Cassazione Penale, Sentenza n. 18953/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali era stato condannato con la sentenza del GIP del Tribunale di Matera n.173/2021 (irrevocabile il 12/07/2023) e con la sentenza del Tribunale di Matera n.689/2023 (irrevocabile il 21/11/2023). Ha dedotto che i fatti della seconda sentenza erano commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di quelli della prima; in sede di cognizione alcuni reati erano già stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione (es. tentato omicidio, lesioni e danneggiamento delle autovetture occupate dagli agenti, vittime nell'altro procedimento). Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda ritenendo mancanti elementi per un disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del giudice dell'esecuzione apparente e non ancorata ai fatti concreti. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha considerato adeguatamente la tipologia dei reati, la contiguità di tempo e luogo e l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione; ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa persona fisica, per un nuovo e motivato esame dell'istanza.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Regola la possibilità di riconoscere la continuazione in sede esecutiva tra reati per i quali il soggetto è già stato condannato; richiede valutazione dell'unicità del disegno criminoso alla luce degli elementi fattuali e delle sentenze di cognizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; è stato invocato per criticare la decisione del giudice dell'esecuzione.
Corte cost. n. 183/2013
Principio che impone che, dopo annullamento con rinvio, il nuovo giudizio sia affidato a diverso giudice in persona fisica.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 4348/2014 - Giovannini)
Sottolinea che la motivazione deve essere ancorata alle peculiarità del caso concreto; il richiamo astratto a massime non sostituisce l'applicazione fattuale.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 2867/08/11/2023, dep. 2024)
In sede esecutiva il giudice deve valutare il riconoscimento del vincolo di continuazione già effettuato in sede di cognizione per reati commessi in un arco temporale rilevante; se decide diversamente deve motivare il superamento della precedente valutazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico e ancorato ai fatti quando nega la continuazione richiesta in esecuzione; motivazioni meramente astratte possono essere annullate.
- La contiguità temporale e spaziale è elemento rilevante ma non sufficiente di per sé: va valutata insieme alla tipologia dei reati, alle vittime comuni e alla dinamica degli eventi per accertare l'unicità del disegno criminoso.
- Il riconoscimento della continuazione già operato in sede di cognizione deve essere preso in considerazione dal giudice dell'esecuzione; l'eventuale disaccordo con quella valutazione richiede una motivazione esplicita e circostanziata.
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il rinvio deve essere ad un diverso giudice in persona fisica, pertanto la nuova decisione dovrà essere adottata da magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento annullato.
- Per il ricorrente è utile specificare nell'istanza di esecuzione i punti di contatto tra le sentenze di cognizione (tempi, luoghi, vittime, modalità) e richiedere espressamente che il giudice valuti e motivi il rapporto con il precedente riconoscimento della continuazione.
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