L.R. Calabria 16/2012
Modifica alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale sulla Stazione Unica Appaltante introducendo una clausola sociale nei bandi e contratti di appalto di servizi: gli enti regionali e, in casi indicati, anche sub-regionali e locali devono favorire il riassorbimento del personale della precedente impresa, nel rispetto di contrattazione collettiva, efficienza organizzativa e normativa sugli appalti. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Clausola sociale negli appalti di servizi regionali
Clausola sociale negli appalti di servizi della Regione Calabria
La legge regionale della Calabria interviene sulla disciplina della Stazione Unica Appaltante introducendo una clausola sociale per gli appalti di servizi. L’obiettivo è tutelare la continuità occupazionale del personale impiegato dal precedente appaltatore, nel quadro della normativa sugli appalti e della contrattazione collettiva.
Ambito di applicazione
La previsione opera nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto relativi ad appalti di servizi disposti da:
- Regione;
- enti, aziende e società strumentali regionali.
La disciplina è estesa anche a:
- enti sub-regionali;
- enti locali che utilizzano fondi regionali e comunitari;
- enti locali che esercitano deleghe della Regione.
Contenuto della clausola sociale
Nei documenti di gara e nei contratti deve essere previsto l’utilizzo del personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, con il limite della compatibilità con:
- la gestione efficiente dei servizi;
- l’organizzazione dell’impresa;
- la normativa vigente in materia di appalti.
La clausola mira quindi a favorire il riassorbimento del personale, ma non in modo automatico o assoluto: resta necessario il coordinamento con le esigenze organizzative e con il rispetto delle regole di settore.
Tutela economica e contrattuale
La norma dispone che, nei limiti dell’applicazione della clausola sociale, debbano essere garantite anche le condizioni economiche e contrattuali già in essere per il personale interessato.
Limiti e soggetti esclusi
L’applicazione avviene in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati. La previsione non si applica:
- ai dirigenti;
- al personale che esercita poteri direttivi.
Rapporti con la contrattazione collettiva
Resta ferma la contrattazione collettiva, che prevale ove contenga disposizioni più favorevoli. La clausola regionale opera dunque come disciplina minima di tutela, salvo condizioni migliori previste dai contratti collettivi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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