L.R. Calabria 20/2012
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2012, n. 8 «Istituzione della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla legge Calabria n. 8/2012 che istituisce la Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo. Introduce una modifica nella composizione/soggetti della Fondazione, prevedendo l’Università della Calabria solo previa necessaria intesa, e disciplina la copertura finanziaria dell’onere di 5.000 euro per l’esercizio in corso, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla legge istitutiva della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo
Modifiche alla disciplina della Fondazione per il Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo
La legge regionale Calabria 30 maggio 2012, n. 20 modifica e integra la legge regionale 28 marzo 2012, n. 8, che aveva istituito la Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo. L’intervento è circoscritto a due profili: composizione/coinvolgimento di un soggetto universitario e copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.
Composizione della Fondazione e ruolo dell’Università della Calabria
Viene modificato il comma 2, lettera e), dell’articolo 4 della legge regionale n. 8/2012. La previsione relativa all’Università degli Studi della Calabria è riformulata nel senso che la partecipazione dell’Ateneo è subordinata a una preventiva e necessaria intesa. La modifica incide quindi sulle modalità di coinvolgimento dell’Università nella struttura della Fondazione, rendendo non automatica la sua presenza.
Norme finanziarie
La legge introduce una norma finanziaria dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 8/2012. Per l’esercizio in corso gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 sono quantificati in 5.000 euro e coperti mediante utilizzo delle risorse disponibili sull’UPB 8.1.01.02 del bilancio regionale, relativa ai fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di investimento, con corrispondente riduzione dello stanziamento.
È inoltre autorizzata la Giunta regionale ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Per gli anni successivi, la copertura degli oneri a regime è demandata alle leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e alla legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse autonome.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non contiene una disciplina temporanea autonoma, ma solo una quantificazione dell’onere riferita all’esercizio in corso e la previsione per gli esercizi successivi.
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