L.R. Calabria 17/2012
Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica l’articolo 40 della l.r. 13/1983 sulla consultazione referendaria obbligatoria prima di leggi istitutive di nuovi Comuni o di modifiche di circoscrizioni e denominazioni comunali. Precisa i casi di esclusione per confini incerti e i soggetti chiamati al voto, con possibilità di esclusione motivata di popolazioni prive di interesse qualificato. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della disciplina sul referendum consultivo obbligatorio per nuovi Comuni e variazioni comunali
Modifica della disciplina sul referendum consultivo comunale
La legge regionale 30 maggio 2012, n. 17 interviene sulla disciplina del referendum consultivo obbligatorio in materia di istituzione di nuovi Comuni e di variazioni delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, applicabile nel territorio della Regione Calabria. La modifica sostituisce integralmente l’articolo 40 della l.r. 13/1983, precisando presupposti, ambito soggettivo e casi di esclusione della consultazione.
Ambito di applicazione del referendum obbligatorio
Prima dell’approvazione di ogni progetto di legge che comporti:
- l’istituzione di nuovi Comuni;
- mutamenti delle circoscrizioni comunali;
- mutamenti delle denominazioni comunali;
il Consiglio regionale deve deliberare l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.
La deliberazione consiliare deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della proposta di legge interessata.
Casi di non applicazione
Il referendum non si applica nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni quando tali confini non siano facilmente riconoscibili o risultino comunque incerti.
Elettorato chiamato alla consultazione
Sono chiamati al referendum:
- nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;
- nel caso di modifica della denominazione comunale, tutti gli elettori residenti nel Comune interessato;
- nel caso di modifica delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale.
Possibile esclusione di alcune popolazioni
Nella delibera di indizione, il Consiglio regionale può motivatamente escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse qualificato alla variazione territoriale. La valutazione deve tener conto:
- delle caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati;
- della dotazione infrastrutturale;
- delle funzioni territoriali;
- dei casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo, e quindi della specifica caratterizzazione dei relativi gruppi.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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