Sentenza n. 5462/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a) del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- in data 05-06-2026, firmato digitalmente dal Capo della -OMISSIS-Divisione, Dirigente Dott.ssa -OMISSIS-, notificato in data 10-06-2026, con il quale il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma contratta ai sensi dell'art. 957, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) e collocato in congedo illimitato con decorrenza retroattiva dall'8 gennaio 2026; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la proposta di proscioglimento avanzata dal -OMISSIS- Comando e Supporti Tattici -OMISSIS- con foglio n. -OMISSIS- del 2 febbraio 2026; la comunicazione di avvio del procedimento n. prot. -OMISSIS- del 23/01/2026, notificata dal Comandante del medesimo Reparto, Col. c. (li.) -OMISSIS-; Il verbale di notifica dell'esito del Drug Test di II livello prot. n. -OMISSIS- del 22/01/2026 emesso dall'Infermeria Presidiaria Tipo "B" di -OMISSIS-; nonché i pareri tecnici del Collegio Medico Legale di Roma del 1° giugno 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di proscioglimento dalla ferma prefissata per positività agli accertamenti diagnostici per cannabinoidi, con collocamento in congedo illimitato retroattivo dall’8 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il decreto del 5 giugno 2026, notificato il 10 giugno 2026, che lo proscioglieva dalla ferma ai sensi dell’art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010, con decorrenza retroattiva dall’8 gennaio 2026. Ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione della norma e difetto assoluto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, contestando l’attendibilità degli esami tossicologici; 2) difetto di motivazione per mancata considerazione dello stress ambientale e per errore nella valutazione della personalità e dell’attitudine; 3) violazione dell’art. 3 Cost. e disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’abuso di alcool; 4) violazione di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità della misura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto legittimo il proscioglimento perché l’art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010 attribuisce rilievo anche a un singolo uso occasionale di sostanze stupefacenti e rende vincolata la conseguente cessazione del rapporto di servizio. Gli accertamenti di primo e secondo livello erano positivi e il Collegio Medico Legale ne aveva confermato la correttezza tecnica; il successivo test ematico negativo del 26 gennaio 2026 era compatibile con la breve finestra di rilevabilità ematica dei cannabinoidi e non smentiva il precedente esame urinario. In assenza di concreti elementi tecnico-scientifici idonei a contestare gli esami, non occorrevano ulteriori approfondimenti istruttori. Il generico richiamo allo stress ambientale non incideva sull’accertamento dell’uso né sulla valutazione dell’idoneità richiesta dallo status militare. Respinte anche le censure di sproporzione e disparità: l’uso occasionale di stupefacenti è fattispecie distinta dall’abuso di alcool, per il quale è richiesta reiterazione o pluralità di episodi, e le due condotte non sono funzionalmente omogenee. Nessuna spesa liquidata, data la mancata costituzione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010
Ai fini dell'art. 957, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 66/2010, rientra nella nozione di "uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti" anche il singolo episodio accertato di assunzione, la cui gravità, in relazione alle peculiarità dello status militare e alle esigenze di disciplina e affidabilità del personale, giustifica il proscioglimento dalla ferma.
La norma comprende anche un singolo episodio di assunzione accertato e, in tale ipotesi, legittima il proscioglimento dalla ferma in ragione delle esigenze connesse allo status militare.
art. 957, comma 2, d.lgs. 66/2010
“in base all'art. 957, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 66/2010, l'accertamento anche di un unico episodio di assunzione di sostanze stupefacenti, comprovato dalla positività ai test diagnostici (con conferma in analisi di secondo livello),” come nel caso all’esame, “legittima il proscioglimento del volontario in ferma prefissata, senza che l'Amministrazione sia tenuta a ulteriori approfondimenti istruttori, ove non siano offerti concreti elementi tecnico‑scientifici idonei a incrinare l'attendibilità degli esami”.
La documentazione degli accertamenti diagnostici, confermati al secondo livello, può fondare il proscioglimento senza ulteriori approfondimenti quando non siano presentati elementi tecnico-scientifici concreti che mettano in dubbio l’attendibilità degli esami.
art. 957, comma 3, d.lgs. 66/2010
“Da tale dato normativo si evince come sia sufficiente l'uso saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti a giustificare un provvedimento di proscioglimento del militare dalla ferma contratta con la conseguente cessazione del rapporto di servizio instaurato con l'Amministrazione, attesa la evidente incompatibilità di un siffatto comportamento con lo status di militare”.
Il proscioglimento per uso occasionale determina la cessazione del rapporto di servizio; non è necessario provare una tossicodipendenza o una patologia.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il giudice ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver sentito le parti sul possibile esito immediato.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010, è sufficiente l’accertamento di un singolo episodio, anche saltuario od occasionale, di assunzione di sostanze stupefacenti per disporre il proscioglimento del volontario dalla ferma e la conseguente cessazione del rapporto di servizio; non occorre accertare una condizione di tossicodipendenza o patologica.
- La positività agli accertamenti diagnostici di primo livello, confermata da analisi di secondo livello, può fondare il proscioglimento senza ulteriori approfondimenti istruttori quando non siano offerti concreti elementi tecnico-scientifici idonei a incrinare l’attendibilità degli esami. Un successivo test negativo non smentisce necessariamente il precedente risultato, se compatibile con la diversa finestra di rilevabilità della sostanza.
- Il proscioglimento dalla ferma per uso occasionale di stupefacenti non viola, di per sé, i principi di proporzionalità e gradualità, considerate le esigenze di disciplina e affidabilità proprie dello status militare.
- La diversa disciplina dell’abuso di alcool e dell’uso di sostanze stupefacenti non determina disparità di trattamento quando le fattispecie non sono funzionalmente omogenee: per l’abuso di alcool può essere necessaria la reiterazione, mentre per l’uso di stupefacenti è sufficiente un singolo episodio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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