Cassazione Civile, Ordinanza n. 11191/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua che avrebbero danneggiato immobili di proprietà degli attori, in conseguenza della rottura di una condotta idrica comunale accertata a seguito di saggi eseguiti dal Comune. Gli attori avevano chiesto la condanna solidale o alternativa del Comune e della società che aveva eseguito lavori di scavo e di allaccio nella zona, assumendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. del danno. Il Tribunale aveva condannato solo il Comune e aveva escluso la responsabilità della società esecutrice dei lavori. In appello il Comune aveva dedotto che l'unica responsabile fosse la società che aveva eseguito i lavori; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva invece rigettato la domanda verso il Comune e aveva ritenuto coperta da giudicato l'esclusione di responsabilità della società, perché gli attori non avevano proposto appello incidentale contro quel capo. I ricorrenti hanno denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque individuare il responsabile dell'evento lesivo, valorizzando sia le difese del Comune sia le domande riproposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in presenza di domande alternative contro diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accoglie la domanda verso uno e rigetta quella verso l'altro contiene anche una statuizione di rigetto, incompatibile, nei confronti del convenuto assolto. Se in appello il convenuto soccombente impugna il capo a lui sfavorevole, l'attore non può limitarsi a riproporre la domanda verso l'altro convenuto ex art. 346 c.p.c., ma deve proporre appello incidentale condizionato, altrimenti il capo di rigetto passa in giudicato. Poiché gli attori non avevano impugnato specificamente il rigetto nei confronti della società, la Corte d'appello ha correttamente considerato definitivo quel capo e non doveva riaprire la questione della sua responsabilità. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; l'incidentale condizionato della società è stato assorbito; le spese di legittimità sono state compensate e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
richiamato come titolo di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ma la decisione di legittimità si concentra sul profilo processuale dell'impugnazione e del giudicato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso, poi ritenuto infondato
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione poiché il capo relativo alla società era coperto da giudicato
art. 331 c.p.c.
richiamato, sulla base delle Sezioni Unite, per spiegare l'effetto dipendente della riforma del capo sulla titolarità passiva nei casi di domande alternative contro diversi convenuti
art. 346 c.p.c.
la mera riproposizione della domanda non basta a riaprire il capo rigettato; è necessario appello incidentale condizionato
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando l'attore cumula in via alternativa domande contro più convenuti, la sentenza di primo grado che accoglie la domanda contro uno e la respinge contro l'altro contiene anche un capo implicito o esplicito di rigetto della pretesa alternativa, idoneo a passare in giudicato se non specificamente impugnato.
- Se il convenuto soccombente impugna in appello il capo che lo condanna, l'attore che voglia mantenere aperta la possibilità di ottenere la condanna dell'altro convenuto assolto deve proporre appello incidentale condizionato; la sola riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
- Le difese svolte dall'appellante principale, anche se tese ad attribuire la responsabilità a un diverso soggetto, non producono di per sé la reviviscenza della domanda verso il convenuto già assolto in primo grado, in mancanza di una specifica impugnazione del relativo capo.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello non si pronunci su una domanda o questione che sia ormai coperta da giudicato interno per mancata impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado.
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