Cassazione Penale, Sentenza n. 18383/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di accesso ai documenti relativi alla spesa sostenuta dall'amministrazione per il ripristino dei locali che il ricorrente sarebbe stato accusato di aver danneggiato nel maggio 2021, in particolare le fatture di acquisto di secchi e vernice, con l'obiettivo di dimostrare che il danno non si è verificato o che la quantificazione è inesatta (e di fatto di aver subito una presunta truffa nella quantificazione).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure prive di specificità e manifestamente infondate, applicando il principio di preclusione processuale: le questioni sollevate erano già state definite in precedenti provvedimenti (compresa la sottoscrizione da parte del condannato di un verbale di addebito in cui ha riconosciuto il debito e si è impegnato a restituire la somma), e sono divenute irrevocabili. È stato inoltre affermato che, una volta accertato il danno e l'impegno al risarcimento, il responsabile non può sindacare le scelte dell'amministrazione sul se, quando e come riparare (materia civilistica), e che l'accesso ai documenti non può essere usato per rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Principio della preclusione processuale applicabile anche nel procedimento di sorveglianza: rende inammissibile una successiva istanza fondata sugli stessi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di una precedente istanza già dichiarata inammissibile o rigettata con provvedimento definitivo.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiama l'art. 666; contestualizza l'applicazione delle regole processuali (compresa la preclusione) nel giudizio di sorveglianza.
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Normativa di riferimento per le istanze relative a iniziative amministrative della esecuzione penitenziaria; è stata richiamata per valutare l'irrilevanza o l'irricevibilità della richiesta di accesso agli atti amministrativi inerenti il ripristino dei locali.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, in caso di dichiarazione di inammissibilità senza colpa del ricorrente, l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di 3.000,00 euro.
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; perciò è stata disposta comunque la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999 (Bauleo); Sez. 1, n. 35796 del 08/03/2019 (De Martino); Sez. 1, n. 37104 del 07/06/2024 (Santagada); sentenze n. 7529 del 15/11/2024 e n. 40592 del 11/10/2024
Confermano il principio che istanze successive fondate sugli stessi presupposti sono inammissibili e chiariscono che, una volta riconosciuto il debito dal detenuto, le questioni relative al momento e alle modalità del ripristino sono di natura civilistica e non consentono al responsabile di sindacare le scelte dell'amministrazione nel procedimento di esecuzione penale.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza vige il principio di preclusione processuale: richieste successive basate sugli stessi fatti e le stesse ragioni già decise sono inammissibili.
- La sottoscrizione da parte del detenuto di un verbale di addebito che riconosce la quantificazione del danno e impegna al rimborso chiude, salvo diverso giudizio penale, la possibilità di utilizzare il procedimento di sorveglianza per chiedere accesso ai documenti al fine di rimettere in discussione quel punto.
- L'accesso agli atti amministrativi (es. fatture per materiali) non è strumento idoneo a rimettere in discussione questioni già definitivamente accertate: se il danno e la misura sono stati accertati e accettati, le modalità e i tempi del ripristino sono materia civilistica e di gestione amministrativa.
- Le istanze ripetute e refrattarie relativi allo stesso nucleo di fatti possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a carico del proponente.
- Se il detenuto sospetta una condotta penalmente rilevante (es. una truffa nella quantificazione del danno), la sede appropriata per sviluppare tali censure è quella penale, non il procedimento di sorveglianza volto all'accesso amministrativo.
- Prima di proporre ulteriori richieste in sorveglianza, conviene verificare lo stato dei precedenti provvedimenti (se divenuti definitivi) perché la riapertura della questione è spesso preclusa.
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