Sentenza del 05/12/2018 n. 31413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro e imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, come cessione indiretta d'azienda una sequenza negoziale composta dalla costituzione di una società, dal conferimento dell'azienda nella società conferitaria e dalla successiva cessione delle quote a V. Group s.r.l. I ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, l'erronea ricostruzione della fattispecie, l'omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza dell'Amministrazione, violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente e mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il sesto motivo. Ha ritenuto che l'uso improprio del termine "spezzatino" da parte della Commissione tributaria regionale non avesse determinato un errore decisorio, poiché i giudici avevano comunque compreso la reale operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote. Ha inoltre ritenuto valida la notificazione dell'avviso agli ex soci illimitatamente responsabili, quali successori della società estinta. Sono stati invece accolti il terzo, il quarto e il quinto motivo, perché la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alla decadenza triennale, alla violazione del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione e alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Il settimo e l'ottavo motivo, riguardanti il merito della riqualificazione fiscale e l'applicazione degli artt. 176 T.U.I.R., 37-bis D.P.R. n. 600/1973 e 20 D.P.R. n. 131/1986, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 20
La norma consente di interpretare l'atto secondo la sua sostanza giuridica ed economica, ma nel caso concreto la Corte non ha deciso definitivamente se la riqualificazione della sequenza negoziale come cessione indiretta d'azienda fosse corretta, poiché la questione è rimasta assorbita dall'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari.
D.P.R. n. 131/1986, art. 76
Prevede il termine triennale per l'esercizio della potestà impositiva in materia di imposta di registro. La Commissione regionale avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dai contribuenti.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Prevede, in determinate ipotesi, il termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'atto impositivo, salvo particolari ragioni di urgenza. L'omesso esame della relativa eccezione ha determinato la cassazione con rinvio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
Disciplina il contraddittorio e le ipotesi di operazioni potenzialmente elusive. La Corte ha rilevato che la Commissione regionale non si era pronunciata sull'eccezione relativa alla sua applicabilità, lasciando la questione da esaminare nel giudizio di rinvio.
D.P.R. n. 917/1986, art. 176, comma 3
Disciplina il conferimento d'azienda e il regime di neutralità fiscale. I ricorrenti sostenevano che la combinazione tra conferimento e successiva cessione delle partecipazioni fosse espressamente prevista dalla legge e non automaticamente abusiva; la Cassazione non ha deciso il punto nel merito.
Codice civile, artt. 2495 e 2312
Riguardano gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e la responsabilità dei soci. La Corte ha ritenuto che gli ex soci illimitatamente responsabili fossero legittimati a ricevere la notifica e a impugnare l'avviso quali successori della società estinta.
Massime di principio
- Quando un giudice utilizza una qualificazione terminologica inesatta, la sentenza non è automaticamente nulla: occorre verificare se abbia comunque ricostruito correttamente i fatti, l'oggetto della controversia e la pretesa dell'Amministrazione.
- Le eccezioni relative alla decadenza dell'Amministrazione, ai termini procedimentali e al contraddittorio preventivo devono essere espressamente esaminate, perché possono definire la controversia prima di ogni valutazione sul merito dell'imposizione.
- La cancellazione di una società di persone non impedisce necessariamente la prosecuzione o la notifica della pretesa tributaria nei confronti degli ex soci illimitatamente responsabili, che possono essere considerati successori della società estinta.
- Una sequenza di conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote può essere valutata dall'Amministrazione nella sua sostanza complessiva; tuttavia, la qualificazione come operazione elusiva o cessione indiretta d'azienda richiede l'esame concreto delle norme applicabili, degli effetti negoziali e delle ragioni economiche.
- La decisione della Cassazione che accoglie motivi processuali e rinvia non equivale a una definitiva pronuncia sulla debenza dell'imposta: il giudice del rinvio dovrà prima esaminare le eccezioni preliminari e, se necessario, decidere anche il merito della riqualificazione fiscale.
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