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Sentenza

Sentenza n. 7258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Salerno che ha dichiarato inammissibile la domanda di emersione e rilascio del permesso di soggiorno per una segnalazione Schengen inserita dalle autorità francesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

In primo grado il cittadino straniero aveva impugnato il provvedimento dell’1 aprile 2025, adottato nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020, che dichiarava inammissibile la domanda per la presenza di una segnalazione SIS inserita dalle autorità francesi il 12 maggio 2023. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando che la segnalazione derivava da una denuncia in Francia per matrimonio fittizio finalizzato all’ottenimento del permesso di soggiorno, ricettazione e detenzione di stupefacenti, e che tali circostanze non erano state contestate con elementi contrari. In appello il cittadino ha dedotto la violazione dell’art. 103 del d.l. 34/2020 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, sostenendo che non è legittima l’esclusione automatica fondata sulla sola segnalazione SIS e che l’Amministrazione deve svolgere una valutazione individuale e concreta della posizione e dell’eventuale pericolosità sociale. Ha chiesto la riforma della sentenza e il riesame dell’istanza.

La decisione

L’appello è accolto. Il Consiglio di Stato ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, che ha dichiarato illegittimo l’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. 34/2020 nella parte in cui escludeva dalla regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le norme nazionali sull’ingresso e il soggiorno. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato qualificava la segnalazione come causa ostativa e l’esclusione come atto dovuto, senza svolgere alcuna valutazione sulla personalità dell’interessato in rapporto a una potenziale minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Collegio ha quindi annullato il provvedimento ai fini del riesame, imponendo all’Amministrazione una nuova valutazione della situazione individuale. La sentenza di primo grado è riformata nella misura necessaria a tale annullamento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020

    ha, in sintesi, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno”.

    La norma è illegittima nella parte in cui dispone l’esclusione automatica dalle procedure di regolarizzazione per la sola inosservanza delle norme nazionali sull’ingresso e il soggiorno, risultante da una segnalazione SIS.

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello, annullando il provvedimento impugnato, con l’obbligo per l’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione della situazione del cittadino straniero.

    Nella procedura di emersione l’Amministrazione deve riesaminare la posizione dello straniero senza fondare l’inammissibilità sulla sola automatica efficacia della segnalazione Schengen.

Massime di principio

  • Una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen non può determinare l’esclusione automatica da una procedura di regolarizzazione quando essa riguardi il solo fatto di non avere osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno.
  • Quando la domanda di emersione è valutata alla luce di una segnalazione Schengen, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione individuale della posizione dello straniero e della sua eventuale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica; l’atto non può essere considerato dovuto per il solo effetto della segnalazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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