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Legge

L.R. Toscana 22/2023

Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023. Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali del 2022.

Normativa regionaleL.R. Toscana 22/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene in modo puntuale su varie norme regionali toscane, correggendo errori materiali e aggiornando discipline su personale, paesaggio, Rete Natura 2000, trasporti, transizione ecologica e modulistica amministrativa. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale. Le modifiche incidono sul testo vigente dalla data di entrata in vigore della legge, senza prevedere regimi temporali autonomi, salvo il richiamo ai comandi e distacchi attivati entro il 30 aprile 2022.

Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023 della Toscana

Prima legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2023

La legge regionale toscana 11 maggio 2023, n. 22 contiene interventi di manutenzione normativa e di coordinamento su più leggi regionali. Le modifiche riguardano soprattutto personale, governo del territorio, tutela ambientale, trasporti, transizione ecologica e semplificazione amministrativa.

Personale regionale e ricognizione di comandi e distacchi

In materia di organizzazione del personale, viene corretto l’articolo 29 della l.r. 1/2009. I comandi e i distacchi attivati fino al 30 aprile 2022 in ambito regionale, se disposti in base a specifiche leggi settoriali indicate dalla norma, sono qualificati come obbligatori ai sensi dell’articolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001. Viene inoltre abrogata una precedente disposizione interna dello stesso articolo 29.

Accordi procedimentali per l’autorizzazione paesaggistica

Nel governo del territorio, la legge interviene sulla l.r. 65/2014 per chiarire che, mediante appositi accordi tra i soggetti competenti e gli uffici del Ministero della cultura, possono essere definite modalità di coordinamento del procedimento ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990. Resta fermo il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Coordinamento nella gestione dei siti Natura 2000 in aree protette statali

Per i siti della Rete Natura 2000 che ricadono solo in parte nel territorio o nelle aree contigue di aree protette statali, la disciplina toscana sulla l.r. 30/2015 prevede l’applicazione delle forme di coordinamento stabilite dall’articolo 71. La modifica rafforza il raccordo tra competenze regionali e vincoli derivanti da norme comunitarie e statali.

Valutazione di incidenza: condizioni d’obbligo e prescrizioni

La legge aggiorna due disposizioni della l.r. 30/2015 in materia di valutazione di incidenza. Le condizioni d’obbligo e le prescrizioni non sono più descritte in termini generici, ma sono ricondotte a condizioni predeterminate con deliberazione della Giunta regionale, definite in rapporto sia alle caratteristiche del progetto sia alle peculiarità del sito Natura 2000 interessato. In caso di valutazione appropriata, restano applicabili le necessarie prescrizioni.

Trasporto pubblico locale e sistema tramviario fiorentino

Viene corretto un riferimento contabile nella l.r. 77/2017 relativo all’estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. La spesa è ricondotta al Programma 02 “Trasporto pubblico locale” anziché al Programma 06 precedentemente indicato.

Piano regionale per la transizione ecologica (PRTE)

La legge adegua il preambolo e l’articolo 1 della l.r. 35/2022 sul PRTE, precisando che il piano regionale deve essere coerente con le disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento e con il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica previsto dall’articolo 57-bis del d.lgs. 152/2006. Si conferma così il ruolo del PRTE come strumento di aggiornamento del quadro programmatico regionale verso la transizione ecologica.

Modulistica unificata e semplificazione amministrativa

La l.r. 38/2022 viene integrata nel preambolo con ulteriori riferimenti normativi statali in materia di energia elettrica e geotermia. Inoltre, per le autorizzazioni paesaggistiche, si ribadisce la possibilità di stipulare accordi procedimentali tra i soggetti competenti e il Ministero della cultura, al fine di semplificare l’azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi di rilascio, sempre nel rispetto del d.lgs. 42/2004. Viene infine eliminato un richiamo alle materie minerarie.

Regime finanziario

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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