sono ammessi più tipi di attività contemporaneamente e anche lo svolgimento stagionale. La sospensione va comunicata al SUAP; se la sospensione dura oltre 24 mesi nell’arco di un triennio, l’attività si considera cessata e l’operatore viene cancellato dall’elenco. Per riprendere l’attività è necessaria una nuova SCIA.
Regolamento attuativo e standard formativi
La Giunta regionale deve approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge un regolamento attuativo che definisce requisiti, modalità di svolgimento, iscrizione, controlli, modello di relazione per la SCIA, documentazione a corredo, limiti di idoneità della cucina, modalità di esercizio contestuale con altre attività agricole e utilizzo del contrassegno.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, la Giunta definisce anche lo standard professionale e formativo dei percorsi formativi richiesti.
Somministrazione di pasti, alimenti e bevande
Nell’ambito dell’agricoltura sociale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, ma solo nei confronti dei destinatari delle attività sociali. Si applicano la normativa europea e nazionale in materia di igiene e sicurezza alimentare, nonché il regolamento regionale attuativo della materia. Il regolamento disciplina inoltre i limiti entro i quali, per l’idoneità della cucina, basta il rispetto dei requisiti ordinari previsti per i locali di abitazione.
Immobili, strutture e accessibilità
Per l’esercizio dell’agricoltura sociale si utilizzano edifici abitativi e manufatti o annessi agricoli già esistenti in azienda; è possibile realizzare nuovi manufatti o annessi nel rispetto della l.r. 65/2014.
Gli interventi di recupero devono rispettare la disciplina sul territorio rurale. I fabbricati rurali destinati all’attività mantengono la ruralità e non richiedono cambio di destinazione d’uso, purché nel rispetto degli strumenti urbanistici.
Le strutture, le aree e gli spazi devono rispettare le norme su sicurezza del lavoro, gestione ambientale, igiene alimentare e profilassi degli allevamenti. Per accessibilità e barriere architettoniche, se vi sono impedimenti strutturali accertati, la conformità può essere garantita con opere provvisionali.
L’attività può essere svolta anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari disponibili della fattoria sociale. Il regolamento disciplina anche l’uso contestuale degli stessi immobili per agricoltura sociale e altre attività agricole, nel rispetto della disciplina agrituristica regionale.
Contrassegno regionale
Gli operatori iscritti devono usare un segno distintivo, secondo un modello definito dalla Giunta regionale, con la dicitura “Fattoria sociale – Regione Toscana”. Il segno va riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico. L’uso è subordinato al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza è attribuita ai comuni, che applicano la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative. Ogni comune deve effettuare annualmente un controllo a campione su almeno il 10% delle strutture presenti nel territorio e trasmettere l’esito alla Regione.
Le principali sanzioni sono:
- esercizio senza SCIA: sanzione da 1.000 a 6.000 euro e divieto di prosecuzione dell’attività;
- uso del contrassegno senza iscrizione all’elenco: sanzione da 250 a 1.500 euro;
- violazione dei limiti e delle modalità di esercizio: sanzione da 400 a 2.400 euro;
- violazioni reiterate: sospensione temporanea dell’attività da 3 a 6 mesi.
Cabina di regia tecnica
È istituita presso la struttura regionale competente la Cabina di regia tecnica per l’agricoltura sociale, presieduta dall’assessore competente o suo delegato e composta da rappresentanti della Regione, delle principali organizzazioni agricole e cooperative, di ANCI Toscana, UPI Toscana, Federsanità, delle università toscane, di Ente terre regionali toscane e della Commissione regionale pari opportunità. Ogni componente ha un supplente e la Cabina si considera costituita con almeno il 50% dei componenti nominati.
Ha compiti di monitoraggio, raccolta e valutazione di informazioni e ricerche, e di proposta per il coordinamento e l’integrazione dell’agricoltura sociale nelle politiche di coesione e sviluppo rurale. Il funzionamento è definito con delibera di Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore. La partecipazione è gratuita.
Monitoraggio istituzionale
La commissione consiliare competente valuta l’efficacia delle attività di agricoltura sociale in Toscana. La Giunta regionale deve trasmettere una relazione entro il 30 giugno dell’anno successivo all’entrata in vigore del regolamento attuativo e poi ogni due anni, con dati su fattorie sociali, addetti, utenti, accordi, controlli, sanzioni e criticità.
Modifiche alla l.r. 30/2003
Per coordinare la nuova disciplina, la legge sopprime nella l.r. 30/2003 i riferimenti alle “attività sociali e di servizio per le comunità locali” in alcune disposizioni sugli ambiti delle attività agrituristiche.
Disposizioni transitorie, applicazione e abrogazioni
La legge regionale n. 24/2010 sull’agricoltura sociale è abrogata.
Le disposizioni della legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. Chi già esercitava attività di agricoltura sociale ai sensi della l.r. 30/2003 e del regolamento attuativo del 2004 deve adeguarsi presentando la SCIA entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento; decorso il termine, l’attività è considerata priva di titolo e si applica la sanzione per esercizio senza SCIA.
Nelle more dell’adeguamento del regolamento attuativo alla l.r. 61/2025, la SCIA deve contenere anche lo schema tipo di relazione previsto dal regolamento regionale vigente.
Clausola finanziaria
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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