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Legge

L.R. Calabria 24/2012

Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34

Normativa regionaleL.R. Calabria 24/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica l’art. 13 della l.r. 34/2010: sostituisce il riferimento ai 65 anni con i limiti di età pensionistici vigenti, adegua il richiamo ai requisiti per la risoluzione del rapporto e introduce per il solo 2012 un termine speciale per presentare o confermare le istanze (30 giorni dalla pubblicazione) con cessazione fissata al 1° ottobre.

Modifiche ai requisiti anagrafici e ai termini per la risoluzione del rapporto di lavoro nella disciplina regionale sul pensionamento

Modifiche alla disciplina regionale sulla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti pensionistici

La legge regionale Calabria 11 giugno 2012, n. 24 interviene sull’articolo 13 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, aggiornando la disciplina relativa alla cessazione del rapporto di lavoro in connessione con i requisiti pensionistici.

Ambito delle modifiche

L’intervento non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica puntualmente il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 34/2010. Il contenuto risultante riguarda i requisiti anagrafici e contributivi per la risoluzione del rapporto di lavoro e le relative scadenze procedurali.

Requisiti per la cessazione del rapporto

Nel comma 1 viene eliminato il riferimento fisso ai “65 anni” e sostituito con il richiamo ai “limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica”. La disciplina regionale si adegua quindi alla normativa pensionistica vigente al momento dell’applicazione.

Nel comma 14, il requisito precedentemente formulato come possesso di:

  • età anagrafica pari o superiore a 65 anni, oppure
  • anzianità contributiva complessiva, anche figurativa, pari o superiore a 40 anni, è sostituito dal più generico riferimento ai soggetti che “raggiungano tali limiti”.

Termini per la presentazione o conferma delle istanze

Il comma 3 conferma che, in via ordinaria, la data entro la quale le istanze devono essere presentate ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al 10 aprile di ciascun anno.

Per il solo anno 2012 è previsto un regime speciale:

  • le istanze potevano essere presentate o confermate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge;
  • la risoluzione del rapporto di lavoro è stata fissata al 1° ottobre 2012.

Portata temporale e attualità della disciplina

La modifica sui requisiti pensionistici ha portata generale, ma opera sempre in riferimento alla normativa pensionistica vigente. La deroga procedurale del comma 3, invece, aveva efficacia limitata al solo anno 2012 e risulta oggi priva di applicazione pratica.

Utilità applicativa

L’atto è rilevante soprattutto come aggiornamento lessicale e sostanziale della disciplina regionale sul collocamento/cessazione in rapporto ai requisiti pensionistici, ma contiene anche una previsione transitoria ormai esaurita nel tempo.

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