Sentenza n. 9080/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria - Ufficio VII - Trattamento pensione e previdenza - -OMISSIS- - posizione n. -OMISSIS- - emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'interno che ha respinto, in sede di riedizione del potere, l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'ipertensione arteriosa con impegno d'organo e di concessione dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già ispettore della Polizia di Stato e successivamente collocato in quiescenza, aveva chiesto nel 2004 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità consistente in ipertensione arteriosa con impegno d'organo, riconosciuta dalla Commissione medica ospedaliera e ritenuta ascrivibile alla Tabella A, categoria ottava. Il primo diniego era stato annullato dal TAR per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto non era stata considerata una vicenda disciplinare relativa alla destituzione dal servizio, ritenuta potenzialmente idonea a incidere sullo stato di salute. A seguito del riesame, il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva nuovamente escluso il nesso causale o concausale, valorizzando le mansioni svolte, prevalentemente d'ufficio dal 1995, l'assenza di un rischio professionale aggravato, la natura prevalentemente endogena della patologia e la presenza di fattori extraprofessionali quali familiarità ipertensiva, ipercolesterolemia, pregressa abitudine tabagica e sovrappeso. Il ricorrente ha dedotto: 1) eccesso di potere per errore di fatto, errore nei presupposti, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che il Comitato avesse sostanzialmente reiterato il precedente parere, non avesse considerato adeguatamente la documentazione medica e avesse erroneamente richiamato l'alterazione della pompa di sodio nonostante un referto ecocardiografico attestante la normale funzione di pompa; 2) violazione dell'art. 97 Cost., lamentando carenza di imparzialità, buon andamento e omessa considerazione delle valutazioni contrarie della Commissione medica ospedaliera e del precedente giudicato. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, mentre il Ministero dell'interno ha eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto all'equo indennizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante per l'amministrazione procedente; le censure del ricorrente si dirigevano principalmente contro tale parere, sicché era corretta la partecipazione del Ministero al giudizio. Il Collegio ha poi ritenuto legittimo il nuovo diniego. In sede di riedizione del potere l'amministrazione aveva acquisito la documentazione relativa alla vicenda disciplinare indicata nella precedente sentenza e aveva riesaminato complessivamente la situazione, rilevando che essa si era conclusa con un richiamo scritto e non con un esito integralmente favorevole. Il Comitato aveva fornito una motivazione tecnica congrua, escludendo che il servizio avesse comportato condizioni eccezionali, gravose o eccedenti l'ordinario rischio dell'attività di polizia, idonee a costituire causa o concausa efficiente e determinante della patologia. Non è stata ravvisata contraddizione tra il referto ecocardiografico sulla normale funzione di pompa e il richiamo, nel parere, alla possibile alterazione della pompa di sodio quale spiegazione generale dell'eziologia dell'ipertensione; il parere non aveva attribuito al ricorrente quella specifica alterazione, ma aveva illustrato i fattori eziologici ricorrenti della patologia. Inoltre, il referto ecocardiografico stesso riportava familiarità ipertensiva, pregressa abitudine tabagica e ipercolesterolemia, mentre la perizia di parte fondata sull'anamnesi non era idonea, di per sé, a superare i referti clinici e lasciava comunque non contestati altri fattori di rischio, tra cui il sovrappeso. Il TAR ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sul parere del Comitato di verifica è esterno e riguarda soltanto la manifesta illogicità, irragionevolezza, inattendibilità metodologica, il travisamento dei fatti, i vizi procedimentali o l'omessa considerazione di circostanze decisive; il giudice non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico competente. La diversa valutazione della Commissione medica ospedaliera non è decisiva, poiché a quest'ultima compete la diagnosi e l'accertamento delle condizioni dell'infermità, mentre spetta in via esclusiva al Comitato stabilire il nesso causale o concausale con il servizio. È stata quindi esclusa anche la violazione dell'art. 97 Cost. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
"l’organo di amministrazione attiva che interviene a conclusione del procedimento può esprimere il proprio giudizio finale facendo proprio, anche con rinvio “ob relationem”, il parere espresso dal suddetto Comitato, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione ... ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso"
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante; l'amministrazione procedente può recepirlo per relationem e deve motivare specificamente solo qualora intenda discostarsene nei casi previsti.
art. 6 d.P.R. 461/2001
Le Commissioni mediche si pronunciano sulla diagnosi dell'infermità, sull'eventuale eziopatogenesi e sulle condizioni di integrità e idoneità al servizio.
art. 11 d.P.R. 461/2001
Le competenze delle Commissioni mediche riguardano l'accertamento medico dell'infermità e delle sue conseguenze, distinto dall'accertamento del nesso con il servizio.
art. 14 d.P.R. 461/2001
Il Comitato di verifica esprime il parere conclusivo sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio; l'amministrazione può recepirlo per relationem.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non è stato ritenuto violato, poiché il riesame è stato svolto acquisendo la documentazione indicata dal precedente giudicato e motivando congruamente l'esclusione del nesso causale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, essendo obbligatorio e vincolante per l'amministrazione procedente, non costituisce un atto meramente interno privo di rilevanza processuale; quando il provvedimento finale lo recepisce, le censure possono essere rivolte direttamente anche nei confronti dell'amministrazione cui il Comitato appartiene.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni medico-legali del Comitato di verifica è esterno e non sostitutivo: sono censurabili soltanto vizi procedimentali, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze decisive, manifesta illogicità o inattendibilità metodologica delle conclusioni; la mera non condivisibilità della valutazione tecnica non è sufficiente.
- Nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, la Commissione medica ospedaliera accerta principalmente la diagnosi e le condizioni dell'infermità, mentre spetta in via esclusiva al Comitato di verifica valutare il nesso causale o concausale efficiente e determinante tra l'attività lavorativa e la patologia.
- La riedizione del potere conseguente all'annullamento di un diniego per difetto di istruttoria impone all'amministrazione di esaminare le circostanze indicate dal giudicato e di rinnovare la valutazione complessiva; non impone, tuttavia, il riconoscimento della causa di servizio, se il nuovo procedimento considera tali circostanze e giunge con motivazione tecnica congrua a escludere il nesso eziologico.
- La normale attività di servizio non integra, di per sé, una concausa efficiente e determinante di una patologia; a tal fine occorre dimostrare la presenza di condizioni lavorative particolari, eccezionali, gravose per intensità e durata, eccedenti l'ordinario rischio professionale e causalmente idonee a incidere sull'insorgenza o sull'aggravamento dell'infermità.
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