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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 414 dell’11/09/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 414 dell'11 settembre 2025, relativa all'attribuzione del bonus carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024, oltre alle spese legali. Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, la ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero e chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato alla ricorrente il beneficio economico dovuto. Il Collegio ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuta meno la necessità di una pronuncia sull'esecuzione sostitutiva del giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in considerazione del fatto che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a pagare 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, alla ricorrente e, per essa, al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un soddisfacimento integrale della pretesa azionata.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997

    Prevede il termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di agire per l'esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, commisurate ai minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude, di per sé, la condanna dell'amministrazione alle spese, quando l'iniziativa giudiziale si è resa necessaria per ottenere l'esecuzione del giudicato.
  • Nei giudizi seriali e di semplice trattazione, le spese possono essere liquidate forfettariamente in misura corrispondente ai minimi tariffari applicabili, tenendo conto della semplicità della controversia e dei parametri previsti dalla disciplina forense.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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