Ordinanza n. 322/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 0004611 del 17.04.2026, notificato in data pari data, con il quale il Comune di Capalbio ha dichiarato la decadenza e disposto la revoca dell’autorizzazione n. 2/2024 per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), rilasciata alla Ditta “Drivers NCC S.a.s. di Rossi Marco”, con effetto dalla data di notifica del presente atto, della comunicazione di avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione ncc n. 2/2024, del 20.2.2026; - per quanto occorrer possa delle relazioni di servizio della Polizia Municipale di Capalbio del 13.6.2025, 20.2.2026 e 10.4.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza e revoca dell’autorizzazione NCC n. 2/2024, connesso alla verifica della disponibilità di una rimessa idonea e del collegamento effettivo dell’attività con il territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Capalbio ha dichiarato la decadenza e disposto la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio NCC. L’amministrazione ha fondato la decisione sull’asserita carenza del requisito essenziale della disponibilità di una rimessa idonea nel territorio comunale e sull’assenza di un effettivo collegamento dell’attività con il territorio di riferimento. Sono state altresì contestate, quali atti presupposti, la comunicazione di avvio del procedimento di verifica e le relazioni di servizio della Polizia Municipale. Il giudizio esaminato riguarda esclusivamente la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo, in sede di sommaria delibazione, che le censure dell’impresa non fossero idonee a mettere in discussione la legittimità dell’azione amministrativa. In particolare, la mera disponibilità formale di spazi indicati come rimesse e lo svolgimento dell’attività prevalentemente al di fuori del territorio comunale sono stati ritenuti non compatibili, allo stato degli atti, con la funzione e la struttura del servizio NCC. Quanto al periculum in mora, il TAR ha considerato recessivi gli interessi dell’impresa rispetto all’interesse pubblico primario al corretto svolgimento del servizio nel rispetto del necessario radicamento territoriale e dei requisiti strutturali previsti dalla normativa di settore. La decisione cautelare è stata adottata impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, non sussistendo i presupposti dell’art. 55 c.p.a., di rigettare l’istanza cautelare
La sospensione cautelare è stata negata perché, alla luce della sommaria valutazione del fumus e del bilanciamento degli interessi, non sono risultati integrati i presupposti per l’adozione della misura cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mera disponibilità formale di spazi dichiarati come rimesse non è necessariamente sufficiente a dimostrare il possesso del requisito strutturale richiesto per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, quando non risulti anche una concreta idoneità della rimessa alla funzione del servizio.
- Lo svolgimento dell’attività NCC prevalentemente al di fuori del territorio comunale di riferimento può essere valutato, in sede cautelare, come elemento incompatibile con il necessario collegamento territoriale dell’attività e con la funzione del servizio.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’operatore alla conservazione dell’autorizzazione può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio NCC e al rispetto dei requisiti strutturali e territoriali previsti dalla normativa di settore.
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