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Sentenza

Sentenza n. 12090/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025, pubblicata sul sito del CSM (ODG n. 7815) n. P16513/2025 del 15 ottobre 2025 relativa alla pratica n. 181/CV/2023, con la quale, nell'ambito della procedura di selezione per la nomina a Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri (distretto di Corte d'Appello di Roma), è stata (i) disposta l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito, pubblicata in esito al bando di concorso di cui al Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - IVa Serie Speciale - n. 28 dell'11 aprile 2023; e (ii) approvata la nuova graduatoria, nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati utilmente collocati; - di tutti gli atti istruttori, valutativi e propositivi che abbiano condotto, direttamente o indirettamente, anche a seguito di rilievi o segnalazioni della dott.ssa Valentina Trovato o di approfondimenti dell'Ottava Commissione - alla rimodulazione del punteggio attribuito alla ricorrente e alla sua esclusione dalla graduatoria utile, ancorché non conosciuti; - del suddetto bando di concorso, nella parte in cui sia stato interpretato e/o applicato in modo tale da escludere il riconoscimento dell'anzianità professionale maturata dalla ricorrente quale avvocato stabilito, ovvero comunque eterointegrato in senso lesivo per la sua posizione giuridica; - dell'eventuale decreto di nomina e/o della presa in servizio della dott.ssa Valentina Trovato e della dott.ssa Alessandra Cerasani o di altro candidato subentrato in luogo della ricorrente, ancorché di estremi non conosciuti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto meramente istruttorio, adottato dall'Amministrazione resistente e non conosciuto, che abbia inciso, (i) in via diretta, sulla posizione della ricorrente nell'ambito della procedura selettiva ovvero, (ii) in via mediata, sulla posizione di altri candidati mediante provvedimenti di scorrimento, sostituzione o nomina successiva, determinando comunque un pregiudizio effettivo sulla collocazione in graduatoria.

Giustizia amministrativa202514036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM che ha rideterminato il punteggio della candidata, escludendola dalla posizione utile nella graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace presso un ufficio del giudice di pace

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente collocata al secondo posto nella graduatoria per l'ammissione al tirocinio, aveva dichiarato un periodo di esercizio della professione forense decorrente dall'iscrizione, nel 2012, nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, fino alla successiva iscrizione nell'albo ordinario nel 2015 e oltre. Dopo il tirocinio e il giudizio di idoneità, il CSM ha ridotto il punteggio attribuito, escludendo dal computo il periodo svolto come avvocato stabilito e considerando soltanto quello successivo all'iscrizione nell'albo ordinario come avvocato integrato. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), e comma 2, del bando; illegittima eterointegrazione della lex specialis; violazione dei principi di legalità, certezza, tassatività, par condicio e buona fede; contrasto con la direttiva 98/5/CE e con il d.lgs. n. 96/2001, nonché con i principi di equivalenza professionale, libera prestazione dei servizi, proporzionalità, non discriminazione e con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost.; eccesso di potere. Ha inoltre contestato la legittimità dell'annullamento della precedente determinazione favorevole, per difetto dei presupposti dell'autotutela. Ha chiesto l'annullamento degli atti e il riconoscimento della propria posizione utile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, anche rimeditando il precedente orientamento della stessa Sezione e la valutazione cautelare precedentemente favorevole. Ha ritenuto legittima l'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), del bando, secondo cui il titolo preferenziale consistente nell'esercizio biennale della professione di avvocato comprende soltanto il periodo esercitato come avvocato integrato e non quello svolto come avvocato stabilito. La distinzione tra le due figure è stata ritenuta fondata sul d.lgs. n. 96/2001 e sul quadro normativo e giurisprudenziale richiamato; l'avvocato stabilito, pur potendo esercitare stabilmente in Italia con il titolo professionale d'origine, deve maturare il periodo previsto dalla legge per acquisire il diritto di utilizzare il titolo italiano e svolgere senza limitazioni la professione forense dinanzi alle giurisdizioni italiane. Secondo il giudice, il CSM non ha eterointegrato il bando, ma ne ha attribuito l'unico significato coerente con il sistema normativo, evitando di equiparare esperienze professionali ritenute non sovrapponibili. È stata respinta anche la censura relativa all'annullamento della precedente graduatoria. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990: interesse pubblico, ragionevole tempestività dell'intervento e adeguata motivazione, fondata sull'istruttoria e sulla diversa interpretazione del titolo. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva rappresentato il periodo complessivo senza specificare che una parte era stata svolta come avvocato stabilito e che la circostanza era emersa soltanto in seguito a una segnalazione e agli approfondimenti istruttori. Le graduatorie iniziali sono state considerate provvisorie, poiché formate sulla base dei titoli dichiarati e soggette a successiva verifica. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lettera b), bando di concorso

    l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato

    Il titolo preferenziale è stato interpretato nel senso che rileva il periodo esercitato come avvocato integrato, non quello svolto come avvocato stabilito.

  • art. 4, comma 2, bando di concorso

    la maggiore anzianità professionale o di servizio

    L'anzianità utile ai fini della graduatoria deve riferirsi all'attività professionale valutabile secondo il comma 1 e deve essere indicata con le date effettive di inizio e cessazione.

  • art. 4, comma 4, bando di concorso

    I titoli di preferenza ... vengono presi in considerazione ... soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività

    La disposizione disciplina il computo temporale dei titoli di preferenza, da effettuarsi soltanto con riferimento all'attività qualificabile secondo la relativa categoria del bando.

  • art. 3, lettere d) ed e), d.lgs. n. 96/2001

    La disciplina distingue l'avvocato stabilito, iscritto nella sezione speciale e operante con il titolo professionale d'origine, dall'avvocato integrato, che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio della precedente determinazione favorevole è stato ritenuto legittimo in presenza di interesse pubblico, termine ragionevole e adeguata istruttoria e motivazione; il termine ragionevole può essere superato in caso di false rappresentazioni o omissioni rilevanti che abbiano indotto l'amministrazione in errore.

  • art. 4 d.lgs. n. 96/2001

    La ricorrente ne invocava l'equiparazione dell'attività dell'avvocato stabilito, ma il TAR ha ritenuto che la disposizione non imponesse l'equiparazione delle due figure ai fini dello specifico titolo preferenziale concorsuale.

  • direttiva 98/5/CE

    Il giudice ha escluso che la distinzione operata dal bando e dal CSM violasse i principi europei richiamati, ritenendola coerente con la differenza normativa tra avvocato stabilito e avvocato integrato.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, il titolo preferenziale consistente nell'esercizio della professione di avvocato può essere interpretato alla luce della disciplina professionale applicabile; ove l'ordinamento distingua tra avvocato stabilito, operante con il titolo d'origine, e avvocato integrato, che ha acquisito il diritto di utilizzare il titolo italiano, l'amministrazione può limitare il computo dell'esperienza al periodo svolto come avvocato integrato quando tale interpretazione sia coerente con la lex specialis e con il sistema normativo.
  • L'interpretazione sistematica della lex specialis non costituisce eterointegrazione illegittima del bando quando si limita ad attribuire alla clausola il significato coerente con la disciplina normativa che regola la qualifica professionale richiesta.
  • La distinzione normativa tra avvocato stabilito e avvocato integrato può giustificare, ai fini della valutazione comparativa dell'esperienza professionale in una procedura selettiva, un trattamento differenziato fondato sulla diversa ampiezza dell'abilitazione e sull'esigenza di valorizzare la conoscenza dell'ordinamento interno.
  • Le graduatorie formate sulla base dei titoli dichiarati dai candidati possono avere natura provvisoria quando l'amministrazione debba successivamente verificare l'effettivo possesso e la corretta qualificazione dei titoli; la successiva rideterminazione del punteggio è quindi possibile all'esito di un'istruttoria di verifica.
  • L'annullamento d'ufficio di una precedente determinazione relativa a una graduatoria è legittimo, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, quando siano esplicitati l'interesse pubblico, la ragionevolezza del termine, l'istruttoria e le ragioni della diversa valutazione; il termine ragionevole può essere valutato diversamente quando dichiarazioni incomplete o ambigue del beneficiario abbiano indotto l'amministrazione in errore.
  • La successiva emersione, attraverso segnalazioni e approfondimenti istruttori, dell'erronea qualificazione di un titolo dichiarato dal candidato può legittimare la revisione della posizione in graduatoria, purché l'amministrazione motivi sulla non valutabilità del titolo e sul conseguente ricalcolo del punteggio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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