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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Assimoco Assicurazioni S.p.A. aveva impugnato una cartella di pagamento di Lire 4.868.412.740, emessa in relazione alla fideiussione prestata per garantire un contributo pubblico concesso a Litostampa Ottaviano S.r.l. ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 32, successivamente revocato. La società sosteneva che il provvedimento di revoca del contributo, efficace nei confronti della beneficiaria, non costituisse titolo esecutivo anche nei confronti della compagnia garante e che, pertanto, l'importo non potesse essere iscritto a ruolo nei suoi confronti. In Cassazione, le amministrazioni ricorrenti hanno inoltre contestato la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il regime processuale applicabile all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all'impugnabilità della sentenza, ha accolto il secondo motivo, dichiarando il difetto di legittimazione processuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 2001, e ha respinto il quarto motivo, confermando nella sostanza che la fideiussione costituisce un rapporto privatistico autonomo rispetto al rapporto tra amministrazione e beneficiario del contributo. Il provvedimento di revoca del contributo non costituiva quindi, nel caso concreto, titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo direttamente nei confronti della compagnia garante. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza di primo grado è stata cassata solo nella parte relativa alla legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 615, comma 1

    opposizione all'esecuzione

    La controversia è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, volta a contestare il diritto di procedere esecutivamente sulla base della cartella di pagamento.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 56, 57 e 61

    Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale nei giudizi relativi all'esercizio dei poteri fiscali spetta all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che resta titolare dell'obbligazione tributaria in senso sostanziale.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21

    L'iscrizione a ruolo di un'entrata di natura privatistica richiede l'esistenza di un titolo dotato di efficacia esecutiva; tale requisito non è soddisfatto, nei confronti del fideiussore, dal solo provvedimento di revoca rivolto al beneficiario.

  • L. n. 449 del 1997, art. 24, commi 32 e 33

    il provvedimento di revoca delle agevolazioni ... costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ... anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria

    La disposizione, anche nella successiva interpretazione autentica, non è stata ritenuta applicabile al contributo disciplinato dalla L. n. 219 del 1981, art. 32, poiché per gli interventi relativi ai terremoti del 1980 e 1981 continuava ad applicarsi una disciplina speciale.

  • L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 8

    La norma interpretativa che estendeva l'iscrizione a ruolo anche ai garanti non è stata applicata alla fattispecie, in quanto il contributo era soggetto al regime speciale previsto per gli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

  • D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 39, comma 11

    Per gli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e 1981, la ripetizione delle somme doveva avvenire secondo la procedura speciale richiamata dalla norma.

  • R.D. n. 639 del 1910, art. 2

    La riscossione delle somme relative al contributo in questione era assoggettata alla procedura speciale prevista dal regio decreto, con conseguente estraneità della fideiussione al diverso meccanismo di iscrizione a ruolo previsto dalla L. n. 449 del 1997.

  • Codice civile, art. 1944

    La disciplina della fideiussione non comporta che il garante diventi automaticamente destinatario degli effetti esecutivi del provvedimento adottato nei confronti del debitore principale; il rapporto fideiussorio resta autonomo e soggetto alle regole proprie del rapporto privatistico.

Massime di principio

  • La revoca di un contributo o di un'agevolazione produce effetti diretti nei confronti del beneficiario, ma non costituisce automaticamente titolo esecutivo contro il fideiussore. Per agire contro il garante occorre verificare l'esistenza di uno specifico titolo e della procedura prevista dalla legge applicabile.
  • Il rapporto tra amministrazione e beneficiario dell'agevolazione e il rapporto fideiussorio tra amministrazione e compagnia assicuratrice sono distinti, anche se collegati. L'accertamento o la cartella emessa contro il beneficiario non si estendono automaticamente al garante.
  • Le norme che consentono l'iscrizione a ruolo anche nei confronti dei garanti devono essere applicate solo quando la fattispecie rientra esattamente nel loro ambito, tenendo conto di eventuali discipline speciali relative a specifici contributi o territori.
  • In caso di opposizione a una cartella relativa a un'obbligazione privatistica, l'amministrazione deve dimostrare l'esistenza di un titolo esecutivo idoneo nei confronti del soggetto escusso; non è sufficiente richiamare il provvedimento di revoca emesso nei confronti del debitore principale.
  • Nei giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 2001, le controversie relative all'esercizio dei poteri fiscali devono essere indirizzate contro l'Agenzia delle Entrate, non contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, salvo questioni riconducibili alla distinta titolarità sostanziale dell'obbligazione.
  • Per individuare il mezzo di impugnazione applicabile occorre fare riferimento alla legge processuale vigente alla data di pubblicazione della sentenza, non alla normativa vigente al momento dell'introduzione del giudizio.

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